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06.3647 · Mozione · 2006-12-06

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una norma di legge che permetta ai tribunali di imporre ai genitori misure di sostegno all'educazione dei giovani, terapie di famiglia, corsi d'educazione, consulenze e simili.

Begründung

Il problema della violenza giovanile non può essere risolto soltanto attraverso la scuola e l'educazione, non è un affare privato delle famiglie se è vero, come è vero, che bambini e giovani disadattati possono rappresentare una minaccia per la comunità. È un fatto assodato che attualmente molti genitori hanno gravi difficoltà nell'educare i propri figli. A complemento dei miei postulati 06.3645 e 06.3646 chiedo dunque al Consiglio federale di introdurre vincoli legali anche per i genitori o chi ne fa le veci. Una norma legale ne renderebbe infatti espliciti i doveri. La disposizione potrebbe essere integrata sia nel diritto penale minorile che nella legislazione relativa alla tutela dei minori.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Per sanzionare i giovani colpevoli di reati, il diritto penale minorile (DPMin, RS 311.1), entrato in vigore il 1° gennaio 2007, contempla tra le altre le misure protettive della sorveglianza (art. 12 DPMin) e del sostegno esterno (art. 13 DPMin). La sorveglianza prevede che l'autorità giudicante designi una persona o un ufficio idoneo cui i genitori o i genitori affilianti sono tenuti a fornire tutte le informazioni richieste. Inoltre l'autorità giudicante può impartire istruzioni ai genitori. Se la sorveglianza non è sufficiente è ordinato il sostegno esterno, analogo alla curatela ai sensi dell'articolo 308 del Codice civile (CC), conformemente al quale la persona designata dall'autorità giudicante sostiene attivamente i genitori nei loro compiti educativi e assiste personalmente il minore. I genitori sono tenuti a collaborare. Se necessario, l'autorità giudicante può anche limitare l'autorità parentale conferendo alla persona incaricata del sostegno esterno determinati poteri per quanto concerne l'educazione, il trattamento e la formazione del minore (art. 13 cpv. 2 DPMin). È inoltre possibile imporre al minore una prestazione personale ai sensi dell'articolo 23 DPMin, per esempio la partecipazione a corsi o attività analoghe (art. 23 cpv. 2 DPMin).

In assenza di prove di reato le sanzioni previste dal diritto penale minorile non sono applicabili ai giovani violenti. Lo sono però le misure contemplate dal diritto civile. È responsabilità dei genitori vegliare a che i loro figli non causino danni né a sé né a terzi. Qualora i genitori non siano in grado di assolvere il compito, l'autorità tutoria ordina le misure opportune (art. 307 cpv. 1 CC), per esempio il ricorso al sostegno all'educazione o una terapia di famiglia (art. 307 cpv. 3 CC). In caso di non ottemperanza alle istruzioni, l'autorità tutoria può nominare un curatore per il figlio (art. 308 CC) o privare i genitori della custodia o dell'autorità parentale (art. 310 seg. CC).

Al di là del diritto summenzionato, la cui applicazione è in primo luogo di competenza dei cantoni e dei comuni, la Confederazione interviene con tutta una serie di provvedimenti di sostegno. La Confederazione sostiene organizzazioni attive nel settore della protezione dell'infanzia e della famiglia, della formazione dei genitori e della promozione della gioventù. Appoggia inoltre diverse attività, progetti e programmi finalizzati a rafforzare le competenze educative dei genitori. In particolare, ha partecipato al finanziamento di una campagna di sensibilizzazione sugli aspetti positivi dell'educazione e del ruolo dei genitori lanciata nel 2006 su scala nazionale.

Il Consiglio federale ritiene che i provvedimenti citati siano sufficienti ed il diritto vigente dia già piena soddisfazione alla richiesta della mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.