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06.3562 · Interpellanza · 2006-10-05

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), stabilendo che le fondazioni padronali basate su prestazioni puramente discrezionali non vanno più considerate istituti di previdenza professionale (cfr. le spiegazioni di Andreas Fankhauser, UFAS, in occasione dell'incontro per lo scambio di esperienze, ERFA, dell'Associazione delle casse di compensazione professionali tenutosi il 13 giugno 2005), ha rivoluzionato una prassi vecchia di decenni. Di conseguenza le prestazioni versate da queste fondazioni sottostanno all'obbligo contributivo AVS. L'UFAS esige persino che le casse di compensazione riscuotano i contributi (parte dei datori di lavoro e dei lavoratori) presso i datori di lavoro e non presso i fondi. Come se non bastasse, il cambiamento di prassi è retroattivo, vale a dire che in occasione dei controlli dei datori di lavoro si procederà al conteggio e all'esazione dei contributi relativi al passato, entro i limiti della prescrizione.

Sulla base di quanto precede chiediamo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Condivide l'opinione dell'UFAS secondo cui le fondazioni padronali, per quanto concerne l'AVS, non debbano essere considerate istituti di previdenza professionale nonostante sottostiano alla vigilanza LPP in virtù dell'articolo 61 LPP?

2. Ritiene giusto che fondi di previdenza professionale siano assoggettati all'obbligo contributivo AVS?

3. Ritiene giusto che una ditta debba versare contributi AVS per prestazioni versate da fondazioni padronali, ossia istituti autonomi? Semmai, non sarebbe più logico far versare i contributi AVS dalla fondazione stessa?

4. In futuro, in caso di licenziamenti di massa o di altre situazioni di crisi aziendale, come faranno le fondazioni padronali a versare prestazioni se i datori di lavoro dovranno poi versare contributi AVS per un importo pari a circa il 10 per cento?

5. L'obbligo contributivo si applicherà anche a prestazioni versate da fondazioni padronali nel quadro di liquidazioni parziali o totali, segnatamente quando queste prestazioni sono versate sui conti di risparmio dei beneficiari presso un altro istituto di previdenza professionale?

6. Secondo il Consiglio federale, le casse di compensazione sono autorizzate ad applicare retroattivamente cambiamenti di prassi?

Stellungnahme des Bundesrates

Sulle prestazioni erogate dagli istituti della previdenza professionale in caso di realizzazione di un evento assicurato o di liquidazione dell'istituto l'AVS non riscuote contributi AVS/AI/IPG/AD se le prestazioni sono disciplinate nel regolamento dell'istituto di previdenza e il beneficiario vi ha legittimamente diritto (ossia può rivendicarle per via legale). Fondato sull'articolo 6 capoverso 2 lettera h OAVS, il cui tenore attuale data del 1° gennaio 2001, questo disciplinamento è in vigore dal 1° luglio 1981. Da allora la prassi dell'UFAS, che si basa su una giurisprudenza di lunga data del Tribunale federale delle assicurazioni (VSI 2004 p. 253 segg.), non è stata materialmente modificata (cfr. il N. 2086 segg. delle direttive sul salario determinante nell'AVS/AI e nell'IPG, versione 2001 aggiornata al 2006).

In merito alle domande degli autori dell'interpellanza il Consiglio federale si esprime come segue:

1./2./4. Secondo la giurisprudenza delle autorità amministrative, le prestazioni versate da fondazioni padronali sono trattate alla stregua delle prestazioni di un istituto di previdenza della previdenza professionale ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 lettera h OAVS. Di conseguenza non soggiacciono all'obbligo contributivo se il loro fondamento giuridico risiede nel regolamento o negli statuti dell'istituto di previdenza e il beneficiario vi ha legittimamente diritto. Lo stesso vale per le prestazioni versate in caso di licenziamenti di massa.

3. Giusta l'articolo 12 LAVS il datore di lavoro è tenuto al pagamento dei contributi sui salari dei propri dipendenti. Fanno parte del salario anche le donazioni di terzi il cui legame col rapporto di lavoro è tale per cui il lavoratore le riceve unicamente per il fatto che esiste o è esistito un rapporto di lavoro. Se le prestazioni versate da terzi per conto del datore di lavoro non fossero prese in considerazione, vi sarebbe il rischio che l'obbligo di contribuzione sia sistematicamente aggirato tramite il versamento dei salari da parte di un intermediario. I contributi non possono essere riscossi presso le fondazioni poiché queste non hanno il ruolo di datore di lavoro dei beneficiari di prestazioni. La fondazione può tuttavia rimborsare i contributi ai datori di lavoro nel quadro del suo rapporto interno con i medesimi.

5. Se sono adempiute le condizioni summenzionate, i contributi non sono riscossi nemmeno sulle prestazioni erogate da fondazioni padronali in caso di liquidazione parziale o totale. Qualora non esista un regolamento, le prestazioni non sono soggette a contribuzione se la liquidazione ha luogo tenendo conto del principio della parità di trattamento e secondo i principi tecnici riconosciuti (cfr. art. 53d cpv. 1 LPP). In futuro la situazione sarà ulteriormente chiarita, in quanto le autorità di vigilanza potranno esigere anche da questi istituti regolamenti per la liquidazione parziale o totale (cfr. il promemoria del 6 settembre 2005 della Conferenza cantonale delle autorità di vigilanza sulla LPP e sulle fondazioni).

6. Come detto all'inizio, la prassi non è cambiata.

Riassumendo, la riscossione dei contributi sulle prestazioni versate da fondazioni padronali è retta dall'articolo 6 capoverso 2 lettera h OAVS e avviene secondo una prassi costante basata sulla giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni. Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario intervenire.

Risposta del Consiglio federale.