06.3540 · Mozione · 2006-10-05
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di negoziare e concludere una modifica della convenzione di doppia imposizione (CDI) con la Germania, che garantisca un'equa imposizione del personale di volo impiegato presso le compagnie aeree tedesche. L'articolo 15 capoverso 3 CDI deve essere modificato in modo che una determinata percentuale del reddito sia imponibile nello Stato del luogo di lavoro (imposta alla fonte) e il resto nello Stato di residenza (analogamente ai frontalieri o al personale di volo di Swiss residente all'estero).
Begründung
1. Minori entrate fiscali in Svizzera
Secondo la CDI Svizzera-Germania i lavoratori sono di regola tassati nello Stato di residenza. Per il personale di volo impiegato nel traffico aereo internazionale è stata tuttavia creata un'eccezione, in base alla quale esso è tassato "nello Stato contraente nel quale si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa" (art. 15 cpv. 3 CDI).
In base alla legge tedesca in materia di imposte sul reddito (Einkommensteuergesetz, art. 1 cpv. 4 e art. 49 cpv. 1 periodo 4 EStG), in Germania queste persone sono assoggettate all'imposta solo in misura limitata, vale a dire che in Germania pagano le imposte solo in corrispondenza del tempo di lavoro prestato sul territorio tedesco. Il resto non è esente da imposta, bensì è tassato in Svizzera (CDI art. 15 cpv. 3). Dal gennaio del 2007 la Germania modificherà l'articolo 49 EStG in modo che a partire da tale data il reddito del personale di volo sarà interamente imponibile in Germania e quindi anche le retribuzioni corrispondenti al tempo di lavoro effettuato al di fuori del territorio tedesco.
Nel traffico aereo internazionale il suolo germanico è tuttavia toccato dal contribuente solitamente solo all'inizio o alla fine del servizio di volo. L'infrastruttura tedesca non è pressoché utilizzata. In Svizzera invece il contribuente e la sua famiglia beneficiano di prestazioni statali che, con la nuova legge, non finanzierà più. La modifica di legge concerne oltre cento piloti e assistenti di volo residenti in Svizzera impiegati presso una compagnia aerea tedesca. Dato che dal 2007 essi dovranno pagare l'imposta tedesca sulla totalità del loro reddito, la Svizzera dovrà mettere nel conto perdite fiscali milionarie. Inoltre, in caso di una più stretta collaborazione futura tra Swiss e Lufthansa (trasferimento di piloti all'interno del gruppo da un'impresa all'altra), la cerchia delle persone svantaggiate appartenenti al personale di bordo potrebbe aumentare sensibilmente in maniera imprevedibile.
2. Discriminazione e svantaggio sociale:
L'eccezione di cui all'articolo 15 CDI costituisce una discriminazione del personale di volo svizzero nel traffico aereo internazionale rispetto ad esempio a:
- frontalieri il cui reddito è tassato nel luogo di lavoro solo in ragione del 4,5 per cento (art. 15a cpv. 1); oppure
- impiegati a livello dirigenziale che possono essere tassati nello Stato contraente di cui sono residenti; oppure
- personale di volo straniero impiegato presso Swiss che lavora per Swiss ma è residente all'estero (ad es. in Germania o Francia) che soggiace all'imposta alla fonte svizzera nella misura dell'8 per cento circa (a seconda dell'ammontare del reddito), il resto è tassato nello Stato di residenza.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo la convenzione di doppia imposizione conclusa dalla Svizzera, le rimunerazioni ricevute in corrispettivo di un'attività dipendente non sono tassate nello Stato di residenza, bensì nello Stato del luogo di lavoro. Una delle eccezioni a questa regola è costituita dalle disposizioni sul personale di volo. La corrispondente disposizione dell'articolo 15 capoverso 3 del modello di convenzione dell'OCSE, stabilisce che il diritto d'imposizione è assegnato allo Stato contraente nel quale si trova la sede della direzione effettiva della compagnia di volo. Questa disposizione non si applica soltanto alle persone residenti in Svizzera che lavorano per una compagnia aerea estera, bensì anche alla fattispecie inversa. Il motivo per la scelta di questa soluzione risiede nel fatto che per quanto riguarda il personale di volo potrebbe essere molto dispendioso da un punto di vista amministrativo determinare di volta in volta il luogo di lavoro. Nel caso dei voli intercontinentali verrebbero a crearsi lacune d'imposizione, dato che il lavoro può essere esercitato in parte completamente al di fuori di un territorio di uno Stato contraente. Oltre che alla prassi convenzionale svizzera, la disposizione del modello di convenzione dell'OCSE corrisponde altresì a quella ampiamente adottata da Stati terzi e conclusa nelle rispettive convenzioni di doppia imposizione.
A differenza della Svizzera, sino ad oggi la Germania aveva assoggettato all'imposta sul reddito solo la parte dello stipendio corrispondente all'attività effettivamente esercitata sul suolo germanico. La parte non tassata in Germania poteva essere tassata in Svizzera in virtù della disposizione dell'articolo 15 capoverso 3. La legge che modifica l'imposizione 2007 (Steueränderungsgesetz 2007) apporta una modifica alla legge tedesca in materia di imposte sul reddito nel senso che può essere assoggettato l'intero stipendio del personale di volo. È quindi evidente che in tal modo la Svizzera perderà sostrato fiscale. Ciò è però unicamente la conseguenza, da un lato, dell'eliminazione di una lacuna del diritto tributario tedesco e, dall'altro, della regolamentazione usuale - e neppure messa in discussione - del suddetto articolo 15 capoverso 3. Occorre inoltre osservare che il personale di volo residente in Germania e attivo presso una compagnia aerea svizzera è da lungo tempo assoggettato in Svizzera all'intera imposta alla fonte.
È vero che il pieno esercizio da parte della Germania del diritto d'imposizione rappresenta di regola un peggioramento della situazione fiscale delle persone interessate. Questo peggioramento non è però riconducibile al fatto che l'articolo 15 capoverso 3 rappresenterebbe una regolamentazione insufficiente. Il motivo risiede piuttosto nel fatto che le persone interessate hanno beneficiato per anni di vantaggi fiscali in virtù del diritto interno tedesco, che erano e sono preclusi ad altre persone residenti in Svizzera ed esercitanti un'attività dipendente in Germania senza essere frontalieri. Del resto non si ravvisa alcuna discriminazione del personale di volo nei confronti dei frontalieri, in quanto l'attività a bordo di un aeromobile si differenzia da quelle dei frontalieri.
Il Consiglio federale è del parere che la convenzione di doppia imposizione, riveduta solo alcuni anni fa e contenente nella sua versione attuale soluzioni vantaggiose per la Svizzera, non debba essere pregiudicata da una richiesta di revisione pressoché inutile.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.