06.3639 · Interpellanza · 2006-12-04
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il 10 novembre 2006, l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha pubblicato il progetto di una circolare concernente la liquidazione parziale indiretta. La densità normativa prevista dalla circolare è tuttavia sproporzionata rispetto all'obiettivo che persegue, ovvero la lotta contro gli abusi. Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Il Consiglio federale ritiene compatibile con l'obiettivo di prevenire gli abusi il fatto di cumulare le alienazioni parziali fino a concorrenza della quota del 20 per cento anche nel caso di adesione a un'offerta pubblica d'acquisto (n. 4.2) oppure alla base vi è una ragione oggettiva?
2. Il Consiglio federale ritiene compatibile con l'obiettivo di prevenire gli abusi (n. 4.5) il fatto che
- le distribuzioni (dividendi di sostanza) siano considerate tali anche quando la società acquisita fornisce alla società acquirente garanzie (ad es. cartelle ipotecarie) che soddisfano il criterio del paragone fra terzi o che non devono essere valutate in denaro?
- le riorganizzazioni possano comportare simili distribuzioni?
3. Qual è la base legale per cui al numero 4.6.1 è operata la distinzione tra utili annui ordinari e utili annui straordinari? Quali utili annui straordinari non possono essere distribuiti senza dare luogo a una liquidazione parziale?
4. Quali sono le basi legali e oggettive secondo cui, in caso di riserve distribuibili secondo il diritto commerciale, si presume che esista altrettanta sostanza non necessaria all'attività aziendale? Tale supposizione non porta all'inversione dell'onere della prova (n. 4.6.3)?
5. L'elemento della collaborazione non dovrebbe forse servire principalmente ad impedire gli abusi (n. 4.7)? La circolare lascia tuttavia intendere che non è così (n. 4.7):
- In particolare l'osservazione secondo cui la collaborazione può sussistere anche nel caso di una società acquirente finanziariamente forte è molto lontana dalla prassi, in quanto tali società non ammettono che siano posti limiti alla loro futura struttura aziendale né sono disposte a diffondere i propri piani al riguardo. Soprattutto per queste transazioni, sarebbe ampiamente paradossale parlare di una collaborazione da parte del venditore. Di norma egli non ha alcun influsso sul corso degli affari.
- Il deposito di diritti di partecipazione alienati quale garanzia per il finanziamento del prezzo d'acquisto va oltre la prassi. Sebbene in un caso preciso il Tribunale federale si forse pronunciato diversamente, con ogni evidenza la sua decisione non si è affermata nella prassi.
6. Il Consiglio federale non considera la certezza del diritto un vantaggio essenziale per il nostro Paese e una premessa per la fiducia nell'attività delle autorità fiscali (n. 5.2)? Perché i cantoni dovrebbero essere sottoposti a restrizioni per quanto riguarda le informazioni giuridicamente vincolanti (ruling)?
Stellungnahme des Bundesrates
Le domande poste nell'interpellanza entrano nei dettagli della materia fiscale. Il Consiglio federale intende rispondere all'interpellanza con un parere di carattere generale, dato che non ritiene opportuno anticipare il contenuto di un dibattito che non si è ancora concluso.
Recentemente, nell'elaborare le circolari, l'AFC ha coinvolto non solo i cantoni, ma talora anche le cerchie interessate e il progetto menzionato nell'interpellanza è stato impiegato proprio con l'obiettivo di tenere colloqui con tali soggetti. Inoltre, per consentire a tutti gli interessati l'accesso alle stesse informazioni, i progetti sono stati pubblicati anche in Internet.
Durante il dibattito tenutosi in seno al Parlamento è stato più volte ribadito che con le nuove disposizioni si dovrebbe tornare ad adottare la prassi dei cantoni. Perciò il progetto è stato dapprima elaborato insieme ai rappresentanti cantonali e successivamente sottoposto a un'indagine conoscitiva. Dall'indagine sono emerse notevoli critiche a diversi punti del progetto. L'AFC ha pertanto deciso di riesaminare a fondo la situazione giuridica e di effettuare in un secondo tempo dei colloqui con i soggetti interessati. All'indagine conoscitiva sono state sottoposte anche le domande sollevate nell'interpellanza e, unitamente ad altre questioni, costituiranno oggetto dei colloqui con gli interessati.
1. L'obiettivo della nuova legislazione è costituito dallo sgravio fiscale per la successione nell'impresa in caso di alienazione dalla sostanza del venditore al patrimonio aziendale dell'acquirente. In particolare, si mira a ridurre sensibilmente l'imposizione conformemente all'interpretazione della sentenza dell'11 giugno 2004 del Tribunale federale. Il legislatore non si è tuttavia limitato alla disposizione concernente la lotta contro gli abusi, ma ha soprattutto inteso evitare le incertezze nella regolamentazione sugli abusi, stabilendo con una disciplina positiva e il più completa possibile che cosa deve e può essere tassato. Non si tratta dunque di dare attuazione alle disposizioni concernenti la lotta contro gli abusi, ma di applicare correttamente le disposizioni molto dettagliate della legge.
Durante il dibattito concernente la nuova legge si è discusso soprattutto dell'alienazione delle partecipazioni. Il testo della nuova disposizione non esclude a priori la sua applicazione agli acquisti pubblici. In questo caso si pone tuttavia la questione se il testo esprime correttamente l'intenzione del legislatore. L'AFC procederà a una nuova e attenta analisi della questione tenendo nel massimo conto le relative perplessità.
2. Contrariamente a quanto finora affermato dalla giurisprudenza (e dalla proposta del Consiglio federale) secondo la nuova legislazione l'imposizione prevede che sia realmente effettuata una distribuzione. Essa può essere realizzata attraverso diverse transazioni. Nel numero citato del progetto di circolare bisogna specificare quali operazioni possono essere ritenute una distribuzione. Si prevede di restringere o precisare la definizione definitiva delle possibili transazioni.
3. Probabilmente questa domanda nasce da un equivoco. La legislazione sulla liquidazione parziale indiretta stabilisce che rientra nel proprio ambito di applicazione unicamente la sostanza disponibile al momento della vendita e non necessaria all'azienda. La sostanza comprende tuttavia anche gli utili provenienti dallo scioglimento di riserve latenti su beni patrimoniali non necessari all'attività aziendale che erano disponibili al momento dell'alienazione. Gli utili provenienti dalle riserve già esistenti possono anche essere contenuti in utili d'esercizio successivi; nella circolare essi sono definiti "straordinari".
4. Nel valutare la questione relativa all'esistenza di sostanza non necessaria all'attività aziendale, occorre osservare che tale necessità è un fatto importante unicamente in caso di distribuzione e, soprattutto, può essere provata unicamente dal contribuente. Nella fattispecie bisogna tuttavia anche tenere conto del fatto che in caso di riserve distribuibili secondo il diritto commerciale il diritto civile non conosce nessuna sostanziale limitazione relativa alla decisione di distribuzione dei dividendi. L'Amministrazione federale delle contribuzioni è consapevole delle critiche mosse al relativo passaggio del testo e intende approfondire ulteriormente la questione.
5. Con il criterio della collaborazione il legislatore ha introdotto un elemento soggettivo. Esso ha scelto una formulazione a metà tra la collaborazione attiva e quella passiva ("sa o deve sapere") contenute nell'attuale giurisprudenza del Tribunale federale. È pertanto da chiedersi se la giurisprudenza del Tribunale federale sia ancora applicabile. Allo stesso modo bisogna domandarsi se la forza finanziaria della società acquirente può giustificare il fatto che il venditore non possa contare sull'impiego di questi mezzi per l'acquisto delle azioni (DTF del 9 luglio 1996; ASA 66, 146; consid. 5c, bb). Bisogna poi verificare con esattezza in quale misura l'impossibilità del venditore di influire sulle distribuzioni future di dividendi escluda l'ipotesi della collaborazione. In caso di vendita di partecipazioni ad azionariato diffuso sulla base di un'offerta pubblica d'acquisto, la collaborazione dovrebbe invece verificarsi raramente.
6. Con la nuova normativa il legislatore intendeva regolare l'attuale prassi dei cantoni in questo ambito. In quest'ottica, il progetto di circolare è stato elaborato in seno al competente gruppo di lavoro della Conferenza fiscale svizzera con la collaborazione dei rappresentanti delle Amministrazioni cantonali delle contribuzioni. I riferimenti alla prassi in materia di preavviso sono stati adottati su richiesta dei cantoni quali autorità di tassazione competenti. La questione sarà tuttavia nuovamente oggetto di discussione con i cantoni e gli altri interessati.
Risposta del Consiglio federale.