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06.3648 · Interpellanza · 2006-12-06

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

In Svizzera esistono migliaia di siti contaminati e vecchie discariche. Alcuni di questi depositi - discariche miste, in cui si presume o è già stata dimostrata la presenza anche di piccole quote di rifiuti chimici - sono da anni oggetto di indagini storiche, tecniche e analitiche, per le quali sono già stati spesi vari milioni di franchi. A causa delle disposizioni poco chiare contemplate nell'ordinanza sui siti contaminati si prospettano ulteriori costi milionari, senza la possibilità di migliorare effettivamente la situazione ambientale.

L'articolo 9 (protezione delle acque sotterranee) dell'ordinanza sui siti contaminati stabilisce che "ai fini della protezione delle acque sotterranee, un sito inquinato deve essere risanato se nelle captazioni di acqua sotterranea d'interesse pubblico vengono accertate sostanze provenienti dal sito suscettibili di inquinare le acque". Siccome per questa disposizione non è fissato nessun valore limite, già in presenza di contaminazioni minime scatta l'obbligo di risanamento (ai sensi della definizione dell'ordinanza sui siti contaminati) - indipendentemente dal pericolo effettivo - il che comporta perlomeno un'indagine dettagliata, onerosa e costosa. Una decisione definitiva (ad es. a favore di una sorveglianza) è presa solo in un secondo tempo. Essendo praticamente impossibile dimostrare che una sostanza non proviene da una discarica nelle vicinanze, spesso la semplice affermazione di un nesso porta già a ulteriori indagini.

Il Consiglio federale è quindi invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale condivide l'opinione che la regolamentazione di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza sui siti contaminati non rappresenta una base adeguata per le decisioni delle autorità esecutive in merito alla necessità di risanare un sito contaminato o una vecchia discarica?

2. Il Consiglio federale condivide l'opinione che queste decisioni non devono dipendere semplicemente dalla sensibilità e dall'ampiezza delle analisi svolte, bensì da una valutazione realistica del rischio associato alle sostanze riscontrate per l'uomo, gli animali e l'ambiente?

3. Come si potrebbe risolvere il problema descritto (ad es. fissando valori limite adeguati)?

4. Il Consiglio federale è disposto ad adattare di conseguenza l'ordinanza sui siti contaminati?

Begründung

- Per le acque superficiali, le acque sotterranee e l'acqua potabile esistono obiettivi di qualità e valori limite chiari nelle leggi e ordinanze corrispondenti, in base ai quali sono prese le ulteriori decisioni.

- Tra questi obiettivi di qualità differenti vi è una logica intrinseca.

- Le leggi e le ordinanze in materia ambientale si basano sul principio della sostenibilità. Le misure di protezione dell'ambiente devono essere proporzionali ed economicamente sostenibili.

- La legislazione federale deve mettere a disposizione degli organi esecutivi dei cantoni e dei comuni criteri di valutazione chiari per garantire un'interpretazione e un'attuazione unitarie, e non arbitrarie.

Stellungnahme des Bundesrates

Per la valutazione della necessità di risanamento di siti inquinati nell'ottica della protezione delle acque sotterranee, l'ordinanza del 26 agosto 1998 sul risanamento dei siti inquinati (RS 814.680) stabilisce criteri sulla base dell'utilizzazione di tali acque. Per le acque sotterranee non utilizzabili e, in misura minore, anche per le acque sotterranee potenzialmente utilizzabili sono invece tollerati determinati apporti d'inquinanti. Misure rigorose sono invece applicate per le acque sotterranee effettivamente utilizzate, ovvero per le captazioni di acqua potabile d'interesse pubblico. Queste non devono essere contaminate da inquinanti provenienti da discariche o da impianti industriali.

1. L'ordinanza sui siti contaminati prevede che per valutare la necessità di risanamento di un sito inquinato vengano effettuate indagini sul posto o nelle sue immediate vicinanze. L'articolo 9 capoverso 2 dell'ordinanza sui siti contaminati elenca i criteri di risanamento previsti. La necessità di risanamento è addirittura considerata urgente se le indagini effettuate in una captazione di acqua potabile di pubblico interesse rilevano la presenza di inquinanti la cui provenienza può essere attribuita senz'alcun dubbio a un determinato sito. Tuttavia, è praticamente impossibile stabilire con certezza se gli inquinanti rilevati in una captazione di acqua potabile provengono effettivamente dal sito inquinato, soprattutto in aree densamente popolate con numerose potenziali fonti d'inquinamento. Possibili difficoltà in campo esecutivo non risultano pertanto dal fatto che non esistono valori soglia per la valutazione delle concentrazioni d'inquinanti rilevate in una captazione di acqua potabile, ma emergono tutt'al più al momento in cui l'origine degli inquinanti è stata determinata con certezza. La regolamentazione criticata dall'autore dell'interpellazione non dovrebbe pertanto generare costi di risanamento ingiustificati, a condizione che venga applicata correttamente.

2. Secondo l'articolo 4 dell'ordinanza sui siti contaminati, i provvedimenti d'indagine devono corrispondere allo stato della tecnica e devono essere documentati da chi è tenuto ad adottarli. Per quanto riguarda le procedure analitiche applicate al rilevamento degli inquinanti nell'acqua, l'Ufficio federale dell'ambiente ha pubblicato un aiuto all'esecuzione in cui viene definito lo stato della tecnica. Detta pubblicazione stabilisce anche fino a che punto le concentrazioni di inquinanti possono ancora essere rilevate con metodi di routine e in maniera affidabile (limiti di accertamenti). In tal modo si previene lo scatto automatico dell'obbligo di risanamento di un sito inquinato ogni qual volta nelle acque sotterranee si registrano tracce di inquinanti rilevabili soltanto con metodi molto onerosi. Eventuali misure di risanamento e le relative scadenze devono inoltre essere proporzionali e, soprattutto, adeguate all'effettivo pericolo. Sono pertanto numerosi i casi in cui un risanamento completo può essere escluso a priori.

3. Nelle discariche per rifiuti industriali e nei luoghi di produzione si registra la presenza di un ampio ventaglio di prodotti e sottoprodotti chimici come pure di composti formatisi in seguito alla decomposizione degli stessi. Fissare dei valori soglia per una tale quantità di inquinanti è praticamente impossibile anche se non altro per il motivo che mancano, in parte, le basi ecologiche e tossicologiche.

4. Per le ragioni elencate il Consiglio federale non ritiene necessario modificare l'articolo 9 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza sui siti contaminati. Tuttavia, nell'interesse di un'attuazione pratica corretta e uniforme, il governo appoggia la concretizzazione delle prescrizioni dell'ordinanza mediante un aiuto all'esecuzione.

Vi sono singoli casi in cui è difficile ottenere il consenso di tutti gli interessati riguardo alla valutazione del rischio ambientale dei siti inquinati. Il progetto di risanamento della discarica per rifiuti speciali di Bonfol ha tuttavia mostrato che un rapporto di stretta collaborazione fra gli esperti dei comuni, dei cantoni, della Confederazione e delle aziende del settore può favorire la realizzazione delle misure di risanamento necessarie. Pertanto, si deve partire dal presupposto che l'adozione di una procedura analoga premetterebbe di trovare soluzioni efficaci entro breve tempo anche in casi complessi, come ad esempio per le discariche di rifiuti chimici nella regione di Basilea.

Risposta del Consiglio federale.