06.3347 · Interpellanza · 2006-06-22
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Nella primavera del 2006 sono state pubblicate nuove statistiche sul numero delle nascite e degli aborti. I dati evidenziano il basso tasso di natalità nel nostro Paese e degli Svizzeri in particolare e, al contempo, il livello preoccupante degli aborti annunciati ufficialmente. Da anni si deplora lo scarso numero di nascite nel nostro Paese, soprattutto considerando il finanziamento delle assicurazioni sociali e la futura penuria di studenti e di lavoratori. L'immigrazione non è in grado di correggere questa preoccupante evoluzione demografica. Riteniamo fondamentale a tale proposito proteggere meglio le generazioni nasciture, riducendo drasticamente il numero di aborti, oggi de facto liberalizzati. Alla luce di quanto esposto, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
- Il Consiglio federale condivide il parere secondo cui lo squilibrio numerico tra aborti e nati vivi inasprisce significativamente il problema demografico in Svizzera?
- Il Consiglio federale come giudica la contraddizione giuridica che contrappone il diritto costituzionale alla vita (art. 10 cpv. 1 Cost.) e alla protezione dell'incolumità di fanciulli e adolescenti (art. 11. cpv. 1 Cost.), e l'omicidio reiterato e impunito di nascituri nel nostro Paese?
- Il Consiglio federale è disposto a reintrodurre, in linea di massima, la protezione assoluta della vita delle generazioni nasciture, nell'interesse dell'evoluzione demografica e dello Stato di diritto, e di punire penalmente in egual modo padre e madre del nascituro ucciso?
- Il Consiglio federale è disposto a introdurre, dopo relativa modifica degli articoli 118-120 Codice penale, un diritto all'aiuto sociale che permetta alle gestanti in stato di angustia di superare tale situazione?
Stellungnahme des Bundesrates
In linea di massima, il Consiglio federale ritiene problematico mettere in relazione la questione dell'interruzione della gravidanza con la demografia, che pone l'accento su fattori socio-economici. Dietro a ogni interruzione di gravidanza si celano destini personali e decisioni dolorose incentrate su valori etici e giuridici fondamentali. Le cifre pubblicate dall'Ufficio federale di statistica per il 2003 e il 2004 indicano inoltre che da quando, il 1° ottobre 2002, è entrata in vigore la revisione degli articoli 118-121 del Codice penale svizzero (CP), il numero delle gravidanze interrotte è leggermente calato. La flessione registrata è addirittura di un terzo rispetto agli anni Settanta e Ottanta (le relative cifre tuttavia non sono state rilevate dalla Confederazione). Nello stesso periodo anche l'eccedenza delle nascite si è ridotta di oltre due terzi, a dimostrazione del fatto che l'inasprimento del problema demografico negli ultimi anni non è riconducibile alle interruzioni di gravidanza.
L'articolo 10 capoverso 1 della Costituzione federale tutela il diritto alla vita di ognuno; tuttavia, né la legislazione, né la giurisprudenza hanno definito in modo preciso il momento a partire dal quale il diritto esplica il suo effetto di protezione. Nel suo parere del 26 agosto 1998 in merito all'iniziativa parlamentare "Modifica del Codice penale in materia di interruzione della gravidanza", il Consiglio federale rilevava che la Costituzione non stabilisce in quale misura la vita del nascituro è protetta nel caso specifico (FF 1998 4285, con rimandi alla dottrina alla nota 6). La revisione del Codice penale entrata in vigore il 1° ottobre 2002 (soluzione dei termini) pondera i vari interessi in gioco soppesando la tutela della vita prenatale e gli altri diritti fondamentali, in particolare quello alla vita e di autodeterminazione della donna incinta. Il 2 giugno 2002, il popolo approvò la revisione con uno schiacciante 72,2 per cento dei voti, mentre l'iniziativa popolare "Per madre e bambino", che vietava di fatto l'interruzione di gravidanza, fu bocciata dall'81,7 per cento dei votanti. Sebbene le opinioni in materia continuino a divergere, per il momento il Consiglio federale non vede alcun motivo di modificare l'attuale soluzione dei termini.
I nuclei familiari con figli sopportano oneri finanziari maggiori rispetto a quelli senza figli. Non è quindi escluso che incorrano in gravi difficoltà economiche. La modifica della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (RS 834.1), entrata in vigore il 1° luglio 2005, contribuisce ad accrescere la sicurezza finanziaria delle partorienti. Tuttavia, le madri non attive professionalmente non beneficiano di alcuna prestazione. La legge federale sui consultori di gravidanza (RS 857.5) impone ai cantoni di istituire consultori. Le persone direttamente interessate hanno diritto alla consulenza gratuita e all'aiuto (art. 1 cpv. 1) e vanno "informate sugli aiuti privati e pubblici su cui possono fare affidamento nel portare a termine la gravidanza" (art. 1 cpv. 2). Undici cantoni prevedono speciali assegni erogati in funzione del bisogno, basati sul sistema delle prestazioni complementari dell'AVS/AI e versati, a dipendenza del cantone, entro i 6 o i 36 mesi. Le prestazioni menzionate, l'aiuto sociale di competenza dei cantoni nonché le istituzioni di soccorso e le fondazioni permettono di mitigare i casi di rigore.
Risposta del Consiglio federale.