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Grave mancanza di lealtà da parte di un membro del Consiglio federale nei riguardi della Svizzera e delle sue istituzioni

06.3625 · Interpellanza · 2006-10-06

Cancelleria federale

Liquidato

Wortlaut

L'articolo 261bis del Codice penale (CP) è stato adottato dal Consiglio federale, dal Parlamento e quindi dal popolo nel 1994. Proibisce la discriminazione e la lesione della dignità umana di una persona o di un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione. Rende segnatamente punibile il negazionismo.In occasione della sua visita in Turchia nell'ottobre 2006, il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha violentemente criticato l'articolo 261bis CP precisando, secondo diverse fonti, che questa disposizione gli fa venire il "mal di pancia".Prego allora il Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:1. Come giudica il Consiglio federale il fatto che il capo del DFGP abbia contestato direttamente, all'estero, un articolo di legge che tutela il diritto fondamentale alla non discriminazione?2. Come giudica il Consiglio federale il fatto che questo sia avvenuto all'estero, deturpando dunque l'immagine della Svizzera e pregiudicando la reputazione del nostro Paese in materia di protezione dei diritti fondamentali sul piano internazionale?3. Come giudica il Consiglio federale il fatto che il ministro della giustizia abbia contestato, all'estero, un articolo adottato non solo dal Parlamento, ma anche dal popolo?4. Come giudica il Consiglio federale, sotto il profilo della separazione dei poteri, il fatto che una tale dichiarazione del ministro della giustizia intervenga proprio nel momento in cui è in corso un procedimento penale?5. Come giudica il Consiglio federale il fatto che questa dichiarazione contraddica la posizione costante del collegio governativo in materia?6. In definitiva, criticare in tal modo all'estero l'ordinamento giuridico del proprio Paese, e segnatamente un articolo adottato dal Consiglio federale, dal Parlamento e dal popolo, non rappresenta una grave mancanza di lealtà nei riguardi del nostro Paese e delle sue istituzioni?

Stellungnahme des Bundesrates

In seguito alle dichiarazioni rilasciate dal capo del DFGP in occasione del suo viaggio in Turchia dal 3 al 5 ottobre 2006 e nelle quali egli ha annunciato che il suo dipartimento stava valutando una modifica della norma antirazzismo, il 18 ottobre il Consiglio federale, per il tramite del presidente della Confederazione, ha dichiarato quanto segue:Il Consiglio federale deplora il fatto che il capo del DFGP abbia annunciato all'estero le riflessioni avviate in seno al suo dipartimento in vista di modificare la norma antirazzismo. Simili dichiarazioni possono dare l'impressione che la Svizzera cambi la propria legislazione semplicemente sotto la pressione delle circostanze. Ritiene invece legittimo che si rifletta in merito a modifiche della legge. Il capo del DFGP è libero di proporre una modifica della norma antirazzismo. Spetta in seguito al Consiglio federale, poi al Parlamento e se del caso al popolo pronunciarsi in merito. Il Consiglio federale ha ribadito la sua opposizione a un'abrogazione dell'articolo 261bis del Codice penale.Il Consiglio federale ha sottolineato che l'articolo 261bis del Codice penale rientra nella competenza del DFGP e che è pertanto legittimo che il capo del dipartimento esponga i problemi connessi all'una o all'altra disposizione e la sua intenzione di proporre una modifica. Del resto, il capo di dipartimento che si esprime sui progetti del suo dipartimento - prima che il Consiglio federale si sia pronunciato - se ne assume interamente la responsabilità.La Svizzera ha ratificato diversi strumenti internazionali in materia di protezione dei diritti fondamentali, segnatamente la Convenzione internazionale del 21 dicembre 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale. È su questi strumenti e sul rispetto dei diritti fondamentali che la Svizzera ha costruito la sua reputazione sul piano internazionale.Per quanto concerne la domanda 4, il Consiglio federale ritiene che dev'essere possibile esprimere un giudizio sugli orientamenti della giurisprudenza, in particolare in riferimento a un progetto di modifica di legge.