Obbligo di dichiarazione per le derrate alimentari derivanti da animali foraggiati con alimenti OGM
06.3600 · Mozione · 2006-10-06
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di introdurre nella legislazione un obbligo di dichiarazione per le derrate alimentari derivanti da animali foraggiati con alimenti OGM, in modo da garantire ai consumatori la piena libertà di scelta.
Begründung
Le piante geneticamente modificate (PGM) che si coltivano nel mondo sono essenzialmente utilizzate per foraggiare gli animali da reddito dai quali si ottengono, ad esempio, il latte, le uova o la carne destinati all'alimentazione umana. Ciononostante, per i prodotti derivanti da animali nutriti con alimenti OGM non vige al momento alcun obbligo di dichiarazione.
Le ricerche sulle conseguenze per la salute animale dell'assunzione di alimenti geneticamente modificati sono rare e contraddittorie. Sappiamo ad esempio che il programma nazionale di ricerca "Benefici e rischi dell'immissione nell'ambiente di piante geneticamente modificate" (PNR 59), lanciato il 2 dicembre 2005 dal Consiglio federale, non tratterà prioritariamente questo tema in quanto, stando al suo piano d'attuazione (cfr. pag. 15 del medesimo), il quadro concettuale e finanziario del PNR non permetterebbe di effettuare studi clinici completi sull'impatto delle PGM sulla salute umana e animale.
Dal momento che nell'ambito del PNR non sarà condotta alcuna ricerca approfondita sugli effetti di un'alimentazione basata su prodotti geneticamente modificati e che la questione permane assai controversa, è imperativo dare ai consumatori la possibilità di scegliere in funzione della loro percezione soggettiva dei vantaggi e dei rischi legati al consumo di derrate alimentari derivanti da animali foraggiati con alimenti OGM.
Alcune organizzazioni di difesa dei consumatori, degli animali e dell'ambiente hanno chiesto ai grandi distributori di adottare tutte le misure necessarie per garantire che derrate alimentari derivanti da animali nutriti con alimenti OGM siano eliminate dalla loro offerta di prodotti, oppure siano chiaramente dichiarate come tali mediante un'etichettatura su base volontaria. Se certi distributori dichiarano di rifornirsi esclusivamente presso produttori che non utilizzano OGM, ve n'è per contro almeno uno (e d'importanza tutt'altro che secondaria) che rifiuta di impegnarsi in un senso o nell'altro. In queste circostanze la soluzione è una sola: introdurre un obbligo legale per imporre ai distributori un'etichettatura di tali derrate alimentari.
Il fatto che le derrate alimentari derivanti da animali foraggiati con alimenti OGM non debbano essere dichiarate come tali contravviene inoltre al principio della libera scelta dei consumatori, sancito all'articolo 7 della legge sull'ingegneria genetica (LIG). Tale principio è strettamente connesso alla dichiarazione e all'etichettatura stabilite nell'articolo 17 LIG. È perciò necessario introdurre nella legislazione l'obbligo di dichiarare tali prodotti.
Il Consiglio federale si era d'altra parte già pronunciato in questo senso nel 2000, nella sua risposta all'interrogazione Cuche 00.1086. Il governo aveva all'epoca affermato che, in relazione alle derrate alimentari di origine animale, per i foraggi sarebbe stata prevista una precisazione della prescrizione di legge sulla dichiarazione (una cosiddetta "dichiarazione negativa"). In altre parole, secondo il Consiglio federale, in futuro, le derrate alimentari di origine animale dovranno parimenti essere dichiarate come OGM se i foraggi utilizzati per nutrire gli animali da cui sono prodotte sono ricavati da piante geneticamente modificate. Con la presente mozione si chiede che questa misura sia concretizzata nel più breve tempo possibile.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 17 della legge sull'ingegneria genetica (LIG; RS 814.91) il Consiglio federale disciplina l'etichettatura di derrate alimentari e additivi ottenuti da organismi geneticamente modificati (OGM). Nel far ciò deve tener conto delle relazioni commerciali con l'estero.
Tali intenti sono stati sanciti nell'ordinanza del DFI sulle derrate alimentari geneticamente modificate (RS 817.022.51). I prodotti contenenti OGM o da essi composti od ottenuti sottostanno a un obbligo di etichettatura generale. L'obbligo di etichettatura vige indipendentemente dal fatto che una mutazione genetica nella derrata alimentare possa essere dimostrata.
Questo ordinamento è in sintonia con le disposizioni in vigore nella Comunità europea. I prodotti ottenuti da animali geneticamente modificati dovrebbero sottostare all'obbligo di etichettatura. Tuttavia, attualmente non vi è Stato in cui tali prodotti siano autorizzati. Nell'agricoltura svizzera l'utilizzo di animali transgenici per la produzione di derrate alimentari è vietato.
Un'etichettatura di prodotti animali che faccia riferimento al foraggiamento di animali da reddito con OGM contravverrebbe alle normative CE e di conseguenza renderebbe particolarmente gravosa l'importazione di prodotti animali. Sarebbe anche in netta contraddizione con l'intento di abbattere gli ostacoli tecnici al commercio e quindi con la strategia del Consiglio federale finalizzata a ottimizzare l'armonizzazione con il diritto CE.
La citazione riportata dall'autrice della mozione e tratta dalla risposta del Consiglio federale all'interrogazione Cuche 00.1086 ed è la spiacevole conseguenza di un malinteso linguistico. Nella versione originale tedesca, a differenza di quella francese e italiana, tale affermazione non compare. Il Consiglio federale si rammarica di tale svista.
Secondo l'articolo 17 capoverso 5 LIG è possibile etichettare come tali prodotti ottenuti senza ricorso a organismi OGM. I dettagli sono disciplinati nell'ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate. I prodotti possono recare l'indicazione "ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica" se si è rinunciato all'utilizzo di OGM in tutto il processo di fabbricazione. Per i prodotti di origine animale ciò significa la rinuncia al foraggio ottenuto con OGM. La legislazione prevede pertanto già una base giuridica che garantisce la libertà dei consumatori di scegliere tra il foraggiamento degli animali da reddito contenente OGM e quello privo di tali organismi.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.