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Possibilità di regresso in caso di infortuni avvenuti sotto l'influsso dell'alcol

06.3289 · Mozione · 2006-06-21

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di effettuare tutte le modifiche di legge necessarie (LAINF, LPGA) affinché l'assicurazione contro gli infortuni possa esercitare regresso sull'assicurato in caso d'infortunio professionale o non professionale avvenuto sotto l'influsso dell'alcol. I medici sono tenuti a notificare all'assicuratore uno stato di ebrietà nella misura in cui ne sono a conoscenza.

Begründung

Gli assicurati che si infortunano esercitando in stato di ebrietà un'attività professionale o non professionale pericolosa provocano un aumento dei premi in particolare nel settore degli infortuni non professionali che colpisce anche gli assicurati che si comportano in modo responsabile. Per questo motivo chi esercita professioni o attività di svago pericolose sotto l'influsso dell'alcol dovrebbe essere tenuto ad assumersene le conseguenze, analogamente a quanto avviene nell'ambito della circolazione stradale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale non reputa necessario creare possibilità di regresso supplementari, dato che il diritto vigente contiene già disposizioni che consentono di chiamare a rispondere l'assicurato in caso di colpa. Ciò avviene mediante riduzioni delle prestazioni ai sensi dell'articolo 21 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) e dell'articolo 37 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20).

In caso di infortuni non professionali le indennità giornaliere possono essere ridotte se l'assicurato ha provocato l'evento per negligenza grave. Per riguardo ai congiunti, per lo più non implicati, la riduzione non può ammontare a più della metà se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, doveva provvedere al loro sostentamento. Non sono colpiti dalla riduzione i costi di convalescenza ed eventuali rendite d'invalidità. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato la prassi secondo la quale, nel caso di infortuni avvenuti sotto l'influsso dell'alcol, il tasso di riduzione è dipendente dal grado di ebrezza. Di regola, in caso di infortuni avvenuti sotto l'influsso dell'alcol, l'INSAI effettua una riduzione del 20 per cento per un tenore alcolico tra lo 0,8 e l'1,2 per mille, sottraendo una quota del 10 per cento per ogni ulteriore 0,4 per mille (DTF 120 V 231 consid. 4c; cfr. anche DTF 129 V 354). Questa prassi di riduzione tiene debitamente conto della colpa degli assicurati che si sono infortunati sotto l'influsso dell'alcol.

Per gli infortuni professionali, invece, è possibile ridurre le prestazioni unicamente nel caso in cui l'assicurato abbia commesso un crimine o un delitto (la guida in stato di ebrietà costituisce un delitto). In caso di negligenza grave non è possibile effettuare riduzioni, dato che nel 1993 il Tribunale federale delle assicurazioni ha dichiarato inapplicabile in questo ambito il disciplinamento delle riduzioni ai sensi della LAINF perché contrario al diritto internazionale (DTF 121 V 40). Nel settore degli infortuni professionali gli assicuratori erano già comunque restii a ridurre le prestazioni.

Questa problematica è stata esaustivamente dibattuta in Parlamento e disciplinata nell'ambito dell'iniziativa parlamentare Suter (94.427; LAINF. Riduzioni delle prestazioni a causa di negligenza grave in caso di infortuni non professionali). Il Consiglio federale ritiene che non sia necessario tornare sulla questione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.