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06.3682 · Interpellanza · 2006-12-13

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il 3 gennaio 2006, nel carcere regionale di Altstätten, in seguito a uno sciopero della fame moriva un richiedente l'asilo; il ventenne africano protestava contro la sentenza che l'aveva condannato per spaccio di cocaina a due anni e mezzo di detenzione con conseguente espulsione dalla Svizzera. Ora il medico competente è stato accusato di omicidio colposo.

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Fintanto che un detenuto è capace di intendere e di volere, un medico non può fare nulla contro la sua volontà. Le autorità sono obbligate ad adottare misure coercitive soltanto quando la persona in questione entra in coma, il che non è successo nel caso di tale richiedente l'asilo. Procedendo all'alimentazione forzata il medico competente avrebbe dovuto agire contro la volontà del richiedente l'asilo. Come giudica il Consiglio federale una procedura tanto insensata come quella di accusare qualcuno dell'omissione di un atto che in fondo gli era vietato?

2. Il Ministero pubblico richiede una pena basandosi sulla revisione del Codice penale, che però entrerà in vigore soltanto nel 2007. Come giudica il Consiglio federale un tale modo di procedere?

3. Il Consiglio federale ritiene anch'esso che in caso di sciopero della fame la situazione vada valutata secondo il principio della responsabilità personale, ossia che chi inizia uno sciopero della fame è consapevole delle proprie azioni?

4. Esiste una base legale che consente di rendere un medico responsabile di qualcosa che il "paziente" fa a sé stesso?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Di principio, il perseguimento penale compete ai cantoni (cfr. art. 123 cpv. 2 della Costituzione federale). Non spetta al Consiglio federale esprimersi in dettaglio sull'attività delle autorità cantonali di perseguimento penale, in particolare in relazione a procedimenti pendenti.

2. Nel caso in questione, l'autorità cantonale competente in materia di perseguimento penale è probabilmente partita dal presupposto che la sentenza di primo grado sarebbe stata pronunciata dopo l'entrata in vigore della nuova parte generale del Codice penale. Rientrava dunque nel suo potere discrezionale formulare la sua proposta di pena in applicazione del nuovo diritto. Spetterà tuttavia al tribunale giudicante decidere se un'eventuale pena dovrà essere inflitta secondo il vecchio o il nuovo Codice penale. A tal fine, considererà segnatamente il principio del diritto più favorevole secondo l'articolo 2 capoverso 2 del Codice penale (CP; RS 311.0).

3./4. Il Consiglio federale attribuisce molta importanza al principio della responsabilità individuale. Tuttavia, ciò non esclude a priori una corresponsabilità del medico sul piano civile o penale se il paziente cerca di nuocere a sé stesso. Se il tribunale giudicante, considerando tutte le circostanze rilevanti del caso in questione, dovesse giungere alla conclusione che il medico accusato si sia reso colpevole di una violazione del suo dovere di diligenza, potrebbe infliggergli una condanna, come chiesto nell'atto d'accusa. A tale riguardo, occorre rammentare che il 28 novembre 2002 l'Accademia svizzera delle scienze mediche ha emanato direttive relative all'esercizio della medicina presso le persone detenute, che disciplinano in dettaglio gli obblighi dei medici in caso di sciopero della fame (n. 9.1-9.5 delle direttive). Esse stabiliscono in particolare che, in caso di sciopero della fame, il medico deve informare la persona detenuta quanto ai rischi inerenti ad un digiuno prolungato e deve accertarsi che il cibo le venga quotidianamente proposto.

Nel giugno 2004 la Federazione dei medici svizzeri (FMH) ha integrato tali direttive nel suo codice deontologico. Esse sono pertanto vincolanti per tutti i membri della FMH e, in quanto codice di condotta del corpo medico svizzero, sono molto importanti per tutti i medici.

Risposta del Consiglio federale.