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Obbligo di notifica delle autorità fiscali in caso di inspiegabile aumento del reddito o della sostanza

06.3611 · Mozione · 2006-10-06

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a elaborare basi giuridiche per un obbligo di notifica delle autorità fiscali alle autorità giudiziarie in caso di un inspiegabile aumento del reddito o della sostanza di persone fisiche o giuridiche.

Begründung

Una delle maggiori difficoltà delle autorità giudiziarie nelle indagini sulla criminalità economica - anche in casi come quello di Swissfirst - è che questi casi sovente non vengono denunciati, sono messi agli atti molto tardi e spesso cadono in prescrizione prima della conclusione di una procedura.

Le autorità fiscali sono a conoscenza delle situazioni finanziarie. Esse non hanno però né il diritto né il dovere di avvertire le autorità istruttorie nel caso in cui abbiano il sospetto che utili di persone fisiche o giuridiche siano stati conseguiti illegalmente. Invitiamo pertanto il Consiglio federale a colmare questa lacuna.

Questo obbligo di notifica fiscale non può essere limitato dalla legislazione sulla protezione dei dati. Già il rapporto della commissione degli esperti per l'esame delle lacune del sistema delle imposte dirette (commissione degli esperti lacune fiscali, Berna 1998, pagina 155 e seguenti), aveva individuato lacune nel diritto procedurale. Per chiarire la situazione giuridica aveva vivamente consigliato, eventualmente anche nella legge sulla protezione dei dati (LPD), di disciplinare esplicitamente nelle legislazioni tributarie che la LPD non limita l'obbligo di informazione fiscale. A questa raccomandazione occorre dare tempestivamente seguito.

L'obbligo di notifica delle autorità fiscali non è inoltre legato a spese supplementari. Questo fatto costituisce un vantaggio non sottovalutabile rispetto alle autorità o agli organi di vigilanza di nuova costituzione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'introduzione di un obbligo di notifica generale delle autorità fiscali alle autorità giudiziarie (organi di perseguimento penale) in caso di accertamento di particolari fattispecie è già stato oggetto di discussioni in passato. Ad esempio in relazione all'iniziativa parlamentare (93.440) "Tangenti e bustarelle. Non riconoscimento delle deduzioni fiscali" presentata il 16 giugno 1993 dal consigliere nazionale Carobbio. Rimandiamo al rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 29 gennaio 1997 nel FF 1997 II, pagine 852-871, in particolare da pagina 861 a pagina 863 e al susseguente parere del Consiglio federale del 22 ottobre 1997 nel FF 1997 IV, pagine 1072-1074, in particolare pagina 1073.

La Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale era allora dell'avviso che un obbligo di notifica generale delle autorità fiscali fosse eccessivo e che non poteva essere da loro preteso. Poiché un funzionario fiscale non dispone della formazione specialistica né dei relativi mezzi d'indagine nella procedura ordinaria fiscale, con un obbligo generale di notifica egli avrebbe rischiato, in caso di inosservanza, di essere punito. Dato che non si è voluto esporre le autorità fiscali a questo pericolo, si era rinunciato a introdurre un obbligo generale di notifica.

2. Nell'ottica attuale la situazione non è cambiata. Secondo le autorità fiscali non si può pretendere che esse debbano continuamente analizzare i flussi finanziari e, in caso di un aumento del reddito o della sostanza (per una persona fisica o giuridica) non immediatamente spiegabile, darne automaticamente comunicazione alle autorità istruttorie penali. Occorre però rilevare che secondo il diritto vigente in caso di sospetto di delitti gravi le autorità fiscali cantonali e federali possono già oggi sporgere denuncia alle autorità istruttorie penali competenti. Secondo il diritto federale è possibile presentare una denuncia o una notifica, ossia violare l'obbligo di osservare il segreto, solo nel singolo caso in base a una legge. Se non vi è una base esplicita nel diritto federale, è possibile effettuare una notifica in base all'articolo 320 numero 2 ciffra. Questa disposizione prevede che non vi è punizione se la rivelazione (del segreto fiscale) è fatta col consenso scritto (autorizzazione) dell'autorità superiore. Occorre rilevare che l'autorità superiore deve fondare la sua decisione su un'ampia ponderazione degli interessi (interesse pubblico, privato, interesse al proprio adempimento di compiti ecc.).

In caso di sospetto dell'esistenza di una grave infrazione, deve essere riconosciuto un interesse pubblico alla scoperta della verità. Il Consiglio federale respinge sempre categoricamente l'introduzione di un obbligo generale di notifica delle autorità fiscali alle autorità giudiziarie, in caso di inspiegabile aumento del reddito o della sostanza.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.