06.3649 · Interpellanza · 2006-12-07
Cancelleria federale
Liquidato
Wortlaut
L'attuale raccolta di firme a favore dell'iniziativa popolare federale "per il divieto di esportare materiale bellico" è intralciata da una serie di ostacoli tale da impedire ai cittadini di esercitare sul suolo pubblico un diritto garantito dalla legislazione federale.A seconda dei comuni, gli ostacoli possono essere costituiti da:a. la subordinazione della raccolta di firme al rilascio di un'autorizzazione (anche per piccoli gruppi le cui operazioni di raccolta delle firme non prevedono la posa di una bancarella);b. la riscossione di tasse per il rilascio di tale autorizzazione;c. la limitazione del numero di raccolte consentite in un mese (p. es. sei al mese, anche se la raccolta dura solo due ore);d. il divieto di raccogliere firme la domenica sul suolo pubblico. Chiedo dunque al Consiglio federale:Ritiene che tali restrizioni siano conciliabili con il diritto d'iniziativa garantito dalla legislazione federale? In caso negativo, come pensa di porre rimedio a tale situazione?
Begründung
Le organizzazioni che dispongono di risorse finanziarie limitate sono di fatto obbligate a raccogliere le firme sul suolo pubblico. Gli ostacoli e le inutili angherie che intralciano la raccolta delle firme limitano tuttavia in modo indebito il diritto di iniziativa e di referendum.In una democrazia diretta la raccolta di firme non deve essere percepita come un peso: tale forma di attività politica, garantita peraltro dalla Costituzione, è anzi auspicabile poiché costituisce il fondamento stesso della democrazia diretta.La raccolta di firme sulla pubblica via non è paragonabile all'utilizzo del suolo pubblico con altri fini. Le autorità comunali vanno pertanto obbligate a favorire l'uso "politico" del suolo pubblico rispetto a quello avente finalità commerciali.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 136 capoverso 2 della Costituzione federale la firma di iniziative popolari e di referendum è un diritto che rientra nell'ambito dei diritti politici. Anche la raccolta di firme va pertanto considerata un diritto fondamentale appartenente a tale ambito (cfr. DTF 97 I 895 seg. consid. 2). Secondo la dottrina e la giurisprudenza la raccolta di firme sul suolo pubblico può essere subordinata ad autorizzazione anche in assenza di base legale. Il Tribunale federale lo ammette se è altamente probabile che la raccolta di firme provocherà una perturbazione dell'ordine pubblico (cfr. DTF 97 I 897 seg. consid. 5, 109 Ia 210 seg. consid. 4 a).La dottrina critica tuttavia la posizione del Tribunale federale - poiché quest'ultima è ambivalente e non tiene conto della realtà - e chiede l'applicazione rigorosa dei principi di proporzionalità e di uguaglianza (cfr. Pierre Tschannen: Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Berna 2004, 633 § 51 n. marg. 10; Yvo Hangartner/Andreas Kley: Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der schweizerischen Eidgenossenschaft. Zürich 2000, 84 n. marg. 205 seg.; Jörg Paul Müller: Grundrechte in der Schweiz im Rahmen der Bundesverfassung von 1999, der Uno-Pakte und der EMRK. Berna 3 ed. 1999, 219; Etienne Grisel: Initiative et référendum populaires. Traité de la démocratie semi-directe en droit suisse. Berna 3 ed. 2004, 69 seg. n. 137, 317 e 834). L'applicazione del principio della proporzionalità indurrà a respingere la domanda se l'ordine pubblico non può essere mantenuto in altro modo; l'autorizzazione dovrà invece essere rilasciata condizionalmente, se il rispetto di tali condizioni consente di servire l'interesse pubblico. Le autorità dovranno badare a che il suolo pubblico non sia monopolizzato da un gruppo in modo da pregiudicare la raccolta delle firme da parte di altri gruppi (principio di uguaglianza, cfr. DTF 102 Ia 58 seg. consid. 5). Esse concederanno l'autorizzazione se non vi è un pericolo concreto. Secondo Tschannen (loc. cit. n. marg. 11) il Tribunale federale ha contraddetto tali principi poiché ha protetto le regolamentazioni cantonali che vietavano in generale la raccolta di firme per iniziative popolari o referendum la domenica (DTF 102 Ia 56 consid. 4 a). Secondo Hangartner/Kley è sproporzionato prevedere l'obbligo di autorizzazione per tutte le distribuzioni di liste da firmare, ma anche per ogni raccolta di firme (loc. cit. n. marg. 206); l'obbligo di autorizzazione dovrebbe essere limitato ai casi in cui vi è un uso comune accresciuto del suolo pubblico, quali per esempio i casi in cui sono posati tavoli o stand d'informazione sulla via pubblica (cfr. Tschannen, loc. cit., n. marg. 10).Risposta alla domanda dell'autore dell'interpellanza: secondo la dottrina e la giurisprudenza la raccolta di firme sul suolo pubblico può essere subordinata a una autorizzazione dei pubblici poteri anche in assenza di una base legale. La dottrina e la giurisprudenza lo riconoscono in modo unanime se per la raccolta di firme sono posati tavoli o stand d'informazione. Attualmente secondo la dottrina dominante non è possibile prevedere un obbligo di autorizzazione per la raccolta di firme da parte di piccoli gruppi mobili privi di installazioni, mentre secondo la giurisprudenza tale possibilità non è esclusa. In caso di obbligo di autorizzazione è possibile anche esigere il pagamento di una tassa. In un modo o nell'altro, se vi è obbligo di autorizzazione, quest'ultimo non deve essere sproporzionato; in particolare ogni eventuale limitazione imposta a una raccolta di firme in linea di massima autorizzata dovrà essere ragionevole e valida per tutti. Un'autorizzazione potrà essere negata o vincolata a clausole limitative soltanto se la raccolta di firme rappresenta una minaccia per l'ordine pubblico. Le autorità dovranno pertanto valutare tutti gli aspetti della situazione in questione (luogo della raccolta; numero di oggetti a livello federale, cantonale e comunale; frequenza e durata delle operazioni di raccolta delle firme nonché di altre azioni, quali p. es. le dimostrazioni). Inoltre si dovrà, se del caso, verificare la liceità delle norme comunali sulla procedura di ricorso. Se il Consiglio federale può pronunciarsi in merito alla liceità delle norme cantonali che attuano i diritti politici, esso non ha autorità per agire nei confronti dei comuni. La vigilanza su questi ultimi spetta infatti ai cantoni.