06.3441 · Interpellanza · 2006-09-21
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
La previdenza professionale è diventata una trave portante della nostra previdenza per la vecchiaia. Le prestazioni sono andate al di là di quanto promesso quando fu introdotta, a titolo obbligatorio, nel 1985.
Visto il gran numero di casse pensioni non possono essere del tutto esclusi devianze e abusi. Tuttavia, essendo la fiducia in una gestione irreprensibile della previdenza per la vecchiaia un elemento di particolare importanza, la Corporate Governance delle casse e la vigilanza statale rivestono un ruolo centrale.
In relazione alle presunte irregolarità nella vendita di azioni nel quadro della fusione delle banche Swissfirst e Bellevue e al caso della fondazione collettiva autonoma "First Swiss" sono tornati di attualità interrogativi critici in merito alla vigilanza sulle casse pensioni.
Chiediamo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Secondo il suo parere, in che misura le disposizioni più severe della nuova LPP (art. 53a LPP, art. 48f-48h OPP 2) sono in grado di evitare i conflitti d'interesse e di rendere trasparenti i vantaggi patrimoniali delle persone coinvolte?
2. Pensa che le basi legali esistenti siano sufficienti per evitare rispettivamente sanzionare i vantaggi indebiti tratti dall'amministrazione del patrimonio delle casse pensioni?
3. Quali provvedimenti sono previsti per garantire l'adempimento delle esigenze poste, nel quadro dell'OPP 2, alle persone incaricate della gestione patrimoniale e della vigilanza?
4. Entro quando intende presentare il messaggio concernente l'inasprimento della norma penale sui delitti d'insider? Quali fattispecie dovranno essere ridefinite?
5. Con quali provvedimenti intende rispondere alle accresciute esigenze di professionalità nell'ambito delle casse pensioni, analogamente a quanto fatto in materia di vigilanza sulle banche e sulle assicurazioni?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale è dell'opinione che le disposizioni più restrittive introdotte di recente nella legislazione sulla previdenza professionale non siano sufficientemente efficaci. Per questa ragione ritiene che sia necessario precisare gli obblighi in materia e prendere misure adeguate per evitare conflitti d'interesse. Il Consiglio federale intende mettere l'accento in modo particolare sui requisiti della lealtà e della trasparenza e presenterà al Parlamento un progetto in tal senso entro la fine del primo semestre del 2007.
2. Attualmente la legge esige dalle persone incaricate della gestione delle casse pensioni soltanto la dichiarazione dei vantaggi patrimoniali personali conseguiti in relazione con l'esercizio della loro attività per l'istituto di previdenza, e le uniche sanzioni in caso di conseguimento di vantaggi patrimoniali nel quadro dell'attività di gestione sono quelle previste nel Codice penale. Il Consiglio federale ritiene che debbano essere definite chiaramente le situazioni che possono produrre conflitti d'interesse. Alcune proposte in tal senso saranno valutate nel quadro del progetto di riforma strutturale della previdenza professionale e presentate al Parlamento prima della pausa estiva del 2007.
3. L'articolo 49a capoverso 3 OPP 2 impone agli istituti di previdenza di emanare prescrizioni che garantiscano l'attuazione delle disposizioni concernenti i conflitti d'interesse, la dichiarazione dei vantaggi patrimoniali e i requisiti richiesti alle persone incaricate della gestione patrimoniale. Gli istituti devono sia emanare disposizioni organizzative che disciplinino la gestione patrimoniale in modo da proteggere gli interessi dei destinatari sia garantire il rispetto dei requisiti tecnici richiesti alle persone incaricate della gestione patrimoniale. Nell'emanare tali prescrizioni gli istituti di previdenza possono, conformemente al capoverso 4, riferirsi a norme di organizzazioni e associazioni riconosciute. L'emanazione delle regole in questione è un compito di gestione e incombe quindi all'organo paritetico dell'istituto di previdenza. Il Consiglio federale rammenta che dall'entrata in vigore della 1° revisione LPP la formazione iniziale e la formazione continua dei membri dell'organo paritetico supremo devono essere garantite dall'istituto di previdenza. Il Consiglio federale ritiene che queste disposizioni vadano inasprite e che la loro violazione debba avere conseguenze ben definite. Presenterà dunque al Parlamento, prima della pausa estiva del 2007, alcune proposte in merito nel quadro del progetto di riforma strutturale della previdenza professionale.
4. Il progetto elaborato in adempimento alla mozione Jossen 02.3246 "Sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali (insider trading)" è stato posto in consultazione nel gennaio del 2005 nel quadro dell'attuazione delle raccomandazioni rivedute del gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali (GAFI). Il progetto propone di abrogare il numero 3 della norma penale relativa allo sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali (art. 161 CP), in modo da includere in questa nozione anche gli avvertimenti riguardo ai risultati e, in pratica, a qualsiasi fatto avente incidenza sui corsi borsistici. Propone inoltre di qualificare come crimine il reato commesso da persone che sfruttano la conoscenza di fatti confidenziali derivante dalla loro posizione privilegiata (art. 161 n. 1 CP).
Dato che la necessità di una rapida attuazione di questa misura è indiscussa, il Consiglio federale ha deciso di stralciare dal progetto relativo alle raccomandazioni del GAFI la revisione parziale della norma penale sullo sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali al fine di trattarla con procedura d'urgenza. Ha quindi incaricato il DFF di presentargli un relativo messaggio entro la fine del 2006.
5. Come spiegato in precedenza, il Consiglio federale intende presentare proposte in merito nel quadro del progetto di riforma strutturale della previdenza professionale. In questo contesto valuterà, alla luce delle soluzioni attualmente applicate per esempio in ambito bancario, come stabilire condizioni chiare in materia di lealtà e trasparenza e quali sanzioni prevedere in caso di mancato rispetto delle medesime. Proporrà in seguito una serie di misure e trasmetterà un progetto al Parlamento entro la fine del primo semestre del 2007.
Risposta del Consiglio federale.