06.3369 · Interpellanza · 2006-06-23
Cancelleria federale
Liquidato
Wortlaut
Recentemente è stato assegnato alla Svizzera il nome di dominio Schweiz.ch, Suisse.ch, Svizzera.ch e ora si prospetta all'orizzonte un nuovo caso per quanto riguarda la registrazione dei nomi di dominio: evidentemente la Confederazione non è riuscita ad accaparrarsi i domini svizzeri con l'estensione .eu nelle diverse lingue. Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:1. Perché i nomi di dominio Internet Schweiz.eu e altri domini .eu importanti per la Confederazione non sono statiriservati durante i periodi Sunrise 1 e 2 (7.12.2005 - 6.4.2006)? (Si considera "periodo Sunrise" il periodo di tempo per la registrazione di nomi di dominio durante il quale solo enti pubblici come i comuni, i cantoni o tutti gli altri servizi statali come pure i titolari di diritti preesistenti possono chiedere un nome di dominio .eu o un altro top level domain.)2. Quali misure ha preso la Cancelleria federale prima della creazione dei domini Internet.eu per assicurarsi domini importanti per la Confederazione durante la fase dei due periodi Sunrise?3. Nell'amministrazione federale chi stabilisce e in base a quali criteri i nomi di domino Internet che la Cancelleria federale deve riservare?4. La Cancelleria federale pensa di assicurarsi i relativi domain (anche .com, .net, .org) in un secondo tempo? In caso affermativo, come intende procedere?5. Quali misure ha preso la Cancelleria federale per non essere nuovamente in ritardo per la prossima attribuzione di top level domain rilevanti?6. Il Consiglio federale o l'amministrazione federale si sono assicurati che le corporazioni della Svizzera abbiano potuto far registrare i nomi di dominio durante il periodo Sunrise e che sono state informate al riguardo?
Stellungnahme des Bundesrates
L'assegnazione dei nomi di dominio del primo livello (top level domain, TLD) avviene regolarmente secondo il principio del "primo arrivato, primo servito". Anche altri Stati (ad es. deutschland.de, mexico.org) hanno dovuto ricorrere alle vie legali o a una soluzione arbitrale per ottenere il loro dominio geografico. In sede di registrazione di nomi a dominio .eu si è constatato presto come le direttive emanante dalla Commissione CE presentino lacune e come anche città di Stati membri dell'UE (ad es. Barcellona, Helsinki, Francoforte) si sono ritrovate nell'impossibilità di registrare il proprio nome nel periodo Sunrise. Finora, gli sforzi compiuti sul piano internazionale per ottenere la protezione delle denominazioni geografiche non hanno avuto successo.1./2. Per un Paese non membro dell'UE come la Svizzera, la registrazione di nomi a dominio risulta particolarmente difficile. Secondo i regolamenti (CE) 733/2002, 874/2004 e 1654/2005, che disciplinano l'assegnazione dei domini .eu, solo le imprese e le organizzazioni con sede nell'UE nonché le persone fisiche residenti nell'UE possono registrare corrispondenti nomi di dominio. Alle imprese, organizzazioni e persone fisiche senza sede, rispettivamente senza residenza nell'UE, ciò non è consentito. I regolamenti summenzionati riconoscono inoltre unicamente agli Stati membri dell'UE, ai Paesi candidati all'adesione e agli Stati dello SEE la possibilità di bloccare le designazioni geografiche prima dell'inizio del periodo Sunrise e di proteggerle così dalla registrazione da parte di terzi. La Svizzera, tuttavia, non ha questa possibilità poiché i regolamenti in questione non sono applicabili a Paesi terzi. Per questa stessa ragione, gli sforzi diplomatici profusi dalla Svizzera a tutela delle proprie designazioni ufficiali nonché delle designazioni di uso più comune non hanno prodotto risultati. Nella fase "landrush" (ovvero nella fase consecutiva al periodo Sunrise), in cui vige il principio del "primo arrivato, primo servito", si è tuttavia riusciti a far registrare la designazione geografica "Svizzera" nella maggior parte delle lingue ufficiali dell'UE.3.-5. La protezione delle denominazioni rilevanti per gli enti pubblici, attraverso la registrazione di nomi a dominio .ch, è garantita dall'ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni del 9 dicembre 1997 sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d'indirizzo (RS 784.101.113), in particolare dalle prescrizioni tecniche e amministrative dell'UFCOM relative all'attribuzione e alla gestione di nomi di dominio di secondo livello che dipendono dal dominio .ch (RS 784.101.113/2.13). Allo stato attuale non esistono, sul piano internazionale, regolamentazioni corrispondenti. La Cancelleria federale e il Dipartimento federale delle finanze, competenti per il governo elettronico, seguono costantemente assieme all'UFCOM le evoluzioni, estremamente dinamiche, nel campo dei domini di primo livello (TLD). Per decidere quali denominazioni vadano riservate in un dominio di primo livello, si tiene conto innanzitutto dell'utilità per la Confederazione, del potenziale rischio di abuso nel caso in cui la registrazione sia fatta da privati nonché dei costi derivanti dalla registrazione. Altrettanto importante è lo scopo per cui si procede alla creazione di un nuovo TLD. Per questa ragione, i domini con estensione .net, cui fanno capo in particolare società di gestione della rete, e i domini con estensioni .com, a vocazione prettamente commerciale, non rivestono interesse prioritario per l'amministrazione federale. Per contro, quest'ultima si è recentemente assicurata un diritto di precedenza sul dominio .org che potrà rivendicare al più presto fra cinque anni. 6. Per quanto attiene al dominio Svizzera.eu, vi è stato con diversi enti un assiduo scambio di informazioni.