06.3404 · Mozione · 2006-06-23
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di avviare negoziati con il Principato del Liechtenstein volti a estendere, fino allo scadere del termine transitorio per l'entrata in vigore della nuova legge del Liechtenstein sugli intermediari assicurativi (Versicherungsvermittlungsgesetz), il campo di applicazione dell'accordo del 19 dicembre 1996 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l'assicurazione diretta. Lo scopo dell'estensione è garantire agli intermediari assicurativi svizzeri indipendenti la libertà di stabilirsi nel Liechtenstein e di offrire affari assicurativi attraverso la libera prestazione di servizi, senza dover disporre di uno stabilimento nel Principato.
Begründung
Tra la Svizzera e il Liechtenstein, l'attività assicurativa gode di un regime di piena libertà. L'accordo concernente l'assicurazione diretta riconosce agli assicuratori di entrambi gli Stati contraenti non soltanto la libertà di stabilimento, bensì anche la possibilità di concludere contratti nell'ambito dell'assicurazione sulla vita e negli altri rami assicurativi, attraverso la libera prestazione di servizi transfrontalieri e senza dover disporre di un ufficio in loco. Lo scopo dell'accordo è garantire alle imprese di assicurazione la cui sede si trova nel territorio di una Parte contraente la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi per l'attività di assicurazione diretta esercitata nel territorio dell'altra Parte, secondo il principio della reciprocità e della non discriminazione.
L'accordo concerne tuttavia soltanto l'attività di assicurazione e omette l'attività degli intermediari assicurativi, in quanto al momento della conclusione dello stesso (il 19 dicembre 1996) la direttiva europea sull'intermediazione assicurativa non esisteva ancora. Dall'entrata in vigore, il 1° luglio 2006, della nuova legge del Liechtenstein sugli intermediari assicurativi, o meglio allo scadere, il 1° luglio 2007, del termine transitorio di un anno, gli intermediari assicurativi potranno esercitare la loro attività soltanto se istituiranno una succursale o una filiale indipendente nel Principato, il che comporterà notevoli costi. È dunque opportuno garantire anche agli intermediari assicurativi, analogamente a quanto previsto per gli assicuratori svizzeri e del Liechtenstein, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, su una base di reciprocità e di non discriminazione.
L'articolo 9 capoverso 2 della legge del Principato del Liechtenstein sugli intermediari assicurativi prevede che la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi si applichino ai Paesi terzi soltanto se questi ultimi sono equiparati da un accordo internazionale e se la legislazione dello Stato interessato contempla disposizioni equivalenti in materia di intermediari assicurativi. La seconda condizione è già adempiuta unilateralmente dagli articoli 40 segg. LSA.
Con una modesta aggiunta all'accordo concernente l'assicurazione diretta, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi di cui beneficiano gli assicuratori, ai sensi dell'accordo tra le due Parti, potrebbero essere estese alle attività degli intermediari assicurativi. Una procedura semplificata permetterebbe di attuare questa modifica in tempo utile, giovando notevolmente agli intermediari svizzeri interessati che finora esercitavano la propria attività nel Principato. Se l'accordo non fosse adeguato, dal 1° luglio 2007 questi ultimi dovrebbero infatti decidere se aprire uno stabilimento nel Principato (con un'amministrazione ecc. sul posto) o ritirarsi dal mercato del Liechtenstein.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
In Svizzera dovrebbero essere circa 12 000 gli intermediari assicurativi, vincolati a imprese di assicurazione e altri, che si faranno iscrivere nel registro conformemente alla nuova legislazione in materia di sorveglianza degli assicuratori entrata in vigore il 1° gennaio 2006. Si tratta di persone fisiche e giuridiche attive nel campo dell'intermediazione assicurativa. Tra queste rientrano anche intermediari con sede o domicilio nel Principato del Liechtenstein, che offrono in Svizzera contratti assicurativi. Dopo l'entrata in vigore il 1° luglio 2006 della nuova legge del Liechtenstein in materia di sorveglianza degli assicuratori, un intermediario con sede o domicilio in Svizzera deve per contro farsi iscrivere anche nel registro di detto Paese, se intende operare nel Principato del Liechtenstein in veste di intermediario nella conclusione di contratti d'assicurazione.
Poiché il 19 dicembre 1996 la Svizzera ha concluso con il Principato del Liechtenstein un accordo concernente l'assicurazione diretta che consente alle imprese di assicurazione la libera prestazione di servizi, è ora logico concedere questa libertà anche agli intermediari assicurativi. Di conseguenza, la procedura di notifica per l'iscrizione a registro dovrebbe essere eseguita soltanto una volta, ossia nel Paese di domicilio o di sede, ciò che comporterebbe una semplificazione amministrativa in termini di tempo e di costi. Il Consiglio federale condivide pertanto la richiesta dell'autore della mozione.
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.