Libera circolazione delle persone. Distorsione della concorrenza derivante dalle indennità per i lavoratori distaccati
06.3495 · Mozione · 2006-10-04
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a completare l'ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist) in modo tale che le imprese straniere siano tenute a presentare in dettaglio i costi salariali, così come avverrà anche in Svizzera con l'introduzione del nuovo certificato di salario.
Begründung
È necessario porre fine alla pratica in uso presso imprese straniere che classificano abusivamente le indennità di distacco nella categoria delle spese di viaggio.
L'articolo 2 capoverso 3 della legge sui lavoratori distaccati prevede la possibilità di concedere indennità in relazione al lavoro distaccato. Esse sono considerate componente del salario, sempre che non rappresentino il rimborso di spese effettivamente sostenute (per il viaggio, il vitto e l'alloggio). La maggior parte delle imprese straniere fa uso di tale possibilità. E questo perché per le indennità concesse in relazione al lavoro distaccato non devono essere versati contributi sociali. Di conseguenza, le indennità relative al lavoro distaccato vengono in genere dichiarate come "spese di viaggio, vitto e alloggio".
Le imprese svizzere, invece, pagano i contributi sociali per il totale dei salari. L'Association valaisanne des entrepreneurs indica che le indennità di distacco possono ammontare a 36, 44, 55 o persino a 131 euro per giorno di lavoro. Questa pratica, da sola, determina differenze salariali tra lavoratori indigeni e lavoratori stranieri che possono arrivare fino all'11 per cento. A titolo esemplificativo, se i costi salariali rappresentano il 53 per cento dei costi totali di un progetto di costruzione o del genio civile, i lavori costeranno il 6 per cento in più, solo a causa di questa differenza, se eseguiti da un'impresa svizzera. Gli imprenditori svizzeri sono quindi manifestamente discriminati.
Con l'introduzione del nuovo certificato di salario, le imprese svizzere devono dichiarare indennità e spese in modo molto dettagliato. Secondo la Conferenza fiscale svizzera, si dovrebbero poter impedire in questo modo gli abusi consistenti nel dichiarare come indennità per spese degli elementi che fanno parte del salario e che sono quindi imponibili. Nella stessa ottica, la trasparenza dev'essere pretesa anche dalle imprese straniere affinché tutti gli imprenditori siano messi alla pari.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il nuovo certificato di salario introdotto dalle autorità fiscali per tutta la Svizzera non ha lo scopo di modificare sostanzialmente gli elementi per i quali il datore di lavoro è tenuto a fornire un certificato. Il datore di lavoro svizzero deve sempre dichiarare nel certificato di salario tutti i proventi derivanti dal rapporto di lavoro in questione, compresi i proventi accessori. Il nuovo certificato di salario non ha alcun legame diretto con l'ODist. Non vi è quindi necessità di introdurre prescrizioni supplementari relative al nuovo certificato di salario nel diritto in materia di lavoro distaccato. È peraltro lecito dubitare che l'accordo sulla libera circolazione tra la Svizzera e l'UE ammetta una tale disposizione.
La pratica citata nella motivazione della mozione, consistente nel dichiarare un'indennità relativa al lavoro distaccato come "spesa di viaggio, vitto o alloggio", contravviene alla legge sui lavoratori distaccati se gli importi dichiarati superano le spese effettive sostenute a tale scopo. L'articolo 2 capoverso 3 della legge sui lavoratori distaccati indica infatti che le indennità concesse in relazione al lavoro distaccato sono considerate componente del salario, sempre che non rappresentino il rimborso di spese effettivamente sostenute come quelle per il viaggio, il vitto e l'alloggio. I datori di lavoro con sede all'estero possono in tal caso essere sanzionati dalle autorità cantonali per violazione di detta disposizione.
Per quanto riguarda i contributi sociali dovuti all'estero dalle imprese straniere, spetta alla competente autorità straniera accertare che il loro conteggio sia corretto.
Occorre infine sottolineare che le misure accompagnatorie rafforzate sono in vigore solo dal 1° aprile 2006. Per la loro attuazione corretta ed efficace sono stati compiuti grandi sforzi sia a livello federale che cantonale. Il Consiglio federale è consapevole che l'esecuzione delle misure accompagnatorie può ancora essere puntualmente ottimizzata. Esso ritiene che le attuali disposizioni della legge sui lavoratori distaccati e della relativa ordinanza siano sufficienti e che non sia necessaria una revisione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.