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06.3675 · Interpellanza · 2006-12-13

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

In diversi Paesi europei sono sorti problemi sul fatto di portare il burqa in luoghi pubblici. In Germania due ragazze sono state sospese da scuola perché indossavano un burqa. Il governo olandese pensa di introdurre un divieto generale di portare il burqa. Un tribunale ha confermato la decisione che consente alla città di Utrecht di negare l'indennità di disoccupazione a donne disoccupate che non sono disposte, nella ricerca di un lavoro, a rinunciare al burqa e quindi non riescono a ottenere il posto. Infine, alcune città del Belgio hanno emanato divieti di indossare il burqa. In tale contesto, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Il Consiglio federale intende adottare misure simili a quelle prese in Olanda e in Belgio?

2. Nel caso in cui sempre più donne indossassero il burqa, è disposto a ricorrere a sanzioni adeguate?

Stellungnahme des Bundesrates

Numerosi musulmani praticanti traggono dal Corano e dalle tradizioni del profeta Maometto (hadith) un precetto religioso secondo cui le donne sono tenute a coprire corpo e capo. A differenza del velo convenzionale (hijab), il burqa copre completamente il viso. Secondo l'articolo 15 della Costituzione federale, ognuno ha il diritto di "scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità". Per contro, nessuno può "essere costretto .... a compiere un atto religioso". L'articolo 15 della Costituzione garantisce quindi a ogni donna e ogni uomo il diritto di optare per o di rifiutare, per motivi religiosi, un determinato indumento. L'articolo 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) prevede la medesima garanzia.

Come gli altri diritti fondamentali, anche la libertà di religione può tuttavia essere limitata in presenza di una base legale, se la restrizione è giustificata da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui, è proporzionata allo scopo e l'essenza di tale diritto fondamentale resta intangibile (art. 36 Cost.). Affinché la Confederazione possa adottare misure, occorre inoltre che la Costituzione federale preveda una rispettiva competenza, mancante nel caso posto in discussione del divieto generale di portare il burqa in luoghi pubblici. Le relazioni tra Stato e comunità religiose sono un ambito cantonale (art. 72 cpv. 1 Cost.). Anche la tutela della sicurezza pubblica (art. 57 cpv. 1 Cost.) e della pace religiosa (art. 72 cpv. 2 Cost.) sono questioni primariamente di competenza dei cantoni.

Inoltre, il Consiglio federale dubita che un divieto costituisca una restrizione ammissibile, giustificata da un interesse pubblico e proporzionale dell'articolo 15 della Costituzione. È vero che nel 1997 il Tribunale federale ha confermato una decisione del Consiglio di Stato ginevrino che vietava a una docente musulmana, impiegata in una scuola elementare pubblica, di portare il velo durante le lezioni (DTF 123 I 296 segg.). Il tribunale si è tuttavia basato sul principio della neutralità confessionale della scuola pubblica e sul conseguente divieto per lo Stato di influenzare le convinzioni religiose degli alunni di scuola elementare. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha aderito a tale posizione. In una decisione resa nel 2005, la Corte ha confermato una normativa turca che vietava il porto del velo negli istituti formativi universitari. Ancora una volta non si trattava di un divieto generale di portare il velo nei luoghi pubblici, bensì unicamente nelle scuole universitarie statali, e il divieto non riguardava soltanto una religione.

In base ai summenzionati motivi inerenti al federalismo e ai diritti fondamentali, il Consiglio federale non prevede di adottare misure contro il porto di burqa nei luoghi pubblici. Nei Paesi europei un divieto generale di portare il velo non è finora stato sancito nel diritto nazionale. Il Consiglio federale non reputa pertanto sensato esaminare sanzioni basate su scenari ipotetici la cui realizzazione non è attualmente suffragata da alcun indizio.

Per quanto concerne l'assicurazione contro la disoccupazione menzionata dall'autore dell'interpellanza, l'articolo 16 della legge federale su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (RS 837.0), che definisce i casi in cui non si può pretendere che un'occupazione debba essere accettata, permette di ponderare in maniera sufficientemente flessibile tra la libertà di religione e gli obblighi di una donna disoccupata.

Risposta del Consiglio federale.

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