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06.3502 · Mozione · 2006-10-04

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a completare la lista dei Paesi, per i quali giusta gli articoli 6 e 7 OMB non è richiesta alcuna autorizzazione specifica (allegato 2 dell'ordinanza concernente il materiale bellico), in modo che si approvi anche l'impiego per le missioni dell'ONU o dell'OSCE, condotte da uno degli Stati mandatari dell'ONU o dell'OSCE.

Begründung

Il 5 luglio 2006, il Consiglio federale ha trattato la questione della partecipazione militare della Svizzera alle operazioni di pace. Basandosi su un documento strategico, elaborato da DDPS e DFAE, ha concluso che le missioni di pace costituiscono attualmente uno strumento essenziale per la risoluzione dei conflitti e il superamento delle crisi. Esse ricoprono una gamma sempre più vasta di compiti, sia in ambito civile che militare e contribuiscono notevolmente alla risoluzione e prevenzione di conflitti. Dal 1990 sono aumentati gli sforzi internazionali per la stabilizzazione e la pace nelle regioni in cui regnano crisi o conflitti: dal 2000 il solo personale impiegato nelle missioni di pace condotte dall'ONU è quasi quintuplicato. Il Consiglio federale valuta dunque la possibilità di aumentare l'impegno della Svizzera nelle missioni di pace. Gli obiettivi previsti sono: contributo alla sicurezza della Svizzera e alla convivenza pacifica dei popoli, un "burden sharing" solidale con i partner europei e l'aumento della visibilità internazionale, l'aumento di influenza a livello internazionale e un guadagno in termini di esperienza e conoscenza per l'esercito.

Durante la sua seduta del 10 marzo 2006 il Consiglio federale ha adottato diverse decisioni sulla questione dell'esportazione del materiale bellico. Tenuto conto del materiale bellico eccedente dell'esercito svizzero e i problemi rilevati nel 2005 nelle singole esportazioni, il Consiglio federale ha ritenuto opportuna una verifica della prassi vigente. Tra le altre, appare tale decisione: come prima possibilità, il materiale bellico eccedente è venduto al primo Paese di provenienza o lasciato a quest'ultimo gratuitamente e senza condizioni. Come seconda possibilità, e con il rispettivo consenso del Paese di provenienza, il materiale bellico verrà venduto, previa presentazione di una dichiarazione di non riesportazione, agli Stati che come la Svizzera sottostanno a tutti i regimi internazionali di controllo delle esportazioni; se non si presenta alcuno dei casi precedenti sarà depositato in Svizzera ed eventualmente utilizzato.

Questo regolamento non include debitamente il caso specifico delle missioni ONU e OSCE. Nella pratica, ad esempio, molte missioni di pace ONU e OSCE vengono condotte da Stati che non adempiono ai succitati criteri, quindi il materiale bellico svizzero eccedente in questi casi non può essere utilizzato. Tale situazione è in evidente contraddizione con la valutazione strategica che il Consiglio federale ha fatto delle operazioni di pace. La Svizzera potrebbe dare un utile contributo alle operazioni di pace con l'alienazione del materiale bellico eccedente. In questo modo si attuerebbe, allo stesso tempo, la soluzione più vantaggiosa anche a livello economico.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'autore della mozione vorrebbe che la decisione del Consiglio federale del 10 marzo 2006 fosse adeguata in modo che il materiale bellico eccedente dell'esercito svizzero possa essere esportato anche verso quei Paesi mandatari dell'ONU o dell'OSCE e utilizzato nelle missioni delle stesse istituzioni.

Alla base di ogni missione dell'ONU c'è una decisione del Consiglio di sicurezza con un relativo mandato che definisce i compiti e gli obiettivi della missione, la cui esecuzione spetta al Department of Peacekeeping Operations (DPKO).

Non esiste dunque una lista dei Paesi mandatari dell'ONU che eseguono una missione. Una lista di Stati, stilata dal DPKO specificatamente per ogni missione e aggiornata mensilmente, si crea solo in funzione delle operazioni ONU e comprende quei Paesi che ne prendono parte.

2. All'appello del DPKO rispondono quegli Stati che sono in grado di dare un contributo alla specifica missione dell'ONU (truppe, osservatori militari, polizia, collaboratori civili); la forma di partecipazione possibile si stabilisce in seguito nel dettaglio. Se si mettono a disposizione truppe, queste devono essere completamente equipaggiate. Le condizioni di formazione e equipaggiamento variano da Paese a Paese, può quindi prospettarsi la questione dell'appoggio indiretto di Stati terzi.

3. L'ONU, in linea di principio, non fornisce materiale. Non ritiene inoltre essere sua responsabilità accettare materiale da Stati terzi per tenerlo a disposizione degli Stati volontari che non possono equipaggiare completamente le loro truppe.

4. L'idea dell'autore della mozione, di mettere a disposizione delle Nazioni mandatarie dell'ONU il materiale bellico eccedente, non può realizzarsi in ragione del processo delineato. Si potrebbe al limite prevedere una diretta dispensazione del materiale bellico eccedente agli Stati che mettono a disposizione le loro truppe in vista di una specifica missione dell'ONU. Considerato però che la Svizzera non rifornisce di materiale bellico 12 dei 17 Stati che mettono a disposizione delle truppe ONU con più di 1000 uomini (Bangladesh, Nepal, Etiopia, Nigeria, Senegal, Cina, Marocco, Sri Lanka, Ghana, Uruguay, Kenia, Benin), si pone la questione di cosa ne sarebbe, in tali casi, del materiale bellico dopo la conclusione di una missione ONU.

5. Vista la situazione delle risorse dal punto di vista finanziario e del personale le truppe sono incaricate di liberarsi prima possibile del materiale eccedente. In vista dell'utilizzo richiesto dalla mozione, poiché la domanda e l'offerta di materiale bellico eccedente convergono raramente nei tempi e nell'organizzazione, l'esercito dovrebbe riparare, immagazzinare e assicurare la manutenzione dei sistemi non più utilizzati, con onerosi costi finanziari e in termini di personale.

6. A metà 2005 il Consiglio federale ha approvato una richiesta di mediazione per la vendita di mezzi corazzati M113 diretti in Pakistan, che sarebbero poi stati utilizzati esclusivamente per missioni di pace dell'ONU. La consegna, la revisione e lo stoccaggio dei mezzi sarebbe dovuto avvenire in un deposito speciale dell'ONU che la Svizzera avrebbe potuto ispezionare in qualsiasi momento. Per tale questione, che alla fine non si è conclusa, il Consiglio federale non ha praticamente ricevuto alcun appoggio dalle commissioni parlamentari.

7. Attualmente non sono in atto missioni dell'OSCE, corrispondenti a quelle di mantenimento della pace dell'ONU, nelle quali si potrebbe utilizzare il materiale bellico, in applicazione della legislazione sul materiale bellico. La lista dei Paesi dell'allegato 2 OMB non potrebbe quindi, come suggerito dall'autore della mozione, essere integrata con i Paesi in oggetto.

8. Alla luce delle argomentazioni condotte, sembra opportuno non approfondire la possibilità di fornire il materiale bellico eccedente all'ONU, all'OSCE o ai relativi Paesi mandatari.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.