Lexipedia

06.3693 · Mozione · 2006-12-13

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Incarichiamo il Consiglio federale di modificare l'articolo 9 dell'ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio in modo che la versione facente fede sia quella cartacea e non quella elettronica.

Begründung

Secondo l'articolo 11 capoverso 2 dell'ordinanza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC), il Segretariato di Stato dell'economia tiene un archivio online delle comunicazioni previste dalla legge, dotato di una funzione di ricerca limitata a tre anni al massimo (un anno al massimo per le comunicazioni concernenti i fallimenti di privati). Secondo l'articolo 9, fa fede la versione elettronica.

Le disposizioni previste dai suddetti due articoli della nuova ordinanza hanno una grande rilevata per l'applicazione quotidiana della legislazione in materia di esecuzione e fallimento. In effetti, in seguito a tali disposizioni le parti a un processo che volessero presentare per l'assunzione delle prove la versione facente fede di una pubblicazione del FUSC non potrebbero più farlo allo scadere del termine di tre anni (o di un anno).

Il testo facente fede deve poter essere accessibile per una durata illimitata e soltanto la versione cartacea del FUSC lo permette.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il nuovo disciplinamento del FUSC, entrato in vigore il 1° marzo 2006, permette senz'altro alle parti in causa di presentare, per l'assunzione delle prove, la versione elettronica che fa fede allo scadere del termine di tre anni (o di un anno nell'ambito dei fallimenti di privati) dalla pubblicazione.

- L'archivio online è soltanto una delle diverse possibilità di accesso alla pubblicazione elettronica che fa fede. Tale archivio online è dotato, a causa dei diritti della personalità degli utenti in questione, di una limitazione della durata dell'accessibilità www.shab.ch.

- La redazione del FUSC ha sempre la possibilità di accordare alle parti in causa anche informazioni relative a comunicazioni che risalgono a più di uno o tre anni. Nel caso in cui la necessità fosse motivata, tali comunicazioni possono essere trasmesse in forma elettronica alle persone interessate.

- L'Archivio federale ha deciso il 7 giugno 2006 che la Biblioteca nazionale svizzera ha la competenza di assicurare la versione digitale del Foglio ufficiale svizzero di commercio. Nell'ambito del progetto e-Helvetica vengono adempiute le condizioni affinché la versione elettronica del FUSC, come finora è stato il caso della versione cartacea, sia disponibile in modo illimitato al pubblico in forma di archivio di lunga durata.

- Tuttavia i cittadini hanno anche la possibilità di ricevere dalla redazione del FUSC le comunicazioni elettroniche facenti fede e munite della firma digitale utilizzando l'abbonamento elettronico e secondo i criteri di selezione auspicati, nonché di conservare personalmente nell'archivio online le comunicazioni elettroniche importanti per un periodo più lungo rispetto alla durata di accessibilità prevista. Di conseguenza, rispetto a quanto avveniva in precedenza, la parte in causa si trova in una posizione migliore, poiché non deve più raccogliere e archiviare i giornali, ma può conservare elettronicamente le comunicazioni che ritiene importanti.

- Occorre inoltre menzionare le prestazioni dei servizi che si occupano della diffusione professionale di dati (art. 12 cpv. 3 dell'ordinanza). Questi servizi possono anche abbonarsi per ottenere i dati del FUSC e utilizzarli a scopo commerciale. A tali fornitori professionisti di dati non viene imposta alcuna limitazione di tempo per l'accesso dei loro clienti agli archivi messi a disposizione.

L'accesso, la disponibilità e la ricerca di pubblicazioni del FUSC non sono mai stati così trasparenti e confortevoli per il pubblico e l'amministrazione.

Dal punto di vista del Consiglio federale un adeguamento dell'ordinanza, e in particolare la soppressione del criterio secondo cui fa fede la versione elettronica, non è opportuno. L'indispensabilità della versione elettronica, che è provvista di una firma elettronica qualificata, è attuale, comporta notevoli risparmi per le imprese e nell'amministrazione e corrisponde alla soluzione scelta dal legislatore per la manipolazione dei dati elettronici con l'entrata in vigore della legge sulla firma elettronica, FiEle (RS 943.03). L'impiego della firma elettronica qualificata riconosciuta per il FUSC è uno dei primi casi di applicazione in Svizzera e rappresenta un chiaro segnale destinato a favorire ulteriori progetti statali nell'ambito dell'utilizzo di dati elettronici.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.