Libera circolazione delle persone con l'UE: indicazioni fondamentali per la qualifica professionale dei lavoratori stranieri
06.3494 · Mozione · 2006-10-04
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a completare il regolamento riguardante i lavoratori distaccati in Svizzera (Odist) in modo che le imprese estere, nella registrazione obbligatoria, debbano dare informazioni sulla qualifica dei lavoratori inviati in base agli standard svizzeri.
Begründung
Elusione dei diritti alla qualità e alla sicurezza:
Soprattutto nell'edilizia, la Svizzera ha raggiunto standard molto elevati di qualità e sicurezza, garantiti tra l'altro anche dal fatto che i lavoratori impiegati in questo settore dispongono di un'adeguata qualifica. Con l'accordo sulla libera circolazione delle persone con la UE esiste ora il pericolo che questo lavoro venga svolto da persone meno o non qualificate, ad un costo decisamente inferiore, senza che ciò sia ufficiale! Durante il controllo dei datori di lavoro, nell'ambito delle verifiche previste per il mantenimento delle misure di accompagnamento, gli ispettori hanno rilevato che per certe mansioni edili si impiegano spesso lavoratori stranieri, retribuiti con salario minimo (classe C), che svolgono il lavoro di professionisti più qualificati (classe B, A). In questo modo, non solo si trae un vantaggio sleale in termini di competitività, ma non si possono neanche garantire gli standard di qualità e sicurezza. Inoltre, a parte il fatto che si danneggia il nome e l'immagine di tutto il settore svizzero, si corrono rischi pericolosi e inutili.
Distorsione della concorrenza:
In altri Paesi, come l'Italia, non esiste nessun attestato di capacità per gli operai edili. Molto spesso questi vengono retribuiti come personale ausiliario e quindi pagati meno del personale qualificato svizzero nonostante, alla fine, debbano comunque svolgere un lavoro qualificato. In questo modo si contravviene all'articolo 2 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera, che stabilisce: "I datori di lavoro devono garantire ai lavoratori distaccati quanto meno le condizioni remunerative e lavorative contemplate da leggi federali, ordinanze del Consiglio federale, contratti collettivi di obbligatorietà generale e contratti normali di lavoro ...."
Necessità di trasparenza:
Gli organi di vigilanza e controllo devono di conseguenza assicurarsi che vi sia chiarezza riguardo alla qualifica dei propri lavoratori. Per assicurare la comparabilità, ci si deve attenere alle indicazioni del modulo di notifica contenente gli standard svizzeri:
- Classe di stipendio V per i caposquadra
- Classe di stipendio Q per lavoratori qualificati
- Classe di stipendio A per operai specializzati privi di attestato di capacità federale o estero equivalente
- Classe di stipendio B per lavoratori con esperienza
- Classe di stipendio C per lavoratori ausiliari e non qualificati
In questo modo si può ottenere la trasparenza necessaria ad assicurare qualità e sicurezza ma anche una concorrenza leale, con pari trattamento per le imprese svizzere ed estere.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'articolo 6 paragrafo 4 dell'ordinanza sui lavoratori distaccati (Odist) prescrive le indicazioni che devono essere contenute nella notifica dei lavoratori stranieri distaccati in Svizzera. L'entrata in vigore di provvedimenti collaterali più incisivi per la libera circolazione delle persone (1° aprile 2006) ha portato a precisare tali indicazioni. Sul modulo di notifica devono quindi ora comparire il tipo di lavori da eseguire (ad esempio la costruzione di una casa o la ristrutturazione di una facciata) l'attività svolta in Svizzera e la funzione del lavoratore - esempi pratici sono l'installatore di finestre, il falegname, il gruista, il costruttore stradale, lo scalpellino taglia pietre, il lavoratore edile specializzato, il caposquadra, il lavoratore ausiliario (art. 6 cpv. 4 lett. c Odist). Questa precisazione dei compiti permette di conoscere la funzione esatta del lavoratore già in fase di notifica. Tale conoscenza si rivela particolarmente importante e utile per l'applicazione degli stipendi in base ai contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale (CCL). Il Consiglio federale ritiene che tali indicazioni, se complete e veritiere, siano sufficienti a permettere una corretta attribuzione a una categoria definita di stipendio.
Bisogna inoltre tener conto del fatto che le aziende con sede all'estero che spediscono lavoratori in Svizzera sono obbligate per legge, tra le altre cose, a rispettare i salari minimi previsti dai contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale; è quindi loro dovere consultare le categorie salariali dei CCL di obbligatorietà generale e valutare autonomamente a quale categoria appartiene un determinato lavoratore. Nel caso in cui un'impresa non dovesse farlo violerebbe la legge sui lavoratori distaccati e potrebbe essere sanzionata dalle autorità cantonali.
Il Consiglio federale non condivide le paure espresse nella mozione riguardo l'elusione dei diritti alla qualità e alla sicurezza e la distorsione della concorrenza. L'unico elemento determinante è la correttezza delle indicazioni nel modulo di notifica.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.