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Controlli sui lavoratori distaccati: cooperazione con i Paesi dell'Unione europea

06.3488 · Interpellanza · 2006-10-04

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Come giudica il funzionamento dei controlli sulle condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati nell'ambito dell'accordo sulla libera circolazione delle persone? E più esattamente, come giudica la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera riguardo ai controlli da effettuare sul posto di lavoro degli impiegati?

2. Altri cantoni richiedenti il controllo sul posto di lavoro dei lavoratori distaccati hanno incontrato le stesse difficoltà accorse alla commissione tripartita del cantone Neuchâtel con la Germania?

3. È prevista una partecipazione della Svizzera all'inchiesta della Commissione europea riguardante la cooperazione degli Stati membri nell'ambito dei controlli dei lavoratori distaccati in seno all'Unione europea?

Begründung

La legge federale sui lavoratori distaccati prescrive che i datori di lavoro garantiscano a detti lavoratori condizioni per lo meno pari a quelle previste dalla legislazione svizzera. Queste disposizioni sono imprescindibili per il buon funzionamento dell'accordo sulla libera circolazione delle persone e per la lotta contro il dumping salariale. Il controllo dei salari e dei contributi versati ai lavoratori distaccati in Svizzera deve essere effettuato principalmente da organi paritari, previsti da una convenzione collettiva di lavoro o da commissioni tripartite (art. 7 cpv. 1 LDist). Per essere realmente efficace, esso deve essere effettuato direttamente sul posto di lavoro e richiede dunque la cooperazione attiva degli organi competenti (gli uffici di collegamento) negli Stati aderenti all'accordo di libera circolazione delle persone. Secondo l'esperienza della commissione tripartita di Neuchâtel, le procedure di controllo si svolgono in maniera regolare con la Francia mentre non funzionano negli altri Stati europei, in modo particolare in Germania che, nonostante le ripetute richieste di controllo nell'ambito di un caso concreto, non ha fornito alcuna risposta. Difficoltà simili sembrano esistere oltre che tra la Svizzera e alcuni Paesi membri dell'Unione europea, anche all'interno di quest'ultima che sembra disporre di una legislazione simile in ambito di lavoratori distaccati. La Commissione europea ha pubblicato recentemente due documenti a questo proposito: "Relazione dei servizi della Commissione sull'attuazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito della prestazione di servizi" (Com, 2006, 159 definitivo) e "Comunicazione della Commissione: orientamenti relativi al distacco di lavoratori nell'ambito della prestazione di servizi" (Sec, 2006, 439). La Commissione, avendo constatato un'insufficienza di collaborazione tra i diversi organi di controllo degli Stati membri, ha formulato delle raccomandazioni e richiesto un nuovo rapporto, da adottare al più tardi entro aprile 2007, per valutare i progressi compiuti dopo la loro attuazione. Visti i problemi rilevati nella cooperazione tra alcuni Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera, nell'ambito dei controlli delle condizioni di lavoro offerte ai lavoratori distaccati, sarebbe opportuno che la Svizzera partecipi attivamente all'elaborazione di tale rapporto.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Dal 1° aprile 2006 le misure d'accompagnamento permettono una lotta più efficace alle infrazioni, essendo aumentate le possibilità sanzionatorie contro le imprese che ne determinano l'esclusione dal mercato svizzero. Il successo del rafforzamento dei controlli palesa la necessità di misure d'accompagnamento. In alcuni settori a rischio si rendono ancora necessari degli sforzi ma, nell'insieme, si può dire che le misure d'accompagnamento si sono rivelate utili strumenti, in funzione sia reattiva che preventiva.

La legge sui lavoratori distaccati prevede controlli sul posto di lavoro solo in Svizzera, poiché si devono rispettare i principi di territorialità e di sovranità.

A livello europeo, in base alla direttiva 96/71/CE del 16 dicembre 1996 sul distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizio, gli Stati membri devono quantomeno cooperare. Tale cooperazione tra autorità nazionali responsabili di controllare le condizioni di lavoro avviene tramite gli uffici di collegamento e consiste in uno scambio di informazioni; potrebbe accadere altresì che questi uffici o delle autorità di controllo effettuino indagini per esercitare in modo efficace il loro lavoro.Gli Stati membri hanno l'obbligo di controllare permanentemente l'efficacia dei controlli sul lavoro.

2. Nel complesso, l'attuazione di misure d'accompagnamento può essere ritenuta positiva.

I cantoni hanno effettuato rilevanti sforzi per migliorarne l'esecuzione, soprattutto elaborando modelli a questo scopo. Essi hanno intensificato i controlli e li hanno concentrati nei settori a rischio. I controlli dei lavoratori distaccati sono avvenuti in osservanza delle prescrizioni contenute nelle direttive di fine dicembre 2004, distribuite dalla SECO a tutti gli organi di controllo dietro impulso della Task force. La SECO ha inoltre ingiunto alle commissioni tripartite cantonali di intensificare i controlli nei settori a rischio non coperti da un CCL di obbligatorietà generale. Inoltre, vista l'estensione della libera circolazione delle persone agli Stati dell'Europa dell'Est, recentemente entrati nell'UE, si sono rafforzate le misure d'accompagnamento attraverso accordi di prestazioni, conclusisi a metà del 2006 tra la Confederazione e i singoli cantoni, riguardo ai controlli che questi ultimi devono eseguire e all'aumento delle loro competenze in materia.

Tra l'altro non si conoscono casi simili a quello della Commissione tripartita del cantone Neuchâtel, ma a questo argomento verrà trattato, in futuro, con la dovuta importanza.

3. La relazione dei servizi e la comunicazione della commissione europea , citati nella motivazione dell'interpellanza, riguardano la direttiva 96/71/CE. La comunicazione contiene le linee guida e un appello per una migliore applicazione della direttiva. Gli Stati membri sono concretamente invitati a migliorare l'accesso alle informazioni per gli altri Stati e per i commercianti-beneficiari di servizi e accertarsi che i loro regolamenti attuino la direttiva.

Nelle conclusioni di tale comunicazione è specificato che la Commissione effettuerà un'indagine e pubblicherà un altro rapporto, entro aprile 2007, che si occuperà, tra le altre cose, di valutare i progressi compiuti negli Stati membri dell'UE. La Commissione aggiunge che prenderà adeguate misure di sostegno, nel caso in cui tale " controllo " non dovesse registrare alcun miglioramento nella collaborazione tra gli Stati membri.

Nell'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP), articolo 22 dell'annesso I, si fa riferimento alla direttiva 96/71/EU. Inoltre, secondo l'articolo 16/1 dell'ALCP, le parti contraenti devono fare il possibile affinché i diritti e i doveri corrispondenti a quelli previsti negli atti della Comunità europea e ai quali ci si riferisce, vengano rispettati e applicati nei loro rapporti.

Nonostante tali riferimenti il Consiglio federale non ritiene necessario, né dal punto di vista giuridico né da quello politico, aspirare a una partecipazione della Svizzera alla redazione di tale rapporto, risultando quest'ultimo strumento utile alla Commissione per valutare l'applicazione della direttiva e base per eventuali misure della stessa. Non dipendendo la Svizzera né dal controllo né dal potere direttivo della Commissione europea, il Consiglio federale ritiene piuttosto che esista la possibilità di scambiare informazioni ed esperienze o di discutere di problemi specifici nell'ambito del comitato misto ALCP o di contatti bilaterali con gli Stati vicini.

Risposta del Consiglio federale.