06.3656 · Mozione · 2006-12-07
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a sottoporre al Parlamento la seguente modifica del Codice civile: i numeri 2 e 3 dell'articolo 462 sono abrogati e sostituiti con un nuovo numero dal tenore seguente:
"Il coniuge superstite riceve:
....
2. se non vi sono discendenti, l'intera successione."
Begründung
Secondo il numero I 2 della legge federale del 5 ottobre 1984 sulla modificazione del Codice civile la posizione del coniuge superstite è stata migliorata rispetto al Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907.
Attualmente il coniuge superstite riceve la metà dell'eredità se deve spartirla con discendenti. Riceve tre quarti dell'eredità se la deve spartire con eredi della stirpe dei genitori. Soltanto se non vi sono né discendenti né eredi della stirpe dei genitori, l'intera eredità spetta al coniuge superstite.
Secondo l'attuale mentalità non è più giustificato che il coniuge superstite debba dividere l'eredità con i fratelli del coniuge defunto.
Occorre parimenti considerare che, secondo le più recenti prescrizioni sull'AVS, le rendite vedovili sono state ridotte dopo la revisione del Codice civile. Questo è un motivo in più per migliorare il diritto della vedova all'eredità.
Da anni l'obbligo di assistenza dei fratelli è stato abolito; parallelamente nemmeno il diritto dei fratelli all'eredità in concorrenza con il coniuge superstite non ha più ragione di essere.
È già capitato in parecchi casi che una vedova senza discendenti si sia trovata nel bisogno in seguito a controversie successorie con il parentado del defunto.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'ordine ereditario previsto dal diritto successorio legale del Codice civile è basato sul sistema di parentela (art. 457-460 CC). Il coniuge eredita in concorso con i parenti del defunto (art. 462 CC). La quota ereditaria legale del coniuge varia a seconda del grado di parentela degli altri eredi legali chiamati a succedere.
Se il defunto non lascia discendenti, dal 1° gennaio 1988 il coniuge superstite riceve, in concorso con la stirpe dei genitori, tre quarti dell'eredità (art. 462 n. 2 CC). La stirpe dei genitori comprende il padre e la madre del defunto (art. 458 cpv. 2 CC); il padre e la madre premorti sono rappresentati dai loro discendenti (art. 458 cpv. 3 CC), ossia di norma dai fratelli e dalle sorelle del defunto.
Determinante per la normativa è stata la posizione del legislatore secondo cui "i genitori che perdono un figlio relativamente giovane, già maritato ma senza discendenti, sono legittimati a succedere in concorso con il coniuge superstite. A parte lo stretto legame di parentela, si deve tener conto dei sacrifici ch'essi hanno fatto in favore del figlio morto prematuramente" (FF 1979 II 1272). Da allora, l'opinione non è cambiata, anzi, è attribuita sempre maggiore importanza sociale all'operato dei genitori, soprattutto per quanto concerne l'educazione e la formazione.
I fratelli e le sorelle del defunto possono ricevere la quota ereditaria prevista dal diritto successorio legale per i genitori. Il disponente può tuttavia escludere tale possibilità mediante disposizione a causa di morte, poiché la porzione legittima di fratelli e sorelle (precedenti art. 471 n. 3 e 472 CC) è stata abolita il 1° gennaio 1988. Il coniuge superstite può dunque ricevere tutta l'eredità in caso di premorienza del padre e della madre. La soppressione dell'obbligo di assistenza tra fratelli e sorelle (precedente art. 328 seg. CC) a partire dal 1° gennaio 2000 ha armonizzato il diritto di assistenza con il diritto successorio, che dal 1988 non prevede più una porzione legittima per fratelli e sorelle.
Infine, occorre rilevare che un coniuge è libero di devolvere, per convenzione matrimoniale, al coniuge superstite tutti i risparmi accumulati durante il matrimonio o può escludere, adottando il regime della comunione dei beni, la porzione legittima dei genitori sui beni comuni.
Per tutti questi motivi, non vi è alcuna ragione per rivedere l'articolo 462 Codice civile.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.