06.3578 · Postulato · 2006-10-06
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
1. Il Consiglio federale è incaricato di presentare proposte per poter sottoporre ad uno speciale stato di protezione le superfici di produzione e di moltiplicazione di sementi in Svizzera, onde evitare contaminazioni con varietà transgeniche. Va chiarito il modo di inserire le zone destinate alla produzione e alla moltiplicazione di sementi negli spazi vitali particolarmente sensibili o degni di protezione di cui all'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente.
2. Il Consiglio federale è incaricato di appurare ulteriori misure di protezione per le aree di produzione e di moltiplicazione di sementi per l'agricoltura biologica nonché altri metodi di produzione, che garantiscano una produzione senza OGM.
Begründung
Il 27 novembre 2005 l'iniziativa "Stop OGM" è stata approvata con il 55,7 per cento dei voti ed accolta favorevolmente da tutti i cantoni. Il sì ad un'agricoltura senza OGM ha assicurato che nei prossimi cinque anni, in Svizzera, la coltivazione di piante agricole utili avverrà senza alcuna manipolazione genetica. Il risultato della votazione è da considerarsi, senza dubbio, un chiaro segnale a favore di metodi agricoli ecologici, in particolare dell'agricoltura biologica.
I valori soglia per gli OGM nelle sementi, da soli, non rappresentano una valida soluzione. Non devono essere intesi come carta bianca all'emissione nell'ambiente di OGM dovuta alla contaminazione delle sementi. Per le tracce di OGM al di sotto del valore soglia andrebbe a decadere anche l'obbligo di dichiarazione e quindi per gli agricoltori diventerebbe più difficoltoso controllare se nei campi crescono e si moltiplicano OGM. L'articolo 14a capoverso 1 dell'ordinanza sulle sementi stabilisce esplicitamente che devono essere prese tutte le disposizioni per impedire la presenza di impurità costituite da OGM. Gli addetti alla selezione e alla moltiplicazione di sementi devono essere sostenuti in tal senso.
In Svizzera la selezione e la moltiplicazione di sementi vengono effettuate nell'interesse di campicoltura, frutticoltura e orticoltura. Come dimostrano i recenti casi di contaminazione del riso con le varietà transgeniche LL601 di provenienza americana e Bt63 di provenienza cinese, il rischio di contaminazione pone particolari problemi in questi settori. Le misure attualmente adottate devono pertanto essere verificate per appurare se rispondono alla protezione della produzione senza OGM garantita dalla legge sull'ingegneria genetica.
La produzione e la moltiplicazione di sementi rientrano tra le attività agricole ad elevato valore aggiunto. Il fatto che esista un potenziale interessante dal profilo economico è testimoniato dalla Sativa GmbH. A Rheinau (ca. 75 ha di superficie coltivata a Rheinau e dintorni, superficie totale a livello nazionale ca. 200 ha) questa ditta produce sementi biologiche offrendo una gamma completa di prodotti da semina per il giardinaggio e la coltivazione a titolo professionale: circa 400 varietà di erbe aromatiche, ortaggi, fiori e piante da sovescio, nonché colture agricole quali cereali e piante foraggere. A Rheinau si applicano metodi di selezione per la conservazione di queste varietà ed, inoltre, per i cereali e diversi tipi di ortaggi vengono selezionate nuove varietà per l'agricoltura biologica. Sempre per quanto concerne la selezione per la conservazione, la ditta riceve mandati di prestazione da parte di enti sia privati (Pro Specie Rara) che pubblici (UFAG e partecipazione a progetto UE). Dall'attività di selezione sono state ottenute diverse dozzine di varietà nuove già inserite nelle liste ufficiali.
Vista la disponibilità del legislatore a creare presupposti per la coltivazione di varietà transgeniche, è dunque inevitabile che le superfici destinate alla produzione di sementi siano considerate spazi vitali particolarmente sensibili o degni di protezione ai sensi dell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA del 25 agosto 1999: art. 8 cpv. 2 e 3; modifica OEFA, disegno del 21 novembre 2005: art. 8 cpv. 3 e 4).
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
1. La legge sull'ingegneria genetica (LIG; RS 814.91) prescrive che vengano prese opportune misure affinché gli organismi convenzionali non entrino in contatto con gli OGM. In virtù dell'articolo 16 LIG, i produttori che utilizzano OGM devono prendere tutte le adeguate precauzioni per evitare che essi si mescolino in modo indesiderato con organismi che non sono stati modificati geneticamente. Inoltre, in conformità dell'articolo 14a dell'ordinanza sulle sementi, chiunque importa sementi è tenuto a prendere tutte le disposizioni ragionevolmente esigibili per evitare la presenza di impurità costituite da OGM. L'importatore è quindi tenuto a controllare regolarmente le sementi nel quadro di un sistema di assicurazione della qualità per appurare eventuali tracce di impurità indesiderate, segnatamente quelle costituite da OGM. Da diversi anni, la Confederazione vigila sull'importazione di sementi per individuare eventuali impurità costituite da OGM.
Per la produzione di sementi in Svizzera si applicano già norme molto severe in materia di certificazione, come disciplinato in maniera molto dettagliata nell'ordinanza del DFE sulle sementi e i tuberi-seme. Per garantire la purezza varietale vanno rispettate le disposizioni che fissano una distanza d'isolamento. Nel caso di coltivazione di piante transgeniche in Svizzera queste prescrizioni sulla distanza d'isolamento garantirebbero una protezione efficace contro la contaminazione delle varietà convenzionali con quelle transgeniche.
Anche la prevista ordinanza sulla coesistenza tiene conto dell'obiettivo di proteggere le superfici destinate alla produzione e alla moltiplicazione di sementi contro eventuali contaminazioni da OGM. In essa è previsto in particolare che i produttori che coltivano piante transgeniche determinino un'adeguata distanza d'isolamento rispetto alle colture limitrofe, comprese quelle destinate alla produzione di sementi, onde evitare che gli OGM si mescolino con le colture convenzionali. Nel quadro della valutazione dei risultati del programma nazionale di ricerca "Benefici e rischi dell'immissione nell'ambiente di piante geneticamente modificate" (PNR 59), il Consiglio federale esaminerà se è necessario modificare il disegno dell'ordinanza sulla coesistenza.
L'ordinanza sulle sementi come pure la prevista ordinanza sulla coesistenza garantiscono una protezione efficace contro la contaminazione indesiderata delle sementi da OGM, tenendo conto delle strutture dell'agricoltura svizzera. La creazione di uno speciale statuto di protezione comporterebbe un ulteriore dispendio senza benefici supplementari. Il Consiglio federale non intende introdurre un nuovo statuto di protezione ai sensi di legge per determinate zone riservate alla produzione di sementi.
2. L'obiettivo di una produzione e di una moltiplicazione di sementi di elevata purezza attraverso l'agricoltura biologica come pure attraverso altri metodi di produzione è perseguito mediante la prevista ordinanza sulla coesistenza. Non sono quindi necessarie altre misure di protezione.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.