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06.3615 · Postulato · 2006-10-06

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adottare dei provvedimenti affinché la denominazione "Champagne" utilizzata dai viticoltori dell'omonimo villaggio vodese possa essere al più presto riammessa, considerato che l'accordo siglato tra Stati Uniti e Unione europea autorizza gli Stati Uniti ad utilizzarla.

Begründung

I viticoltori del villaggio vodese Champagne e la loro denominazione DOP sono stati immolati sull'altare dei Bilaterali. Sono stati letteralmente surclassati dall'Unione europea nonostante tradizioni secolari.

Visto l'accordo concluso tra l'Unione europea e gli Stati Uniti, il Consiglio federale è tenuto a chinarsi nuovamente sul fascicolo in vista di riammettere tale denominazione per garantire la parità di trattamento.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Durante i negoziati sfociati nell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, la delegazione elvetica si era adoperata affinché le due designazioni "Champagne" potessero coesistere in Svizzera e nell'UE. Al termine di questi negoziati lunghi e complessi e onde evitare di compromettere la conclusione degli accordi bilaterali I, la Svizzera aveva dovuto piegarsi alle richieste della Francia che ammetteva come unica soluzione l'introduzione di un periodo transitorio al termine del quale i produttori svizzeri non avrebbero più potuto utilizzare la denominazione "Champagne". La Francia riteneva infatti di beneficiare di una protezione assoluta della denominazione "Champagne" in virtù del trattato del 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni di origine e di altre denominazioni geografiche (RS 0.232.111.193.49). È sulla base di questo trattato tra Svizzera e Francia del 1974 che la denominazione "Champagne" è riservata ai produttori francesi; durante i negoziati che hanno portato alla conclusione dell'accordo del 1999 non è stato possibile contestarlo. La Francia beneficiava del sostegno delle istituzioni comunitarie e degli altri Stati membri della CE i quali, durante i negoziati del 1999, avevano altresì fatto valere gli accordi stipulati antecedentemente con la Svizzera. Gli accordi bilaterali I sono stati approvati dal popolo svizzero nel maggio 2000 con il 62 per cento dei voti e sono entrati in vigore il 1° giugno 2002. Il 10 luglio 2002 il comune di Champagne e i produttori di vino della regione hanno interposto ricorso al tribunale di prima istanza delle Comunità europee affinché venisse dimostrata l'illegalità del divieto di utilizzare la denominazione "Champagne" come stabilito dal diritto comunitario. Nel momento in cui il Tribunale si sarà pronunciato in merito al ricorso, il Consiglio federale trarrà le debite conclusioni. Infine va sottolineato che la firma dell'accordo del 2 marzo 2006 tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America concernente il commercio di vini non ha alcun effetto diretto o indiretto sulle relazioni in materia di protezione delle indicazioni geografiche tra la Svizzera e la Comunità europea. Non vi è quindi alcun motivo di trarre delle conclusioni definitive a causa dell'accordo del 2 marzo 2006 poiché esso non può essere interpretato come una rinuncia alla protezione della denominazione "Champagne".

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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