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06.3457 · Mozione · 2006-09-28

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

In relazione agli affari privati delle casse pensioni, il Consiglio federale è invitato ad emanare provvedimenti adeguati ai rischi contro gli abusi:

1. Gli affari paralleli vanno vietati.

2. Gli affari privati degli amministratori degli istituti di previdenza (con facoltà di investimento diretto) dichiarati legali devono essere regolati attraverso un conto accessibile alla visione dell'ufficio di controllo e del consiglio d'amministrazione.

3. Provvigioni, regali ed altri riconoscimenti pecuniari relativi all'attività esercitata nel contesto della previdenza professionale vanno esaustivamente dichiarati ed accreditati agli istituti di previdenza.

4. Qualora il compito non incomba già ad altri organi quali la CFB, la lealtà degli amministratori patrimoniali operativi deve essere regolarmente verificata dall'ufficio di controllo; i relativi rapporti devono soddisfare i criteri previsti da standard riconosciuti.

5. Legislazione e vigilanza devono garantire la coerenza tra responsabilità formale e responsabilità operativa (per es. in caso di delega di decisioni relative agli investimenti).

6. I competenti consiglieri d'amministrazione delle casse pensioni vanno associati per legge alla responsabilità affinché prendano i provvedimenti necessari contro i conflitti d'interesse ed esercitino l'attività di controllo.

7. Per le violazioni vanno previste sanzioni precise.

Begründung

La legislazione contro gli abusi nella gestione dei capitali previdenziali non è efficace. Vi è un'ampia zona grigia in un settore sensibile. Diversi amministratori di capitali previdenziali del secondo pilastro hanno accumulato patrimoni favolosi la cui origine è in parte tuttora oscura.

Esiste una zona grigia dove gli abusi sembrano essere all'ordine del giorno - una zona grigia dove possono essere conclusi affari che in virtù del segreto bancario resteranno in gran parte celati all'opinione pubblica e agli assicurati. Se si vuole che il secondo pilastro riconquisti la fiducia degli assicurati, il legislatore deve creare chiarezza ed esercitare una vigilanza efficace sui controlli autonomi che le casse pensioni sono tenute ad eseguire sulla propria gestione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Condividendo nei principi la linea della mozione, nel suo messaggio del 15 giugno 2007 sulla riforma strutturale nella previdenza professionale il Consiglio federale ha proposto diverse misure.

A livello di legge sarà precisato l'articolo 53a LPP: la competenza normativa del Consiglio federale, ora limitata agli affari privati, sarà estesa ai vantaggi patrimoniali. Come di consueto, i dettagli saranno definiti a livello d'ordinanza. Questa prassi ha tra l'altro il vantaggio di consentire un più rapido adeguamento ai nuovi sviluppi.

Nel messaggio sono proposte le seguenti misure a livello di ordinanza:

- Le transazioni parallele (o parallel running), cioè gli investimenti operati contemporaneamente all'istituto di previdenza, saranno vietate.

- Tutti i vantaggi patrimoniali che persone fisiche o giuridiche avranno acquisito da terzi nel contesto dell'attività svolta per l'istituto di previdenza dovranno essere versati all'istituto di previdenza.

- Tutte le persone fisiche o giuridiche incaricate della gestione e amministrazione dell'istituto di previdenza o dell'investimento e dell'amministrazione del patrimonio previdenziale dovranno dichiarare per iscritto che rispetteranno i loro doveri di lealtà nei confronti dell'organo paritetico. La veridicità della dichiarazione sarà verificata dall'organo supremo o da un ufficio da esso designato.

- All'organo che eseguirà la verifica le persone interessate dovranno render conto della propria situazione patrimoniale nella misura necessaria all'inequivocabile riprova della veridicità di quanto dichiarato.

L'integrità e la lealtà dei responsabili degli istituti di previdenza saranno prescritte per legge: soltanto persone di solida reputazione e irreprensibile professionalità potranno essere incaricate della gestione di un istituto di previdenza e dell'amministrazione del suo patrimonio. I prescelti saranno quindi soggetti al dovere fiduciario della diligenza e tenuti a salvaguardare gli interessi degli assicurati. Sarà dunque l'organo supremo a dover prendere per primo i provvedimenti necessari. In caso di violazione della normativa le autorità di vigilanza potranno applicare più rapidamente le sanzioni previste. Inoltre, la trasgressione delle nuove disposizioni sarà integrata come reato penalmente perseguibile nel catalogo di cui all'articolo 76 LPP.

Nel limite del possibile e del ragionevole il Consiglio federale ha dunque già tenuto conto delle richieste della mozione e ne propone quindi il rigetto.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.