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06.3429 · Interpellanza · 2006-09-19

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. In merito al documentario sugli anni trascorsi da Yehudi Menuhin in Svizzera

- Perché la Confederazione non ha ritenuto meritevole di sostegno il documentario di 55 minuti dal titolo "Yehudi Menuhin - Die Schweizer Jahre", presentato in prima visione mondiale nel quadro della 50esima edizione del Festival Menuhin a Gstaad il 21 luglio 2006?

Il documentario, che verrà sicuramente diffuso anche da numerose emittenti televisive straniere, è un efficace mezzo pubblicitario per promuovere l'immagine della Svizzera all'estero.

2. In merito al documentario sugli anni trascorsi da Charlie Chaplin in Svizzera

- È vero che già nel 2002 la Confederazione aveva negato allo stesso produttore un sussidio per il documentario di 56 minuti intitolato "Charlie Chaplin - The Swiss Years"?

Questo documentario, anch'esso un notevole mezzo di promozione del nostro Paese, è stato nel frattempo diffuso da numerose emittenti televisive europee, statunitensi e giapponesi. Inoltre è stato messo a disposizione (gratuitamente) del festival del cinema svizzero 2004 a Mosca su richiesta del Dipartimento federale degli affari esteri.

3. In merito al "karaoke porno" nel quadro del Festival del film di Locarno 2006

- È vero che l'Ufficio federale della cultura (UFC) ha sostenuto finanziariamente e idealmente, direttamente o indirettamente, un "karaoke porno" in occasione dell'ultima edizione del Festival del film di Locarno? Se così fosse, sulla base di quali criteri qualitativi l'UFC ha promosso questa produzione?

4. In merito al rapporto tra documentari televisivi e film di fiction per il cinema

- Quanti fondi della Confederazione sono stati destinati alla promozione di documentari dal 2000 ad oggi? Proporzionalmente alla promozione cinematografica nell'insieme, di che percentuale si tratta?

- Il Consiglio federale ritiene efficace ed equilibrata la chiave di ripartizione odierna tra documentari, che essendo diffusi alla televisione sono visti nel mondo intero da milioni di spettatrici e spettatori, e film di fiction talvolta visti solo da poche centinaia di persone in Svizzera? Si tiene adeguatamente conto del (successivo) successo di pubblico, eventualmente anche a posteriori?

- L'ordinanza sulla promozione cinematografica prevede criteri di promozione sufficienti per i documentari ritenuti in grado di promuovere l'immagine della Svizzera all'estero sulla base della sceneggiatura presentata? Oppure si potrebbero attivare allo scopo, primariamente o sussidiariamente, anche altre fonti di finanziamento della Confederazione (Presenza Svizzera, Pro Helvetia, ecc.)?

5. Pari opportunità per tutti i richiedenti

- Il Consiglio federale può garantire che tutti i richiedenti abbiano le stesse opportunità di ottenere sussidi? Può escludere che altri fattori, come relazioni personali o appartenenze ai sindacati dei media, possano influenzare le decisioni?

- È in particolare escluso che richiedenti appartenenti al contempo all'organo d'esame abbiano carte migliori rispetto a terzi, anche se si astengono al momento del trattamento delle loro richieste? È infatti ipotizzabile che i membri dell'organo d'esame si favoriscano a vicenda rifiutando le richieste di terzi per poter riservare fondi sufficienti per i loro progetti.

Il Consiglio federale può escludere a priori che i membri o gli esperti della commissione, che sono parte in causa al momento delle decisioni, partecipino successivamente alla realizzazione dei progetti sostenuti (coinvolgimento a posteriori)?

Negli ultimi cinque anni quanti fondi sono stati attribuiti a progetti in cui erano coinvolti membri o esperti della commissione? Chiedo al Consiglio federale di fornire un elenco dettagliato.

Il Consiglio federale non ritiene utile una netta separazione tra le persone richiedenti e le persone esaminanti al fine di escludere qualsiasi favoreggiamento al momento delle decisioni?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il progetto è stato respinto dal collegio "Televisione" nel corso della sua seduta del 12 luglio 2005. Anche se ha riconosciuto che Yehudi Menuhin era una personalità di primo piano e che sarebbe interessante trattare questo soggetto dal punto di vista del figlio del musicista, il collegio ha ritenuto che il progetto non ottemperasse ai criteri artistici e tecnici della Confederazione. In effetti il progetto presentava debolezze nella struttura, nella drammaturgia e nella produzione. Ovviamente il soggetto di un documentario è un elemento importante per valutare un progetto, ma per la Confederazione le qualità artistiche e l'attuabilità in termini di produzione sono aspetti altrettanto importanti che non possono essere ignorati al momento dell'esame di una domanda di sostegno.

2. Il progetto, presentato dallo stesso produttore del film "Yehudi Menuhin - Die Schweizer Jahre", è stato respinto dal collegio "Televisione" nel corso della sua seduta del 14 maggio 2002. Anche in questo caso la Confederazione, in base alla decisione dell'UFC, ha ritenuto che, malgrado il soggetto fosse interessante, le qualità artistiche del progetto non fossero sufficienti. Il produttore ha inoltrato un ricorso al DFI, che è stato respinto in tutti i punti.

3. Nell'ambito della sua politica di promozione cinematografica, l'UFC ha organizzato a Locarno una festa del cinema svizzero in collaborazione con diversi sponsor privati e pubblici. Il programma di questa serata prevedeva anche un breve intermezzo audiovisivo che l'UFC ha commissionato al regista Michael Steiner, intermezzo che alcuni media hanno denominato "karaoke porno", ma il cui nome ufficiale era "Grounding: la verità" e che si avvicinava molto di più alla satira umoristica che alla pornografia. L'intermezzo realizzato dal regista di "Grounding" e di "Il mio nome è Eugen", le cui qualità artistiche sono indiscusse, è stato previamente visionato dall'UFC, che ha potuto convincersi non solo delle sue qualità artistiche, ma anche del rispetto delle norme abituali d'accettazione.

4. Lo schema di ripartizione prevede per gli anni 2000 a 2006 i seguenti crediti per i film televisivi e cinematografici:

- 2000: 2 200 000 franchi (film televisivi; 800 000 franchi sono destinati ai documentari televisivi, il resto ai film di fiction per la televisione); 5 469 600 franchi (film di fiction per il cinema; con il credito per i film di fiction per il cinema sono sostenuti senza una chiave di ripartizione prestabilita la stesura di sceneggiature, i cortometraggi, i film di animazione, i documentari e i lungometraggi);

- 2001: 2 873 750 franchi; 8 621 250 franchi;

- 2002: 2 200 000 franchi; 8 405 000 franchi;

- 2003: 2 400 000 franchi; 8 800 000 franchi;

- 2004: 2 561 000 franchi; 11 032 000 franchi;

- 2005: 3 300 000 franchi; 12 500 000 franchi;

- 2006: 3 300 000 franchi; 12 800 000 franchi.

Negli ultimi anni sono stati accordati ai documentari i seguenti sussidi (le differenze tra le due tabelle sono dovute al fatto che i sussidi accordati vengono versati soltanto quando sono soddisfatte le condizioni formali per il pagamento, ad esempio la presentazione delle prove che è assicurato il finanziamento integrale del progetto e dei contratti definitivi. Quindi l'assegnazione e il versamento di un sussidio non avvengono sempre nello stesso anno):

- 2002: 3 288 500 franchi = 31 per cento dei sussidi globali per la promozione cinematografica;

- 2003: 3 791 000 franchi = 34 per cento;

- 2004: 3 696 000 franchi = 27 per cento;

- 2005: 4 259 500 franchi = 27 per cento.

In media il 30 per cento del sostegno dell'UFC è destinato a documentari e il 70 per cento a film di fiction. Questa chiave di ripartizione è calcolata in funzione dei costi di un documentario, in media cinque volte inferiori a quelli di un film di fiction, e dell'interesse degli spettatori di cinema per questo genere, anch'esso da tre a cinque volte inferiore, a seconda degli anni. Per l'UFC è difficile stimare il successo all'estero dei documentari televisivi rispetto ai film di fiction. Per quanto riguarda la Svizzera, l'UFC constata che la maggior parte dei film sostenuti sono diffusi alla televisione. La priorità dell'UFC rimane tuttavia il cinema e non la televisione. Nell'ambito dei film per il cinema non si deve sottovalutare il potenziale della produzione nazionale. Quest'anno la parte di mercato dei film svizzeri sull'insieme dei film proiettati in Svizzera è superiore al 10 per cento. Quasi un milione di svizzeri si sono recati nelle sale cinematografiche per vedere film svizzeri. Infine si deve sottolineare che il rapporto del 30 per cento summenzionato è uno tra i più elevati in Europa, a dimostrazione della notevole importanza che l'UFC attribuisce ai documentari.

L'ordinanza sulla promozione cinematografica non menziona esplicitamente l'obbligo di curare l'immagine della Svizzera all'estero. Tuttavia l'ordinanza propone misure e mezzi per sostenere coproduzioni tra film svizzeri e stranieri. Queste coproduzioni costituiscono un mezzo ideale per esportare i nostri film all'estero, il che contribuisce automaticamente a promuovere l'immagine della Svizzera al di là delle nostre frontiere. La promozione da parte di altri organismi (p. es. Presenza Svizzera) renderebbe necessaria una modifica delle basi legali.

5. La questione delle pari opportunità delle persone che richiedono sussidi nel campo delle decisioni selettive cinematografiche della Confederazione si pone principalmente al momento dell'esame delle documentazioni da parte degli esperti delle commissioni. L'oggettività delle decisioni dipende quindi dal profilo di questi esperti e dai meccanismi che permettono di evitare i conflitti d'interesse.

I membri delle commissioni di esperti sono nominati dal DFI su proposta dell'UFC (art. 26 cpv. 1 LCin). Gli esperti sono scelti con grande rigore. Oltre a rispettare le disposizioni dell'ordinanza sulle commissioni (RS 172.31) si presta particolare attenzione che le diverse professioni del ramo cinematografico siano rappresentate in modo equo. Inoltre anche se in base all'ordinanza è limitato a dodici anni (art. 15), il mandato legale è stato ridotto a sei anni dall'UFC per permettere un rinnovo regolare e garantire al contempo una continuità nell'adempimento dei compiti.

In un Paese piccolo come la Svizzera il numero di esperti non è illimitato. Di conseguenza è quasi inevitabile che una commissione di esperti debba prima o poi trattare la domanda che concerne un proprio membro. Da una trentina d'anni il Consiglio federale sostiene che l'appartenenza a una commissione non costituisce un motivo sufficiente per respingere una domanda di aiuto finanziario per un progetto meritevole di essere sostenuto finanziariamente (GAAC 42.58; 1978). Se l'oggetto trattato lo interessa direttamente, l'esperto deve ricusarsi (art. 24 OPCin).

Ai sensi dell'articolo 10 PA la persona cui spetta prendere o preparare una decisione deve ricusarsi nei seguenti casi:

- se è direttamente interessata dalla decisione da adottare;

- se esercita, eserciterà o ha esercitato una funzione artistica, tecnica o organizzativa in un progetto;

- se è parente o affine in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado con una parte oppure unita a essa per matrimonio, promessa nuziale o adozione;

- se rappresenta una parte o se è autorizzata a decidere sul progetto in un'altra funzione;

- se ha per altri motivi una prevenzione nella decisione.

L'UFC prende sul serio l'obbligo di ricusazione e ha formulato per gli esperti dei sottocomitati regole di ricusazione più severe di quelle previste dall'articolo 10 PA, proprio per evitare che certe domande vengano rifiutate al fine di riservare mezzi sufficienti per i propri progetti.

Non è tuttavia possibile escludere a priori che in seguito esperti di una commissione collaborino o partecipino in un modo o nell'altro alla realizzazione di un progetto sostenuto o che, al contrario, non vi partecipino più. Al momento dell'inoltro della domanda si hanno in genere solo idee vaghe sulla composizione dell'équipe. Può anche succedere che nel corso del progetto subentri un nuovo produttore o regista. Infatti è possibile che un progetto cinematografico inoltrato nel maggio del 2006 venga realizzato solo nel giugno del 2008. È quindi evidente che molti parametri possono cambiare nel corso del progetto. Ciò che conta è la garanzia dell'indipendenza della commissione al momento della decisione.

Gli interventi che contengono grafici o tabelle possono essere scaricati da: Attività parlamentare / Curia Vista / Interventi che contengono grafici o tabelle.

Risposta del Consiglio federale.