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06.3587 · Interpellanza · 2006-10-06

Cancelleria federale

Liquidato

Wortlaut

In seguito alle dichiarazioni fatte dal consigliere federale Christoph Blocher il 4 ottobre 2006 ad Ankara, il Consiglio federale è pregato di esprimere la sua posizione sulle considerazioni seguenti:a. un consigliere federale deve astenersi dal criticare all'estero l'ordinamento giuridico svizzero, soprattutto in relazione a una norma che è stata approvata dal popolo. Deve essere ambasciatore - e non detrattore - del suo Paese;b. il signor Blocher ha violato il principio della collegialità distanziandosi espressamente dalla posizione presa dal Consiglio federale in risposta alla mozione 05.3013 in cui afferma di opporsi chiaramente alla proposta di sottoporre a revisione la norma contro il razzismo contenuta nel'articolo 261bis del Codice penale;c. le dichiarazioni costituiscono un grave tentativo di ingerenza nel funzionamento della giustizia, che deve poter applicare in tutta libertà e indipendenza la legislazione in vigore, nel pieno rispetto del principio di separazione dei poteri;d. deve essere altresì condannato il disprezzo manifestato nei confronti della posizione del Consiglio nazionale che nel dicembre 2003 ha riconosciuto chiaramente il genocidio degli armeni;e. spetta al Consiglio federale riaffermare chiaramente e rapidamente il suo attaccamento ai principi che reggono il nostro Stato di diritto e le nostre istituzioni.

Stellungnahme des Bundesrates

In seguito alle dichiarazioni rilasciate dal capo del DFGP in occasione del suo viaggio in Turchia dal 3 al 5 ottobre 2006 e nelle quali egli ha annunciato che il suo dipartimento stava valutando una modifica della norma antirazzismo, il 18 ottobre il Consiglio federale, per il tramite del presidente della Confederazione, ha dichiarato quanto segue:Il Consiglio federale deplora il fatto che il capo del DFGP abbia annunciato all'estero le riflessioni avviate in seno al suo dipartimento in vista di modificare la norma antirazzismo. Simili dichiarazioni possono dare l'impressione che la Svizzera cambi la propria legislazione semplicemente sotto la pressione delle circostanze. Ritiene invece legittimo che si rifletta in merito a modifiche della legge. Il capo del DFGP è libero di proporre una modifica della norma antirazzismo. Spetta in seguito al Consiglio federale, poi al Parlamento e se del caso al popolo pronunciarsi in merito. Il Consiglio federale ha ribadito la sua opposizione a un'abrogazione dell'articolo 261bis del Codice penale.a. Il Consiglio federale ritiene che le dichiarazioni rilasciate dal capo del DFGP il 4 ottobre 2006 ad Ankara non erano opportune. Non ritiene tuttavia che egli si sia comportato da detrattore della Svizzera.b. Il Consiglio federale non ritiene che il capo del DFGP abbia violato il principio della collegialità. La mozione del gruppo UDC (05.3013) alla quale fa riferimento l'autore dell'interpellanza chiede l'abrogazione pura e semplice dell'articolo 261bis del Codice penale, come diversi interventi parlamentari depositati in precedenza (99.3169, 04.3607 e 04. 3812). Il Consiglio federale si è opposto regolarmente a detti interventi parlamentari.Nelle sue dichiarazioni il capo del DFGP non ha affermato di voler abrogare l'articolo 261bis, bensì che in seno al suo dipartimento si stava valutando l'opportunità di modificarlo. Come già accennato, il Consiglio federale ritiene legittimo per un capo di un dipartimento responsabile di un affare procedere a delle riflessioni e sottoporle in seguito, se del caso, all'approvazione del governo.c. Il Consiglio federale non condivide il parere dell'autore dell'interpellanza e non ritiene che si sia trattato di un grave tentativo di ingerenza nel funzionamento della giustizia. Fino a nuovo avviso essa funziona in base all'ordine costituzionale e in conformità con le leggi. Il Consiglio federale ritiene che deve essere possibile esprimere un parere sugli orientamenti che caratterizzano la giurisprudenza, segnatamente in riferimento a un progetto di modifica di legge.d. Il Consiglio federale non ritiene opportuno modificare la posizione da esso difesa nella risposta al postulato Vaudroz (02.3069), adottato dal Consiglio nazionale il 16 dicembre 2003. All'epoca aveva proposto di respingere il postulato per i motivi allora esposti e non ha modificato il suo parere. Pone l'accento sul dialogo ufficiale e regolare nelle sue relazioni con la Turchia.e. Il Consiglio federale non si è mai staccato dai principi che reggono lo Stato di diritto, obbligo impostogli dalla Costituzione e dalla legislazione, e ribadisce il suo impegno a difenderli con convinzione.