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06.3570 · Postulato · 2006-10-05

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a indicare possibili soluzioni volte ad attenuare o compensare gli svantaggi che il personale di volo residente in Svizzera e impiegato in Germania subisce a causa della modifica con effetto al 1° gennaio 2007 della legge tedesca in materia di imposte sul reddito.

Begründung

Con la modifica al 1° gennaio 2007 dell'articolo 49 della legge tedesca in materia di imposte sul reddito (Einkommensteuergesetz, EStG) i redditi del personale di volo residente in Svizzera e impiegato in Germania saranno pianamente tassati in Germania. Finora questi redditi erano assoggettati all'imposta tedesca solo in misura limitata, dato che i redditi erano ripartiti in redditi nazionali (Germania) e stranieri (ad es. Svizzera). Questi ultimi erano imponibili nello Stato di residenza. In seguito alla modifica, determinante per l'obbligo fiscale del personale di volo attivo a livello internazionale sarà la sede della direzione effettiva della compagnia aerea presso la quale è impiegato il lavoratore. Con la modifica della legge tributaria tedesca, il personale di volo, che a seguito della vendita di SWISS a Lufthansa è ora in gran parte impiegato presso un datore di lavoro tedesco, subirà notevoli svantaggi. Il suo onere fiscale aumenterà, sarà svantaggiato nella previdenza privata per la vecchiaia (pilastro 3a), non potrà più dedurre dal valore locativo gli interessi ipotecari, sarà svantaggiato rispetto al personale di volo tedesco in situazione analoga per quanto riguarda, ad esempio, le deduzioni sociali, dato che la situazione familiare non sarà presa in considerazione, e non potrà dedurre nemmeno le spese professionali. In particolare, il personale di volo non sarà tassato secondo il principio fiscale del centro degli interessi vitali applicato in Svizzera.

Per la Svizzera questa modifica di legge provoca notevoli minori entrate, mentre il personale di volo continuerà a usufruire pienamente dell'infrastruttura offerta dalla Svizzera. Dato che con l'integrazione in continuo aumento di SWISS nella Lufthansa questo problema di discriminazione si inasprirà, vi è necessità di agire in particolare anche in relazione al pilastro 3a, al quale possono aderire solo i contribuenti AVS. Inoltre questi contributi sono trattati differentemente a seconda dei cantoni.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo la convenzione di doppia imposizione conclusa dalla Svizzera, le rimunerazioni ricevute in corrispettivo di un'attività dipendente non sono tassate nello Stato di residenza, bensì nello Stato del luogo di lavoro. Una delle eccezioni a questa regola è costituita dalle disposizioni sul personale di volo. La corrispondente disposizione dell'articolo 15 paragrafo 3 del modello di convenzione dell'OCSE, stabilisce che il diritto d'imposizione è assegnato allo Stato contraente nel quale si trova la sede della direzione effettiva della compagnia di volo. Questa disposizione non si applica soltanto alle persone residenti in Svizzera che lavorano per una compagnia aerea estera, bensì anche alla fattispecie inversa. Il motivo per la scelta di questa soluzione risiede nel fatto che per quanto riguarda il personale di volo potrebbe essere molto dispendioso da un punto di vista amministrativo determinare di volta in volta il luogo di lavoro. Nel caso dei voli intercontinentali verrebbero a crearsi lacune d'imposizione, dato che il lavoro può essere esercitato in parte completamente al di fuori di un territorio di uno Stato contraente. Oltre che alla prassi convenzionale svizzera, la disposizione del modello di convenzione dell'OCSE corrisponde altresì a quella ampiamente adottata da Stati terzi e conclusa nelle rispettive convenzioni di doppia imposizione.

A differenza della Svizzera, sino ad oggi la Germania aveva assoggettato all'imposta sul reddito solo la parte dello stipendio corrispondente all'attività effettivamente esercitata sul suolo germanico. La parte non tassata in Germania poteva essere tassata in Svizzera in virtù della disposizione dell'articolo 15 paragrafo 3. La legge che modifica l'imposizione 2007 (Steueränderungsgesetz 2007) apporta una modifica alla legge tedesca in materia di imposte sul reddito nel senso che può essere assoggettato l'intero stipendio del personale di volo. È quindi evidente che in tal modo la Svizzera perderà sostrato fiscale. Ciò è però unicamente la conseguenza, da un lato, dell'eliminazione di una lacuna del diritto tributario tedesco e, dall'altro, della regolamentazione usuale - e neppure messa in discussione - del suddetto articolo 15 paragrafo 3. Occorre inoltre osservare che il personale di volo residente in Germania e attivo presso una compagnia aerea svizzera è da lungo tempo assoggettato in Svizzera all'intera imposta alla fonte.

È vero che il pieno esercizio da parte della Germania del diritto d'imposizione rappresenta di regola un peggioramento della situazione fiscale delle persone interessate. Questo peggioramento non è però riconducibile al fatto che l'articolo 15 paragrafo 3 rappresenterebbe una regolamentazione insufficiente. Il motivo risiede piuttosto nel fatto che le persone interessate hanno beneficiato per anni di vantaggi fiscali in virtù del diritto interno tedesco, che erano e sono preclusi ad altre persone residenti in Svizzera ed esercitanti un'attività dipendente in Germania senza essere frontalieri. Del resto non si ravvisa alcuna discriminazione del personale di volo nei confronti dei frontalieri, in quanto l'attività a bordo di un aeromobile si differenzia da quelle dei frontalieri.

Il Consiglio federale è del parere che la convenzione di doppia imposizione, riveduta solo alcuni anni fa e contenente nella sua versione attuale soluzioni vantaggiose per la Svizzera, non debba essere pregiudicata da una richiesta di revisione pressoché inutile.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.