Scelta del modello d'imposizione. Coordinare l'adeguamento della legislazione fiscale e la revisione dell'AVS
06.3311 · Postulato · 2006-06-21
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di indicare al Parlamento quale incidenza finanziaria avrà nell'ambito dell'AVS il modello d'imposizione che proporrà per l'imposta federale diretta e dunque nella legge sull'armonizzazione fiscale. Il modello fiscale che il Parlamento sceglierà (imposizione individuale o splitting) avrà difatti un'influenza diretta sulla determinazione della rendita per coniugi.
Se si scegliesse l'imposizione individuale, bisognerebbe sopprimere la rendita per coniugi e versare contemporaneamente una rendita individuale a ciascun coniuge. Scegliendo lo splitting, si dovrebbe trasformare la rendita per coniugi in rendita per coppia (modifica dell'art. 35 LAVS "2. Somma delle due rendite per coniugi") e al contempo aumentarla per eliminare l'attuale discriminazione dei coniugi rispetto ai concubini. In proposito occorre rilevare che, secondo i calcoli, la differenza di onere tra economie domestiche composte da una persona e quelle composte da due persone è del 20 al 30 per cento ma sicuramente non del 50 per cento.
Begründung
Tenendo conto della molteplicità dei modi di vivere, il Consiglio federale propone di adattare la legislazione fiscale. Le conseguenze dei cambiamenti sociali sono tuttavia numerose. I singoli ambiti in cui esse si manifestano sono trattati nel postulato Meier-Schatz 05.3779, che il Consiglio federale propone di accogliere.
La scelta del modello ha tuttavia effetti ben maggiori sulla struttura delle rendite. Se si opta per l'imposizione individuale, bisognerà individualizzare anche le rendite delle assicurazioni sociali (AVS e AI) nonché calcolarle e versarle in funzione dell'attività professionale esercitata fino a quel momento.
Poiché queste modifiche comportano importanti conseguenze finanziarie, il legislatore deve disporre in tempo utile delle basi decisionali che permettono di adattare alla realtà sociale non soltanto alcuni settori bensì anche tutti quelli in cui vigono tuttora norme legali discriminatorie.
Un rapporto sulle conseguenze finanziarie del nuovo modello d'imposizione nel settore dell'AVS costituisce per il legislatore una base decisionale vincolante.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
L'attuale sistema delle rendite AVS non sarebbe per principio toccato da un cambiamento del regime d'imposizione. Lo stesso vale per il carico fiscale, poiché i modelli d'imposizione previsti possono essere impostati in modo che ne derivi un carico fiscale più o meno equivalente per i vari gruppi di contribuenti. Inoltre, il Consiglio federale ritiene che l'armonizzazione proposta non vada presa in considerazione soprattutto per i motivi seguenti.
- In occasione della sessione estiva del 2006 il Consiglio degli Stati ha approvato le misure urgenti in materia d'imposizione delle coppie sposate previste dal Consiglio federale nel suo messaggio del 17 maggio 2006. Queste misure attenuano fortemente la discriminazione delle coppie sposate rispetto ai concubini. Nel primo pilastro questa discriminazione non esiste. In generale, la legislazione AVS privilegia il matrimonio, che attualmente è l'unica forma di convivenza ufficialmente riconosciuta dal diritto federale e in quanto tale è particolarmente protetta (dal 2007 anche l'unione domestica registrata beneficerà di una protezione particolare). Se è vero che la limitazione delle rendite (art. 35 LAVS) si applica unicamente alle coppie sposate, sotto altri aspetti sono i concubini ad essere svantaggiati. Per esempio, solo le persone sposate hanno diritto ad una rendita per superstiti (art. 23-24b LAVS) o ad un supplemento per vedove e vedovi beneficiari di una rendita di vecchiaia (art. 35bis LAVS) al momento del decesso del coniuge. Inoltre, la ripartizione dei redditi (art. 29quinquies LAVS) non è possibile nel caso dei concubini. Una persona esercitante un'attività lucrativa deve essere sposata per poter esonerare il coniuge dal pagamento del contributo personale (art. 3 LAVS) e ai concubini che prendono a carico il partner gravemente invalido non è concesso alcun accredito per compiti assistenziali (art. 29septies LAVS).
- Nel 1997 (10a revisione dell'AVS), in attuazione della parità di diritti tra uomo e donna sancita dalla riforma del diritto del matrimonio del 1988, il sistema delle rendite per coniugi è stato sostituito da rendite individuali abbinate alla ripartizione dei redditi acquisiti dai coniugi durante gli anni di matrimonio. Per mere ragioni finanziarie, il Parlamento ha tuttavia optato per una limitazione delle rendite delle coppie sposate. Il limite è stato fissato al 150 per cento della rendita individuale massima, vale a dire a tre quarti dell'importo massimo di due rendite individuali. Questa quota rispecchia i dati della più recente indagine sul reddito e sul consumo (IRC 2003), secondo la quale le spese di un'economia domestica composta da due persone corrispondono in media a tre quarti delle spese di due economie domestiche composte da una persona. Considerati i problemi finanziari che l'AVS dovrà affrontare a medio termine a causa dell'evoluzione demografica sfavorevole, i motivi che hanno portato alla limitazione delle rendite restano attuali: una soppressione del limite comporterebbe per l'AVS spese supplementari per oltre 1,5 miliardi di franchi all'anno, mentre un suo aumento al 160 per cento della rendita individuale massima costerebbe pur sempre circa 600 milioni di franchi. Prevedere spese supplementari tanto elevate solo in favore delle coppie sposate sarebbe incompatibile con una politica sociale degna di questo nome: diversi studi mostrano che i beneficiari di rendite sposati vivono generalmente in condizioni economiche più agiate rispetto a quelli che vivono soli (Einkommen und Vermögen der Generationen im Lebenszyklus, Stat. Amt ZH, 2006; Lage der Personen vor und nach Erreichen des Rentenalters, Aspetti della sicurezza sociale, 13/05, UFAS).
- Il diritto civile svizzero non riconosce il concubinato. Pertanto non è possibile ricorrere a documenti di stato civile attestanti l'esistenza di tale forma di vita comune per limitare le rendite di due persone non sposate. Sarebbero dunque necessarie indagini estremamente onerose e spesso vane per dimostrare che queste persone non solo abitano insieme, ma costituiscono anche un'unione domestica. Queste difficoltà, che sarebbero ancora maggiori nel caso dei beneficiari di rendite residenti all'estero, sono state peraltro prese in considerazione in occasione dei dibattiti sulla 10a revisione dell'AVS, nel corso dei quali era stata esaminata anche la questione della limitazione delle rendite dei concubini.
- Infine, come rilevato anche dal Parlamento in occasione dei dibattiti sulla 10a revisione dell'AVS, il Consiglio federale ritiene che la disparità di trattamento riservata dall'AVS ai concubini non debba essere ulteriormente accentuata da una limitazione delle loro rendite. Viceversa, una parità di trattamento completa tra le coppie sposate e i concubini sarebbe contraria alla protezione particolare di cui gode il matrimonio e genererebbe problemi amministrativi insormontabili (p. es. per lo splitting dei redditi).
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.