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06.3533 · Postulato · 2006-10-05

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a valutare la possibilità di rendere obbligatoria l'apposizione di un'etichetta CO2 sulle derrate alimentari modificando di conseguenza l'ordinanza del 23 novembre 2005 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari.

Begründung

L'energia consumata per la fabbricazione, l'imballaggio e il trasporto (energia grigia) delle derrate alimentari costituisce un'informazione importante per i consumatori. Attualmente, purtroppo, tale informazione non è disponibile. Si chiede alla popolazione di consumare energia nel rispetto dell'ambiente, ma essa può farlo soltanto se è in possesso di tutte le informazioni necessarie, in particolare sul consumo energetico. L'indicazione del Paese di provenienza è un aiuto, tuttavia mancano le informazioni relative al mezzo di trasporto utilizzato e al metodo di fabbricazione. Inoltre, la maggior parte della gente non è più in grado di riconoscere la frutta e la verdura di stagione. Un'etichetta CO2 permetterebbe di fornire tutte queste informazioni in modo semplice ed efficace mediante un codice di colori come quello dell'etichetta energia utilizzato per gli elettrodomestici. Il colore dell'etichetta rivelerebbe l'energia consumata per la fabbricazione, l'imballaggio e il trasporto delle derrate alimentari. Questo sistema di caratterizzazione permetterebbe in definitiva di valorizzare i prodotti locali e di stagione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale condivide la posizione dell'autore del postulato secondo cui le questioni ambientali vanno affrontate in modo responsabile. In questo senso accoglie favorevolmente l'idea di una maggiore trasparenza per quanto concerne il consumo di energia nella fabbricazione e nel trasporto di derrate alimentari. Tuttavia, la proposta di introdurre l'obbligo di apporre su tutte le derrate alimentari un'etichetta CO2 non è attuabile. Una siffatta etichetta non è compatibile con la strategia di semplificare il commercio di beni con i nostri più importanti partner commerciali, adottata in questo settore. In tal senso la legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51) esige che le prescrizioni tecniche siano formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. A questo scopo esse devono essere in sintonia con le prescrizioni dei principali partner commerciali della Svizzera che, per quanto concerne il settore delle derrate alimentari, è l'UE. Il diritto comunitario vigente non prevede un relativo obbligo di etichettatura. Tutti i prodotti provenienti dall'UE e destinati alla Svizzera dovrebbero di conseguenza essere rietichettati. A prescindere dal fatto che a queste condizioni numerosi produttori esteri rinuncerebbero all'esportazione dei propri prodotti in Svizzera, appare evidente che una rietichettatura provocherebbe un ulteriore dispendio di energie e costi supplementari.

Infine, occorre anche far notare che le etichette contengono già oggi moltissime informazioni e che per i consumatori risulta sempre più difficile riconoscere le indicazioni essenziali. Quando si introduce un nuovo obbligo di etichettatura occorre sempre valutare se il vantaggio effettivo derivato da una migliore informazione giustifica il dispendio che implica la messa in atto di tale misura. Vista l'impossibilità di effettuare questo tipo di controllo, nel caso dell'etichetta CO2 tale dispendio non si giustifica. Per questo motivo il Consiglio federale non può sostenere la proposta.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.