06.3481 · Interpellanza · 2006-10-04
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Secondo il progetto dell'ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), l'attuale divieto concernente i trasporti stradali di animali da macello dovrebbe essere abrogato, senza alcun commento o motivazione. Simili trasporti di bovini, cavalli, ovini o suini vivi attraverso l'Europa possono durare da 30 a 50 ore - in casi estremi fino a 90 ore - su distanze che, a volte, raggiungono le migliaia di chilometri, e per mezzo di autocarri a più piani; sono disastrosi, sotto ogni profilo.
Nella nuova legge sulla protezione degli animali, il Parlamento ha stabilito che il trasporto non deve durare più di sei ore a partire dal punto di carico ed è richiesto che il personale a cui è affidato il trasporto di animali sia in possesso di determinati requisiti. Inoltre, in occasione di diverse votazioni il popolo svizzero si è espresso in favore del passaggio dal trasporto su strada a quello su rotaia.
Preghiamo pertanto il Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. Quali ragioni hanno portato il Consiglio federale a decidere l'abrogazione dell'attuale divieto di trasporto degli animali da macello sulle strade svizzere, ancor prima che la nuova legge sulla protezione degli animali sia entrata in vigore? Perché nel rapporto esplicativo concernente la OITE non si accenna minimamente a questo aspetto?
2. In data 12 maggio 2000, l'allora consigliere federale competente Pascal Couchepin aveva assicurato per iscritto il suo impegno alla Protezione svizzera degli animali (PSA), qualora il divieto in questione fosse stato "sottoposto a pressioni politiche durante le procedura di notifica e di consultazione". Come conciliare tale promessa con l'abrogazione ora prevista? All'atto pratico, che ne è dell'impegno suddetto?
3. In relazione ai trasporti internazionali di animali sulle strade svizzere, il Consiglio federale come intende controllare il rispetto della legge sulla protezione degli animali? Vi saranno regole diverse a seconda che si tratti di trasportatori esteri o svizzeri?
4. Il Consiglio federale come prevede di garantire che i trasporti di animali da macello provenienti dalle "fabbriche di animali" dell'Europa orientale, su autocarri a tre o quattro piani, non introducano in Svizzera epizoozie altamente contagiose o zoonosi, mettendo in pericolo la popolazione e il patrimonio zootecnico del nostro Paese?
5. Per quale ragione il Consiglio federale ha eliminato tutte le altre esigenze in materia di protezione degli animali (superfici minime, formazione delle persone addette al trasporto, ecc.) contemplate dalla OITE?
6. Quanti saranno gli autocarri in più a causa della modifica della OITE? Come pensa il Consiglio federale di poter conciliare tale aumento con l'obiettivo di trasferire su rotaia il traffico merci?
Stellungnahme des Bundesrates
Dopo aver conseguito l'equivalenza della normativa in materia di salute animale e il mutuo riconoscimento dello status zoosanitario, attualmente sono in corso colloqui tecnici con la Commissione CE in relazione alla facilitazione del traffico internazionale di animali e prodotti animali. Si tratta di una tematica disciplinata dall'allegato 11 dell'accordo agricolo Svizzera-CE e dall'ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE). Nell'estate del 2006, il Dipartimento federale dell'economia (DFE) ha presentato lo stato dei lavori preparatori concernenti l'OITE ai cantoni e alle organizzazioni interessate. Nell'ambito dei colloqui con la Commissione CE, riveste particolare importanza la protezione degli animali durante i trasporti internazionali. L'accordo agricolo stabilisce l'equivalenza tra le disposizioni contemplate dall'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e la direttiva 91/628/CEE. All'inizio del 2007, quest'ultima verrà sostituita dal regolamento (CE) n. 1/2005. Il divieto finora previsto dalla OITE, concernente il transito stradale di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, dal punto di vista giuridico è contestabile. Considerata l'equivalenza nel settore della salute animale, il divieto non è più giustificabile in base a ragioni sanitarie; viene pure rilevato che esso contrasta con quanto stabilito nell'accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia. Il trasporto su rotaia è permesso; da diversi anni tuttavia non se ne fa uso poiché mancano gli impianti tecnici.
Alle singole domande il Consiglio federale risponde come segue:
1./2. Il progetto della OITE presenta lo stato dei negoziati. Il fatto che la questione della protezione degli animali non sia stata trattata nel rapporto esplicativo concernente la modifica della OITE è dovuto ad un errore.
In merito ad un eventuale abrogazione del divieto di transito, il Consiglio federale non si è ancora espresso. Nella lettera citata nell'interpellanza si affermava che il Consiglio federale si sarebbe impegnato in favore del divieto e che se vi fossero stati nuovi elementi disponibili esso avrebbe consultato gli ambienti internazionali interessati. La delegazione svizzera si impegna per un mantenimento del divieto.
3. Il controllo del rispetto delle prescrizioni in materia di protezione degli animali spetta alle autorità cantonali competenti. A tale proposito, è prevista l'assegnazione di un mandato di prestazioni ai cantoni di confine interessati. Non vi è alcun dubbio sul fatto che i conducenti di veicoli stranieri circolanti in Svizzera siano tenuti ad osservare le disposizioni svizzere della normativa in materia di protezione degli animali.
4. Sia per le epizoozie altamente contagiose, sia per le zoonosi (malattie trasmissibili dagli animali all'uomo), la Svizzera e gli Stati membri dell'UE dispongono di un vasto sistema d'informazione. In caso di epizoozia, gli Stati vietano il trasporto di animali al di fuori di aree delimitate. Inoltre, la Svizzera ha la possibilità di emanare divieti di transito nel quadro della clausola di protezione dell'accordo agricolo.
5. Le prescrizioni dell'ordinanza sulla protezione degli animali sono valide sia per i trasporti di bestiame nazionali che per quelli internazionali; non c'è quindi bisogno di specifica menzione nell'OITE.
6. Per il trasporto di animali su strada attraverso la Svizzera, è necessario che siano soddisfatte diverse condizioni, in particolare la realizzazione di un'area di sosta, affinché i tempi massimi di trasporto previsti dalla nuova legge sulla protezione degli animali e dalle disposizioni comunitarie possano essere rispettati. Simili aree di sosta in Svizzera non esistono. Perciò, il trasporto riguarderebbe pochi invii da e verso aree in prossimità dei confini. Secondo le disposizioni vigenti in Svizzera, un trasferimento su rotaia dei trasporti sarebbe possibile. Considerato che da molti anni il traffico ferroviario di animali è praticamente cessato, mancano le infrastrutture necessarie al carico, allo scarico e alla cura degli animali.
Risposta del Consiglio federale.