Disparità di trattamento fiscale per il personale di volo svizzero impiegato presso compagnie aeree tedesche
06.3506 · Interpellanza · 2006-10-04
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
La convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e la Germania (CDI 0.672.913.62) ha 35 anni e non corrisponde più alle esigenze moderne. L'eccezione di cui all'articolo 15, ad esempio, costituisce una disparità di trattamento fiscale del personale di volo svizzero impiegato presso le compagnie aeree tedesche rispetto a:
- frontalieri, il cui reddito è tassato nel luogo di lavoro solo in ragione del 4,5 per cento (CDI art. 15a par. 1), mentre il resto è tassato nel luogo di residenza,
- impiegati a livello dirigenziale che sono tassati nello Stato contraente di cui sono residenti (CDI art. 15 par. 4),
- personale di volo straniero impiegato presso SWISS: il personale di volo di SWISS residente all'estero soggiace all'imposta alla fonte svizzera nella misura dell'8 per cento, il resto è tassato nello Stato di residenza.
Con la modifica dell'articolo 49 della legge tedesca in materia di imposte sul reddito (Einkommensteuergesetz, EStG) che entrerà in vigore il 1° gennaio 2007, il personale di volo residente in Svizzera ma impiegato in Germania subirà un ulteriore peggioramento. Il suo reddito sarà tassato al 100 per cento in Germania. Per le persone interessate ciò significa in concreto che:
- gli interessi ipotecari non sono deducibili,
- i contributi all'AVS e al secondo e terto pilastro non sono deducibili,
- nessun riconoscimento dello stato familiare. I lavoratori svizzeri, che hanno una famiglia residente in Svizzera, saranno trattati dal diritto tributario tedesco come se fossero persone sole e quindi rientreranno nella classe di reddito più alta (classe fiscale I).
Chiediamo pertanto al Consiglio federale:
1. Come giudica questa fattispecie?
2. Il governo non è del parere che la disposizione concernente il personale di volo nella CDI Svizzera-Germania non sia più al passo coi tempi?
3. Il Consiglio federale è disposto a modificare la CDI in modo che anche per il personale di volo il reddito sia tassato con una determinata percentuale nel luogo di lavoro (imposta alla fonte) e il resto nello Stato di residenza (analogamente alla disposizione per i frontalieri o al personale di volo di SWISS residente per esempio in Germania)?
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo la convenzione di doppia imposizione conclusa dalla Svizzera, le rimunerazioni ricevute in corrispettivo di un'attività dipendente non sono tassate nello Stato di residenza, bensì nello Stato del luogo di lavoro. Una delle eccezioni a questa regola è costituita dalle disposizioni sul personale di volo. La corrispondente disposizione dell'articolo 15 paragrafo 3 del modello di convenzione dell'OCSE, stabilisce che il diritto d'imposizione è assegnato allo Stato contraente nel quale si trova la sede della direzione effettiva della compagnia di volo. Questa disposizione non si applica soltanto alle persone residenti in Svizzera che lavorano per una compagnia aerea estera, bensì anche alla fattispecie inversa. Il motivo per la scelta di questa soluzione risiede nel fatto che per quanto riguarda il personale di volo potrebbe essere molto dispendioso da un punto di vista amministrativo determinare di volta in volta il luogo di lavoro. Nel caso dei voli intercontinentali verrebbero a crearsi lacune d'imposizione, dato che il lavoro può essere esercitato in parte completamente al di fuori di un territorio di uno Stato contraente. Oltre che alla prassi convenzionale svizzera, la disposizione del modello di convenzione dell'OCSE corrisponde altresì a quella ampiamente adottata da Stati terzi e conclusa nelle rispettive convenzioni di doppia imposizione.
A differenza della Svizzera, sino ad oggi la Germania aveva assoggettato all'imposta sul reddito solo la parte dello stipendio corrispondente all'attività effettivamente esercitata sul suolo germanico. La parte non tassata in Germania poteva essere tassata in Svizzera in virtù della disposizione dell'articolo 15 paragrafo 3. La legge che modifica l'imposizione 2007 (Steueränderungsgesetz 2007) apporta una modifica alla legge tedesca in materia di imposte sul reddito nel senso che può essere assoggettato l'intero stipendio del personale di volo. È quindi evidente che in tal modo la Svizzera perderà sostrato fiscale. Ciò è però unicamente la conseguenza, da un lato, dell'eliminazione di una lacuna del diritto tributario tedesco e, dall'altro, della regolamentazione usuale - e neppure messa in discussione - del suddetto articolo 15 paragrafo 3. Occorre inoltre osservare che il personale di volo residente in Germania e attivo presso una compagnia aerea svizzera è da lungo tempo assoggettato in Svizzera all'intera imposta alla fonte.
È vero che il pieno esercizio da parte della Germania del diritto d'imposizione rappresenta di regola un peggioramento della situazione fiscale delle persone interessate. Questo peggioramento non è però riconducibile al fatto che l'articolo 15 paragrafo 3 rappresenterebbe una regolamentazione insufficiente. Il motivo risiede piuttosto nel fatto che le persone interessate hanno beneficiato per anni di vantaggi fiscali in virtù del diritto interno tedesco, che erano e sono preclusi ad altre persone residenti in Svizzera ed esercitanti un'attività dipendente in Germania senza essere frontalieri. Del resto non si ravvisa alcuna discriminazione del personale di volo nei confronti dei frontalieri, in quanto l'attività a bordo di un aeromobile si differenzia da quelle dei frontalieri.
Il Consiglio federale è del parere che la convenzione di doppia imposizione, riveduta solo alcuni anni fa e contenente nella sua versione attuale soluzioni vantaggiose per la Svizzera, non debba essere pregiudicata da una richiesta di revisione pressoché inutile.
Risposta del Consiglio federale.