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06.3463 · Mozione · 2006-10-02

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare alle Camere federali una base legale che consenta, nell'ambito delle legislazioni cantonali sugli orari d'apertura dei negozi al dettaglio e delle aziende di prestazione di servizi, di tenere aperti i negozi 24 ore su 24, sette giorni su sette, e che disciplini inoltre la protezione dei lavoratori.

Begründung

Una tale normativa consentirebbe ai cantoni di adeguare gli orari d'apertura dei negozi alle nuove abitudini di lavoro, di vita e di consumo della popolazione nelle varie regioni del Paese.

Laddove necessario, questo adeguamento permetterebbe inoltre di conformarsi agli standard europei e di evitare che i cantoni di confine siano svantaggiati rispetto ai Paesi limitrofi in materia di orari d'apertura. L'allineamento della Svizzera è tanto più necessario se si pensa che in Germania, nell'ambito della riforma del federalismo, la legge sulla chiusura dei negozi è stata abrogata.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In merito agli orari d'apertura dei negozi non esistono prescrizioni a livello federale. Le restrizioni imposte in materia dalla legislazione federale riguardano la protezione dei lavoratori e sono disciplinate nella legge sul lavoro (RS 822.11; LL). La regolamentazione vera e propria degli orari di apertura dei negozi è di competenza dei cantoni o dei comuni.

La legge sul lavoro consente di occupare lavoratori dal lunedì al sabato tra le 06.00 e le 23.00, anche se questo spazio di tempo può essere anticipato o posticipato di un'ora a seconda della necessità. L'occupazione di personale durante la notte o la domenica è soggetta ad autorizzazione, tranne nei settori per i quali l'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2, RS 822.112) prevede un'autorizzazione generale, come ad esempio per i chioschi e le aziende al servizio dei viaggiatori (art. 26 OLL 2). L'adozione di una disposizione legale che consenta ai cantoni di autorizzare l'apertura dei negozi 24 ore su 24, sette giorni su sette, implicherebbe la sua introduzione nella legge sul lavoro. Tale disposizione potrebbe ripercuotersi su altri settori, obbligando il legislatore a rivedere tutte le norme in materia di protezione previste dalla legge sul lavoro. Allentando o abrogando la loro legislazione sugli orari d'apertura dei negozi, molti Cantoni sono partiti dal presupposto che le disposizioni necessarie alla protezione dei lavoratori erano contenute nella legge sul lavoro. Un indebolimento di questa protezione potrebbe quindi essere accolto poco favorevolmente. Come noto, il 27 novembre 2005 il popolo svizzero ha approvato di stretta misura (50,6 per cento dei voti) la modifica di legge concernente il lavoro domenicale nei centri di trasporto pubblici. Non si può pertanto far valere che gli orari d'apertura dei negozi devono essere adeguati alle nuove abitudini di vita. In seguito ai risultati della votazione, il Consiglio nazionale ha respinto la mozione 04.3437 "Maggiori possibilità di occupazione la domenica" (CET-RS 02.422) con la motivazione che evidentemente gran parte della popolazione non auspica compiere altri passi verso una liberalizzazione.

La questione della concorrenza estera si pone unicamente per il lavoro domenicale. Come accennato, la legislazione federale consente di occupare personale senza restrizioni dal lunedì al sabato tra le 06.00 e le 23.00. In questo spazio di tempo i cantoni possono decidere di adeguare la loro regolamentazione in materia di orari di apertura dei negozi alle esigenze delle aziende di commercio al dettaglio e di servizi. Per quanto riguarda la problematica del lavoro domenicale, un'estensione delle possibilità di occupare personale la domenica è inopportuna anche in tale contesto.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.