Lexipedia

06.3606 · Interpellanza · 2006-10-06

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Su impulso di interventi parlamentari (03.3180 e 05.3352), il Consiglio federale ha commissionato la redazione del rapporto "Eutanasia e medicina palliativa - La Confederazione deve legiferare?". Tale rapporto, presentato il 24 aprile 2006, giunge alla conclusione che in linea di principio non vi è una necessità di intervenire sul piano legislativo da parte della Confederazione. Ciò è condivisibile per quanto concerne l'eutanasia attiva indiretta e l'eutanasia passiva e il campo della medicina palliativa, ma non nell'ambito dell'assistenza al suicidio/turismo del suicidio.

Il rapporto stesso rileva infatti che a causa di questo disciplinamento liberale (art. 115 CP) nel nostro Paese si sono sviluppate e imposte associazioni di aiuto al suicidio. Con l'aumento dell'assistenza al suicidio organizzata sono emersi anche i rischi di abuso connessi a tale attività. E aggiunge che è assolutamente necessario prevedere misure atte a impedire gli abusi e quindi a tutelare le persone interessate. Ciononostante, il rapporto conclude affermando che a livello federale non è necessaria l'adozione di misure e che non vi è una particolare necessità d'intervento nell'ambito del cosiddetto "turismo del suicidio". Sarebbe sufficiente sfruttare le possibilità d'intervento esistenti.

Con lettera del 7 giugno 2006 al Consiglio federale, l'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) ha contraddetto tale affermazione con una chiara motivazione scrivendo: "Riteniamo che la Confederazione abbia un obbligo di vigilanza nell'ambito delle organizzazioni di aiuto al suicidio. Se lo delega ai cantoni, sussiste il pericolo che le diverse condizioni quadro legali incentivino ulteriormente il fenomeno del turismo del suicidio."

Alla luce di tale situazione e del fatto che attualmente le maggiori organizzazioni di aiuto al suicidio sono già vere e proprie aziende, si impongono le domande seguenti:

1. Qual è stata la risposta del Consiglio federale all'ASSM? Ha approfittato della sua offerta di un sostegno competente in questo delicato ambito?

2. Se il Consiglio federale ritiene che non vi sia alcuna necessità d'intervento da parte della Confederazione e che gli abusi siano riconducibili a un'applicazione poco coerente della legge nei cantoni, quali sono le iniziative che il Consiglio federale ha intrapreso nel frattempo per garantire un'applicazione coerente e conforme della legge nei cantoni?

3. Il Consiglio federale osserva il fenomeno del turismo del suicidio, che si sta diffondendo sempre più nel nostro Paese e, in caso affermativo, con quali mezzi? Quali conclusioni ne trae?

4. Il Consiglio federale è a conoscenza della situazione finanziaria (entrate, uscite, tipo di entrate, ecc.) delle più grandi organizzazioni di aiuto al suicidio? In caso affermativo, come appare la situazione?

5. Il Consiglio federale condivide l'impressione che le più grandi organizzazioni di aiuto al suicidio si siano nel frattempo trasformate in aziende a conduzione professionale che, pur non chiedendo una remunerazione per il singolo aiuto al suicidio, coprono tuttavia una buona parte delle loro spese con le cosiddette donazioni "volontarie" o con i lasciti da parte delle persone che aiutano a morire?

6. Alla luce di tale situazione, è ancora possibile partire dal presupposto che alla base dell'operato delle organizzazioni di aiuto al suicidio non vi sia nessun "motivo egoistico", nemmeno parziale? Che significato ha in relazione all'interrogativo se l'operato delle maggiori organizzazioni di aiuto al suicidio non assomiglia sempre più alla fattispecie penale di cui all'articolo 115 CP?

Stellungnahme des Bundesrates

Occorre rammentare che il Consiglio federale non ritiene opportuno elaborare norme deroganti al diritto attuale in materia di assistenza al suicidio. L'applicazione coerente del vigente Codice penale da parte delle autorità cantonali di perseguimento penale è sufficiente per combattere eventuali abusi.

1. Il Consiglio federale ha risposto alla lettera dell'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) il 30 agosto 2006. Nella sua risposta ha spiegato che vi sono diverse possibilità di controllo e di intervento, che tuttavia non vengono sempre sfruttate appieno. In merito ha rinviato soprattutto agli strumenti per l'applicazione del diritto penale e del diritto sanitario (ad es. inchieste concernenti reati contro la vita o controllo del rispetto delle prescrizioni legislative in materia di agenti terapeutici e di stupefacenti). Ha inoltre rilevato che il Parlamento deve decidere se seguire o no le raccomandazioni del Consiglio federale - questo sapendo anche della disponibilità alla discussione da parte dell'ASSM.

2. Di principio, la Confederazione lascia ai cantoni una certa autonomia nell'esecuzione delle leggi federali (cfr. art. 46 cpv. 2 Cost.). Anche in virtù della separazione dei poteri, il Consiglio federale non può intromettersi nell'applicazione cantonale del diritto federale in singoli casi. Del resto, il problema del turismo del suicidio non sussisteva o non sussiste a livello nazionale, bensì soltanto in alcuni cantoni - soprattutto nel cantone di Zurigo.

3. Il Consiglio federale osserva il fenomeno del turismo del suicidio prevalentemente mediante gli strumenti a disposizione anche del pubblico, nonché anche mediante i media e le riviste specialistiche. Al momento il Consiglio federale non è ancora in grado di valutare se tale fenomeno continui a diffondersi, soprattutto dopo la pubblicazione, alla fine di maggio 2006, del rapporto del DFGP "Eutanasia e medicina palliativa - La Confederazione deve legiferare?". Per contro, il Consiglio federale ha preso atto con soddisfazione che dall'estate 2006 il cantone di Zurigo non tollerà più che l'organizzazione di aiuto al suicidio Dignitas ivi domiciliata, a cui è imputabile la maggior parte del turismo del suicidio in Svizzera, conservi una scorta dello stupefacente letale pentobarbitale sodico. Inoltre, stando a quanto riportato dai media, le competenti autorità di perseguimento penale hanno nel frattempo esaminato in dettaglio la situazione finanziaria di tale organizzazione.

4. Il Consiglio federale non può esaminare la situazione finanziaria concreta delle più grandi organizzazioni di aiuto al suicidio. Essa non è determinante per la protezione della vita e l'attività delle autorità preposte al perseguimento penale. Gli organi di polizia controllano tuttavia i flussi di denaro dai pazienti alle organizzazioni di aiuto al suicidio, come assicurano le autorità cantonali di perseguimento penale.

5. Il Consiglio federale presume che le organizzazioni di aiuto al suicidio siano in grado di coprire le loro spese e i loro costi con le quote contributive richieste ai membri, le donazioni e i lasciti. Stando a quanto figura sul suo prospetto, Dignitas riscuote inoltre un contributo speciale di 1000 franchi per la preparazione e l'esecuzione di un suicidio assistito. La questione della portata dei contributi straordinari è oggetto di un esame costante.

6. Pur ammettendo che alcune organizzazioni di aiuto al suicidio potrebbero lavorare a fini di lucro, non si può necessariamente concludere che nei singoli casi da esaminare si sia agito per motivi egoistici ai sensi dell'articolo 115 CP. L'ammontare e la continuità dei profitti costituirebbero tuttavia un indizio più o meno importante in tale direzione - perlomeno per quanto concerne le persone fisiche che potrebbero approfittare anche personalmente di tali guadagni. Se esercitassero un'attività commerciale nella forma giuridica dell'associazione, le organizzazioni di aiuto al suicidio sarebbero del resto tenute a farsi iscrivere nel registro di commercio (art. 61 cpv. 2 CC; RS 210) e quindi anche a tenere i libri di commercio (art. 957 CO; RS 220).

Risposta del Consiglio federale.