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06.3581 · Interpellanza · 2006-10-06

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. È vero che il provvedimento inerente al mercato del lavoro (PML) denominato EMR (Executive management resource) è costato circa un milione di franchi ed è stato applicato solo per qualche mese?

2. È vero che, dal punto di vista dell'incaricato alla sua concreta attuazione, non vi era alcuna necessità di abbandonare il provvedimento?

3. All'interno della SECO sono state date istruzioni per evitare il prodursi di casi simili?

Begründung

La SECO ha incaricato, nel novembre 2003, la società cfAction Sagl di attuare e gestire un provvedimento inerente al mercato del lavoro (PML), denominato EMR (Executive management resource), a favore dei quadri in cerca di impiego. Nonostante il successo del provvedimento, la società in questione l'ha abbandonato nella primavera 2005. Un ex responsabile della società ha cercato di continuare ad applicare tale provvedimento ma laSECO non ha dato il suo accordo. In conclusione, sembrerebbe che i poteri pubblici abbiano investito più di un milione di franchi senza poterli ammortizzare in tempi convenienti poiché l'applicazione effettiva del provvedimento è durata solo qualche mese. Difficilmente si può scacciare il dubbio che la SECO, in questo caso, si sia dimostrata velleitaria e poco perseverante, creando e abbandonando poco dopo un provvedimento costoso (e apparentemente utile); sembrerebbe una politica dello "stop and go".

Stellungnahme des Bundesrates

1. Scopo del provvedimento inerente al mercato del lavoro EMR era reintegrare quadri in cerca d'impiego altamente qualificati tramite lavori di progetto. Questo provvedimento è stato organizzato dalla cfA Sagl su mandato della SECO e si è svolto dal 1° novembre 2003 al 30 settembre 2005; le persone in cerca d'impiego hanno quindi potuto beneficiarne per due anni. Durante questo periodo, l'assicurazione contro la disoccupazione ha versato per il provvedimento in totale circa 970 000 franchi. L'80 per cento di tale somma ha coperto i salari della direzione e del personale di assistenza del programma che, in contropartita, si sono occupati della reintegrazione dei partecipanti conformemente alla convenzione sulle prestazioni. Il provvedimento è stato abbandonato nel corso del secondo semestre del 2005; la sua infrastruttura è stata in parte venduta e in parte utilizzata per altri provvedimenti inerenti al mercato del lavoro finanziati dall'assicurazione contro la disoccupazione. Il restante 20 per cento della somma versata dall'assicurazione è quindi stato impiegato in modo efficiente. Il provvedimento EMR è stato finanziato conformemente alle prescrizioni legali e alle direttive che disciplinano il finanziamento di tali misure. L'importo giornaliero versato per partecipante, ossia 142 franchi circa, è nettamente inferiore dell'importo giornaliero massimo fissato nelle direttive per i provvedimenti della categoria di persone interessata.

2. In genere spetta ai cantoni approntare provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Essi autorizzano l'esecuzione di quasi tutti i provvedimenti, a meno che si tratti di provvedimenti il cui costo supera 5 milioni di franchi all'anno o di provvedimenti organizzati a livello nazionale. In tal caso, la decisione è presa dalla SECO. Secondo una prassi costante, pure sancita nelle direttive, la SECO organizza un provvedimento a livello nazionale soltanto su richiesta dei cantoni e a condizione che le condizioni usuali siano adempiute e che vi sia una necessità esplicita da parte dei cantoni per un simile provvedimento. In particolare quest'ultima condizione non era più valida per l'EMR. Dopo aver analizzato le loro necessità, i cantoni che avevano assegnato partecipanti a tale provvedimento hanno deciso di non più includere l'EMR nella loro offerta a partire dal 2006 avendo sviluppato altri strumenti più adeguati per la categoria di persone interessata.

È normale e addirittura auspicato che i cantoni rivedano regolarmente i loro provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, intesi ad incrementare le qualifiche dei disoccupati, per adeguarli ai bisogni del mercato del lavoro. In caso contrario, l'assicurazione contro la disoccupazione rischierebbe di promuovere provvedimenti di qualifica che non rispondono più alla domanda, comportando costi ben più elevati di quelli derivanti dall'abbandono di un provvedimento esistente che non corrisponde più ai bisogni. Analizzando questo tipo di situazione i cantoni interessati hanno deciso di non più includere il provvedimento EMR nella loro offerta. Tale decisione è stata comunicata ufficialmente alla SECO nel corso del 2005. La ripartizione dei compiti e delle competenze tra la Confederazione e i cantoni in materia di assicurazione contro la disoccupazione e la posizione ufficiale dei cantoni rispetto al provvedimento EMR non hanno lasciato alla SECO nessun'altra possibilità che di incaricare la cfA Sagl, conformemente alla convenzione sulle prestazioni, di sciogliere l'EMR quale provvedimento finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione. In considerazione di tali circostanze e di tali condizioni, la SECO non poteva più continuare a finanziare tale misura, anche perché la competenza di decidere le partecipazioni spetta unicamente ai cantoni e la SECO non può in alcun modo influenzare le loro decisioni.

3. Dato che il provvedimento EMR è stato trattato secondo le prescrizioni legali, i corrispondenti processi predefiniti tra la Confederazione e i cantoni e la convenzione sulle prestazioni precedentemente conclusa, la SECO non vede la necessità di intraprendere azioni particolari.

Risposta del Consiglio federale.

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