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06.3352 · Postulato · 2006-06-22

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

l Consiglio federale è invitato a esaminare l'opportunità di una protezione più estesa per i rifugiati riconosciuti e gli Svizzeri con doppia cittadinanza contro mandati d'arresto esteri spiccati da Interpol e a presentare un rapporto a tale proposito.

Begründung

Il signor Dursun Güner è domiciliato in Svizzera e nell'ottobre 2004 gli è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nel maggio 2006 voleva recarsi in Germania per acquisti, ma fu arrestato nei pressi del confine in base a un mandato d'arresto di Interpol. Verosimilmente fu informato dei limiti della protezione derivante dal suo statuto di rifugiato soltanto in maniera generale e astratta.

Questo caso ricorda quello di Hüseyn Sevinç (cittadino turco-svizzero) arrestato nel 2003 in Germania, mentre stava recandosi a un corso di lingua. In precedenza la Turchia aveva presentato (invano) una domanda d'estradizione alla Svizzera. La Svizzera non aveva informato il signor Sevinç dell'imminente pericolo. L'allora consigliera federale, la signora Ruth Metzler, ammise durante l'ora delle domande che quanto accaduto al signor Sevinç non doveva ripetersi.

Il postulato chiede al Consiglio federale di esaminare altre possibilità più efficaci delle informazioni generali ed astratte e di presentare un rapporto a tale proposito. La protezione concessa dalla Svizzera a rifugiati riconosciuti e a Svizzeri con doppia cittadinanza non deve essere elusa per il tramite di un mandato d'arresto internazionale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale si è già chinato sulla questione rispondendo al postulato Vermont del 20 settembre 2000 (00.3443), alle interpellanze Gysin del 4 ottobre 2000 (00.3505) e del 17 marzo 2004 (04.3112) e all'interrogazione Teuscher del 16 marzo 2004 (04.1020). Il consigliere federale Blocher si è inoltre espresso in merito al caso D. Güner durante l'ora delle domande del 19 giugno 2006 in Consiglio nazionale (domande Müller 06.5134 e Teuscher 06.5138). Tali risposte e pareri sono determinanti anche nel caso specifico: l'Ufficio federale di giustizia (UFG) deve avvertire un rifugiato riconosciuto o un ex rifugiato oramai naturalizzato se contro di lui viene spiccato un mandato d'arresto internazionale o ne viene chiesta l'estradizione? O è sufficiente l'informazione generale e astratta sui potenziali rischi di un viaggio all'estero fornita dall'Ufficio della migrazione (UFM)? Il Consiglio federale ha specificato che nel caso Sevinç le autorità hanno agito correttamente.

Dall'inizio del 2001, l'UFM informa sistematicamente tutti i rifugiati riconosciuti in maniera generale e astratta sui limiti della protezione offerta dallo statuto di rifugiato, sui potenziali rischi dei viaggi all'estero e sulle scarse possibilità d'intervento della Svizzera nel caso di un arresto in territorio straniero. Anche D. Güner ha ricevuto le informazioni del caso. Un avviso specifico più approfondito non sarebbe stato lecito e avrebbe potuto minare gli interessi fondamentalmente legittimi delle autorità inquirenti turche.

A tale proposito va menzionata anche una recente decisione del Tribunale federale (DTF 1A.210/2005 del 29 marzo 2006). In base a tale decisione, la comunicazione di informazioni inerenti a ricerche internazionali è retta dal diritto dell'ente pubblico le cui autorità stanno istruendo la causa penale, ossia dal diritto dello Stato estero che annuncia la ricerca via Interpol (at. 13 cpv. 1 e 2 Ordinanza Interpol; RS 351.21). L'Ufficio federale di polizia, cui competono tali domande, deve quindi trasmetterle alle autorità estere competenti, che decidono in merito. Pertanto, una persona che chiede ragguagli può essere informata di un'eventuale ricerca internazionale soltanto previa consultazione dello Stato richiedente, che in genere si opporrà alla comunicazione per motivi tecnici, in particolare per non compromettere la ricerca. La decisione del Tribunale federale riflette le risposte e i pareri del Consiglio federale citati in precedenza. L'UFG fornisce informazioni specifiche soltanto se la domanda dello Stato estero viola l'ordine pubblico internazionale, ad esempio perché è manifesto l'intento di perseguire la persona in questione per motivi politici, etnici o religiosi. Nel caso specifico le circostanze non sono tali da far sorgere un sospetto di questo tipo.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.