06.3390 · Interpellanza · 2006-06-23
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Conformemente all'articolo 3 capoverso 1 lettera e della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub), tale legge non è applicabile all'acquisto di armi, munizioni o materiale bellico. Il messaggio concernente la LAPub afferma che le eccezioni menzionate all'articolo 3 capoverso 1 LAPub si basano sull'offerta concernente il settore degli acquisti presentata dalla Svizzera nell'ambito del GATT. Ciò permette di concludere che le eccezioni siano in qualche modo connesse con la politica di sicurezza. I mandati di armamento fanno parte della categoria "altri acquisti", aggiudicati conformemente agli articoli 32 e seguenti dell'ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub). Conformemente all'articolo 35 dell'OAPub, i mandati di armamento possono essere aggiudicati nel quadro di una procedura mediante invito (ciò significa che il committente invita gli offerenti, direttamente e senza bando di concorso, a presentare un'offerta; il committente deve se possibile procurarsi almeno tre offerte). Nel quadro della revisione parziale dell'OAPub del 26 aprile 2006, è stata introdotta una nuova disposizione secondo cui i mandati di armamento possono essere aggiudicati anche nel quadro di una procedura mediante trattativa privata - cioè direttamente e senza bando di concorso - se tale procedura è indispensabile per preservare imprese indigene importanti per la difesa nazionale (art. 36 cpv. 2 lett. f OAPub). L'articolo 37 OAPub stabilisce infine che, per tutte le procedure per le gare d'appalto conformemente agli articoli 32 e seguenti, l'offerta più favorevole dal profilo economico ottiene l'appalto.
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. La recente semplificazione dell'aggiudicazione dei mandati di armamento è in relazione più con preoccupazioni di carattere occupazionale e protezionistico che con considerazioni di politica di sicurezza. Ciò è conforme agli accordi GATT?
2. L'articolo 37 OAPub è applicabile sia alla procedura mediante invito, sia alla procedura mediante trattativa privata. Di conseguenza, anche nell'ambito della seconda, recentemente resa possibile per i mandati d'armamento, può ottenere l'appalto soltanto l'offerta più favorevole dal profilo economico. Come può essere garantita nella prassi l'osservanza di tale principio?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Conformemente all'articolo 2 capoverso 3 della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1), il Consiglio federale dispone, per quanto concerne la regolamentazione degli "altri acquisti" (al di fuori della procedura ordinaria della LAPub), di un ampio margine di manovra. Esso è pertanto anche libero, a determinate condizioni, di assoggettare gli acquisti di armamenti all'aggiudicazione mediante trattativa privata. In occasione della revisione dell'ordinanza - menzionata dall'autore della mozione - del 24 aprile 2006 (concernente l'art. 36 cpv. 2 lett. f dell'ordinanza sugli acquisti pubblici, OAPub; RS 172.056.11), il Consiglio federale si è avvalso di tale margine di manovra previsto dal legislatore.
Si tratta di una deroga definita in termini molto restrittivi. Essa consente un'aggiudicazione mediante trattativa privata a un'azienda svizzera importante per la difesa nazionale soltanto se detta aggiudicazione è indispensabile dal punto di vista della politica di sicurezza e della politica d'armamento, vale a dire se è indispensabile per il mantenimento del know-how necessario in futuro e per il proseguimento a medio e lungo termine della produzione indigena di armamenti da parte dell'azienda in questione.
L'articolo XXIII dell'accordo sugli appalti pubblici (RS 0.632.231.422) consente alle parti contraenti, nel caso di appalti indispensabili alla sicurezza nazionale o ai fini della difesa nazionale, di attuare appropriate misure, qualora lo ritengano necessario e se tali misure non comportano una discriminazione arbitraria o ingiustificata.
2. L'aggiudicazione mediante trattativa privata non costituisce una gara d'appalto nel senso stretto che il termine ha in situazione di libera concorrenza formale. Il committente aggiudica direttamente e senza bando una commessa a un offerente. Ciò significa che il committente tratta direttamente con un offerente adeguato e che negozia con l'azienda - senza limitazioni per quanto concerne i contatti, vale a dire in piena libertà di negoziazione - il contenuto del contratto e, se del caso, sottoscrive detto contratto. I principi legali che reggono le aggiudicazioni di commesse pubbliche - parità di trattamento, economicità e trasparenza - nel quadro delle aggiudicazioni mediante trattativa privata non sono osservati con il medesimo rigore degli altri casi, bensì sempre alla luce della libertà di forma propria della procedura mediante trattativa privata. Inoltre, è richiesto che ogni prodotto svizzero soddisfi le direttive dell'esercito svizzero dal punto di vista dell'idoneità così come della qualità e del prezzo. Se il valore della commessa raggiunge un milione di franchi, il committente concorda con l'offerente un diritto d'esame per quanto concerne il calcolo dei prezzi (art. 5 cpv. 1 OAPub). Dopo l'esame del calcolo dei prezzi, i prezzi eccessivi possono essere ridotti.
I pochi casi possibili nei quali è consentita un'aggiudicazione mediante trattativa privata sono compiutamente regolamentati all'articolo 13 capoverso 1 e all'articolo 36 capoverso 2 OAPub. Negli altri casi, l'offerta, presentata in situazione di libera concorrenza, più favorevole dal profilo economico ottiene l'aggiudicazione. L'articolo 37 OAPub è applicabile unicamente quando sussiste una situazione di libera concorrenza.
Risposta del Consiglio federale.