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06.3308 · Interpellanza · 2006-06-21

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

In considerazione delle sempre maggiori prestazioni che la protezione civile deve erogare a beneficio della collettività, chiedo al Consiglio federale:

1. Il Consiglio federale condivide il parere che l'obiettivo principale dovrebbe essere una collaborazione non burocratica a beneficio della popolazione civile?

2. Il Consiglio federale non ritiene anch'esso che non vi è alcuna proporzionalità tra i sottoindicati proventi derivanti dal noleggio e le prestazioni gratuite fornite dall'esercito nel quadro degli impieghi sussidiari?

3. Il Consiglio federale è disposto a verificare le condizioni di noleggio previste per la protezione civile, a eventualmente semplificarle e, segnatamente, a rinunciare a computare nell'indennità da riscuotere i chilometri non percorsi durante il giorno della presa in consegna e i giorni di sosta?

4. Cosa impedisce di rinunciare completamente a fatturare alla protezione civile i costi di noleggio dei veicoli (una corrispondente ridistribuzione, neutrale dal punto di vista del bilancio, dal settore dipartimentale della difesa a quello della protezione della popolazione permetterebbe di risparmiare oneri amministrativi)?

Begründung

Attualmente, per quanto concerne il noleggio di veicoli a motore dell'esercito, la protezione civile beneficia conformemente all'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 1998 sugli emolumenti per prestazioni di uno sconto del 50 per cento sulle aliquote giornaliere e le aliquote per chilometro. Ciononostante, sono fatturati costi di noleggio assurdi. Per esempio:

Un'organizzazione di protezione civile noleggia di venerdì (corso preparatorio dei quadri) tre veicoli fuoristrada Steyr-Puch. Durante la settimana seguente, ha luogo il corso di ripetizione della durata di cinque giorni (!). I veicoli sono riconsegnati il lunedì successivo. Costi:

- tassa di base - 3 veicoli per 11 (!) giorni a 45 franchi al giorno = 1485 franchi;

- assicurazione - 3 veicoli per 11 (!) giorni a 14 franchi al giorno = 462 franchi

- fornitura/ripresa di 3 veicoli a 30 franchi l'uno = 90 franchi;

- indennità chilometrica 33 giorni/veicolo per almeno 50 chilometri al giorno a 50 franchi al giorno = 1650 franchi;

- costi totali: 3657 franchi.

Conformemente all'ordinanza citata, anche per i giorni del ritiro e della riconsegna del veicolo, nonché per i giorni di sosta, è fatturata una prestazione chilometrica di 50 chilometri al giorno. La sola la rinuncia a fatturare la prestazione per i giorni di sosta (sabato e domenica) permetterebbe di risparmiare più di un terzo delle spese.

Stellungnahme des Bundesrates

In occasione di impieghi della protezione civile nel quadro dell'aiuto in caso di catastrofe e dell'aiuto d'urgenza (legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile; LPPC, art. 27), il noleggio di veicoli dell'esercito è gratuito. In caso di impieghi a favore della comunità oppure in occasione di corsi di ripetizione (art. 27, 36 LPPC), la protezione civile beneficia, giusta l'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 1998 sugli emolumenti per prestazioni (RS 510.461, allegato 5, numero 13), di una riduzione del 50 per cento sulle tasse di noleggio stabilite. Sussiste tuttavia la possibilità di presentare alla Segreteria generale del DDPS domande di condono dei costi rimanenti.

Contrariamente a quanto risulta dall'esempio di fatturazione presentato dall'autore dell'interpellanza, la tassa di base è fatturata un'unica volta, e non per ogni giorno e per ogni veicolo. Di conseguenza, nell'esempio in questione la tassa di base non ammonterebbe a 1485 franchi, bensì appena a 135 franchi.

1. Il Consiglio federale condivide il parere secondo cui l'efficienza delle prestazioni statali deve essere incrementata, così come le strutture e le procedure amministrative devono essere, laddove è possibile, semplificate e organizzate in maniera più efficiente. Tuttavia, nel presente caso non è opportuno riorganizzare la ben collaudata collaborazione tra i cantoni e la Confederazione nel quadro della piattaforma del materiale della protezione civile, gestita in comune.

2. Da un lato, i dati rettificati dell'esempio di fatturazione presentato dall'autore dell'interpellanza relativizzano considerevolmente l'onere a carico dell'organizzazione di protezione civile; dall'altro, il confronto tra gli impieghi sussidiari dell'esercito e i corsi di ripetizione della protezione civile non è pertinente. Un impiego sussidiario dell'esercito ha luogo sulla base della legge militare sotto forma di servizio d'appoggio per assistere le autorità civili nell'ambito di misure di protezione. Le condizioni sono una domanda da parte delle autorità civili al Consiglio federale e l'approvazione dell'impiego da parte del Consiglio federale, in certi casi da parte dell'Assemblea federale. Un corso di un'organizzazione di protezione civile è per contro un servizio d'istruzione. Le prestazioni del DDPS a beneficio di detto corso avvengono pertanto giusta l'ordinanza del DDPS sugli emolumenti per prestazioni, nel senso di un rapporto regolato contrattualmente tra clienti (beneficiari delle prestazioni) e fornitori (fornitori di prestazioni).

Infine, come indicato più sopra, è opportuno riferirsi ancora una volta alla regolamentazione stabilita nella LPPC: per la gestione di catastrofi e di situazioni d'emergenza possono essere chiamati in servizio militi della protezione civile. Nel quadro di simili impieghi, ai militi i veicoli urgentemente necessari sono prestati - per il tramite dell'Ufficio federale della protezione della popolazione - in maniera diretta, non burocratica e gratuita.

3. Come già esposto, non vi è alcuna necessità di intervento urgente. Inoltre, con la rielaborazione dell'ordinanza del DDPS sugli emolumenti per prestazioni, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2007, saranno stabilite nuove tariffe; in tale ambito, le tariffe attuali saranno nuovamente riesaminate.

4. Nell'ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (art. 2) è stabilito che l'intervento di pubblica utilità non deve concorrenziare in misura eccessiva le imprese private. Per questo motivo, non è possibile rinunciare completamente alla fatturazione - conformemente alle attuali prescrizioni - delle tasse di noleggio dei veicoli. Inoltre, il nuovo modello contabile della Confederazione, che sarà introdotto a partire dal 1° gennaio 2007, prevede espressamente la fatturazione delle prestazioni tra le unità amministrative ai fini della trasparenza dei costi.

Risposta del Consiglio federale.