06.3324 · Interpellanza · 2006-06-22
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Invitiamo il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Qual è il quoziente di morbilità (media delle assenze per malattia) per collaboratore e per anno, per il personale della Confederazione e per dipartimento?
2. Qual è il numero di giorni di vacanza (vacanze ordinarie, giorni festivi e altre vacanze pagate) per collaboratore e per anno, per tutto il personale e per dipartimento?
3. Qual è il tasso d'invalidità (conformemente alla LAI) e il tasso d'incapacità lavorativa (compresa l'invalidità professionale) per collaboratore e per anno, per tutto il personale e per dipartimento?
4. Quali sono i dati relativi alle domande da 1 a 3 per ognuna delle ex-regìe federali (FFS, la Posta, Skyguide, Swisscom, RUAG)?
Begründung
Il tasso di assenza del personale federale sembra particolarmente elevato. Una quantificazione precisa di tali assenze non è mai stata rilevata. È pertanto il caso di definire il valore medio delle assenze dovute a vacanze, malattia e invalidità. In un'allocuzione del 14 marzo 2006, un consigliere federale ha rivelato che il tasso di assenza per malattia registrato in un'azienda della Confederazione corrisponde a tre settimane lavorative all'anno per ciascun dipendente. Da alcune inchieste delle Commissioni della gestione delle Camere federali risulta che il tasso d'invalidità presso la Confederazione evidenzia valori al di sopra della media; finora la Confederazione ha trascurato di creare la necessaria trasparenza. Infine anche il numero di giorni di vacanza costituisce un punto d'enorme interesse, nella misura in cui l'amministrazione federale tenda a sostituire gli aumenti di salario con l'assegnazione di vacanze supplementari pagate. I cittadini hanno diritto alla trasparenza. Il Consiglio federale deve dunque scoprire le carte e pubblicare le suddette cifre ripartite per dipartimento e per ufficio. Questi dati potrebbero rivelarsi molto utili ai capi di dipartimento, in quanto evidenzierebbero eventuali abusi e costituirebbero allo stesso tempo strumenti di conduzione indispensabili.
Stellungnahme des Bundesrates
1./3. Al momento non sono ancora disponibili cifre sulle assenze rilevate in modo unitario e sistematico (assenze per malattia, percentuale di persone invalide ecc.) nell'amministrazione federale. È tuttavia noto che questi indicatori a livello federale relativi alla gestione sono necessari. Essi dovrebbero essere definiti il più rapidamente possibile e confluire nel reporting parlamentare ordinario (i primi dati dovrebbero essere disponibili nella primavera del 2008). A tale scopo è necessario creare tempestivamente una corrispondente base di dati. In futuro la gestione delle assenze rappresenterà quindi una componente importante del sistema integrato di controlling sull'attuazione della politica del personale in seno all'amministrazione federale.
La tematica è stata inserita anche nel progetto sulla promozione della salute nell'amministrazione federale (sicurezza sul lavoro, misure concernenti la promozione della salute in azienda ecc.). Esso ha avuto impulso dalle domande della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (cfr. il rapporto del 27 agosto 2004 del Consiglio federale sulle domande della CdG-S relative alla situazione dell'AI in seno alla Confederazione e il parere del Consiglio federale sulla mozione CdG-S 05.3469 Trasparenza sull'evoluzione dei casi AI nella Confederazione) e quest'anno dovrebbe essere presentata al Consiglio federale.
2. Nell'amministrazione federale esistono le seguenti regole relative alle vacanze e ai giorni di libero (secondo l'ordinanza sul personale federale OPers):
- Vacanze (art. 67 OPers):
5 settimane di vacanza fino all'anno civile incluso in cui gli impiegati compiono il 20° anno d'età.
4 settimane di vacanza a partire dall'anno civile in cui gli impiegati compiono il 21° anno d'età.
5 settimane di vacanza a partire dall'anno civile in cui gli impiegati compiono il 50° anno d'età.
6 settimane di vacanza a partire dall'anno civile in cui gli impiegati compiono il 60° anno d'età.
- Settimana di congedo supplementare (art. 64 OPers):
5 giorni supplementari di libero (in caso di occupazione a tempo pieno), dato che la maggior parte dei collaboratori lavora 42 ore invece di 41 ore a settimana. La settimana di 41 ore dovrebbe essere il tempo normale di lavoro secondo quanto stabilito dal Consiglio federale nel 1995.
- Compensazione delle domeniche e dei giorni festivi (art. 66 OPers):
si presuppone l'esistenza di 63 giorni di libero (domeniche e giorni festivi durante la settimana). Se ci sono meno domeniche e giorni festivi, i giorni di libero mancanti possono essere compensati, mentre se ci sono più domeniche e giorni festivi, i giorni di compensazione (vedi sopra) sono ridotti.
4. Non appena saranno disponibili indicatori sulle assenze a livello federale, dovrebbero essere rilevati i dati corrispondenti presso la Posta e le FFS, ma una sola volta e senza creare precedenti. Ciò consentirà di effettuare una comparazione e una valutazione della situazione relativa a questa tematica.
Le imprese Skyguide, Swisscom e RUAG non sono sottoposte all'obbligo di rapporto ai sensi dell'articolo 5 della legge federale sul personale federale e non sono pertanto incluse in questa rilevazione.
Risposta del Consiglio federale.