06.3663 · Mozione · 2006-12-11
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato ad adeguare l'ammontare del minimo vitale applicato dagli uffici di esecuzione e fallimento all'ammontare applicato per le prestazioni complementari.
Il Consiglio federale è pregato di proporre alla conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimento della Svizzera di prendere come base uniforme di calcolo delle norme quella delle prestazioni complementari, che costituiscono già una base unificata di presa in considerazione del minimo esistenziale.
Il Consiglio federale è inoltre invitato a precisare chiaramente che non è possibile includere gli assegni familiari nel calcolo del minimo vitale.
Le autorità cantonali d'esecuzione potranno quindi prendere in considerazione le differenze regionali sulla base di tale minimo.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La mozione chiede che per il calcolo del minimo esistenziale da parte degli uffici di esecuzione e fallimento valgano le stesse basi applicate per le prestazioni complementari dell'AVS/AI. Chiede inoltre di precisare l'impignorabilità delle prestazioni delle casse di compensazione familiari.
Non è possibile applicare automaticamente il minimo esistenziale previsto per le prestazioni complementari al diritto in materia d'esecuzione e fallimento. Nel caso delle prestazioni complementari, sono determinanti le esigenze dell'avente diritto: questa persona e la sua famiglia devono poter partecipare in modo adeguato alla vita sociale. La situazione è diversa nel calcolo del minimo in materia di esecuzione e fallimento: in tal caso le esigenze del debitore si contrappongono all'interesse del creditore a che la pretesa posta in esecuzione sia soddisfatta. L'interesse del creditore rende necessarie e legittime restrizioni supplementari per il debitore - altrimenti l'esecuzione sarebbe illusoria. L'articolo 93 della legge sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) lascia il calcolo del minimo esistenziale in materia di esecuzione e fallimento al giudizio dell'ufficio d'esecuzione. Per permetterne un'applicazione uniforme, la conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti ha emanato delle direttive. Queste ultime sono rivedute a intervalli periodici e gli importi vengono aumentati di volta in volta a favore del debitore e della sua famiglia, segnatamente per compensare il rincaro. Ciò si ripercuote direttamente sulla quota pignorabile del reddito, che diventa sempre più esigua, a svantaggio del creditore. Dal 1° gennaio 2007 il Consiglio federale esercita l'alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento. Esso provvederà affinché nella prassi si continui a tenere adeguatamente conto degli interessi contrapposti di creditori e debitori. Una modifica della LEF non è per contro necessaria.
L'impignorabilità delle prestazioni delle casse di compensazione familiari risulta chiaramente dal tenore della LEF (art. 92 cpv. 1 lett. 9a LEF). A tale riguardo, la mozione è già adempiuta.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.