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06.3621 · Postulato · 2006-10-06

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di divulgare i dati annui, a partire dal 1° gennaio 1998, relativi ai seguenti punti nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale:

- numero di decisioni finali (ai sensi dell'art. 80d AIMP) emanate dal Ministero pubblico della Confederazione;

- numero di decisioni finali impugnate da una o più persone interessate (ai sensi dell'art. 80g cpv. 1 AIMP);

- numero di decisioni finali impugnate dall'Ufficio federale di giustizia (UFG) (ai sensi dell'art. 80g cpv. 1 AIMP);

- numero di decisioni finali del MPC annullate completamente o parzialmente dal Tribunale federale (TF).

Begründung

Secondo l'articolo 3 OAIMP, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) vigila sull'applicazione della legge. Svariate altre disposizioni dell'AIMP e decisioni principali del Tribunale federale (TF) rinviano a tali compiti di vigilanza. Anche il Consiglio federale si appella a tale vigilanza nelle sue risposte alle interpellanze 06.3152 e 06.3389.

La prassi del TF relativa alla concessione dell'assistenza giudiziaria giusta l'articolo 80g AIMP sembra dimostrare che dinanzi al TF l'UFG sostiene praticamente sempre la decisione del Ministero pubblico della Confederazione e che il controllo effettivo sull'attività del MPC è stato finora svolto soltanto dal TF, ma non dall'UFG.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Come già illustrato in dettaglio dal Consiglio federale nella sua risposta all'interpellanza Baumann 06.3152, i dati statistici nuovamente chiesti dal medesimo autore nel presente postulato possono essere forniti soltanto in parte. Questo perché il calcolo non è sempre effettuato sulla stessa base (a seconda dell'autorità considerata si conta, ad esempio, il numero di procedimenti o il numero di decisioni pronunciate nello stesso procedimento oppure il numero di parti interessate dalla stessa decisione) o perché addirittura non esiste alcun rilevamento statistico.

È comunque possibile affermare che dal 1998 dinanzi al Tribunale federale sono stati interposti circa 180 ricorsi contro decisioni finali del Ministero pubblico della Confederazione da parte di persone interessate da una misura di assistenza giudiziaria. Di questo numero, una dozzina è stata ammessa parzialmente e sei sono stati accolti in tutti i punti. Tutti gli altri ricorsi sono stati respinti dal Tribunale federale.

Nello stesso periodo, l'UFG, in qualità di autorità di vigilanza, ha interposto soltanto una volta ricorso contro una decisione del Ministero pubblico della Confederazione (cfr. DTF 130 II 505). A titolo di paragone, l'UFG ha interposto 15 volte un ricorso dinanzi al Tribunale federale contro decisioni di ultimo grado cantonali. Da tali cifre risulta che l'UFG si avvale dello strumento del ricorso soltanto come ultima ratio. Esso esercita la vigilanza in primo luogo con la consulenza e la formazione delle autorità preposte all'assistenza giudiziaria. Del resto, il compito principale dell'UFG consiste nel ricevere, esaminare e trasmettere le domande di assistenza giudiziaria svizzere ed estere.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.