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Ordinanza sul foglio ufficiale svizzero di commercio. Abrogazione dell'articolo 7 capoverso 2

06.3694 · Mozione · 2006-12-13

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di abrogare l'articolo 7 capoverso 2 dell'ordinanza del 15 febbraio 2006 sul foglio ufficiale svizzero di commercio.

Begründung

Secondo l'articolo 7 capoverso 2 della nuova ordinanza, in casi motivati le comunicazioni possono essere pubblicate nel foglio ufficiale di commercio in inglese. Questa disposizione è in contraddizione con gli articoli 4 e 70 della Costituzione federale, che stabiliscono le lingue nazionali e le lingue ufficiali della Confederazione.

Le pubblicazioni ufficiali in inglese non hanno pertanto alcuna base legale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo l'articolo 7 capoverso 1 dell'ordinanza FUSC, le comunicazioni sono pubblicate nella lingua ufficiale (tedesco, francese, italiano) in cui pervengono al FUSC. Nel capoverso 2 è previsto che, in casi motivati, le pubblicazioni possono essere pubblicate in inglese. Le comunicazioni prescritte dalla legge conformemente all'articolo 2 dell'ordinanza FUSC sono in ogni caso pubblicate in una delle lingue ufficiali. Una pubblicazione in lingua inglese può costituire soltanto una variante linguistica supplementare per quanto riguarda tali comunicazioni. Nell'ambito delle comunicazioni prescritte dalla legge, questo disciplinamento viene applicato unicamente alla rubrica "Acquisti pubblici", nella quale, in casi abbastanza rari, nei bandi di concorso pubblici viene stampata, oltre a una pubblicazione nelle lingue ufficiali della Confederazione, anche una traduzione del testo della messa a concorso in lingua inglese. La pubblicazione in inglese è utile in particolare ai servizi responsabili degli acquisti nel settore delle scuole universitarie professionali e presso altri istituti (politecnici federali, Istituto Paul Scherrer) che, per motivi inerenti all'offerta, acquistano equipaggiamenti di alta tecnologia (p. es. apparecchi per le misurazioni fisiche) esclusivamente nell'area linguistica anglofona.

Un ulteriore caso di applicazione di una pubblicazione in lingua inglese si verifica nella rubrica "Pubblicazioni delle imprese", che è prevista per gli annunci commerciali (articolo 4 dell'ordinanza FUSC). In questa rubrica vengono ogni tanto pubblicati in lingua inglese soprattutto gli inviti di ditte ad assemblee generali. Nel caso di alcuni di questi inserzionisti si tratta di società che hanno sede in Svizzera e che hanno scelto l'inglese come lingua di lavoro per tutto il gruppo.

L'edizione di una pubblicazione in lingua inglese nel FUSC avviene sempre soltanto dopo un esame preliminare dell'editore secondo i criteri menzionati in precedenza.

Il Consiglio federale ritiene che l'articolo 7 capoverso 2 dell'ordinanza FUSC sia conforme alla Costituzione e non ne considera opportuna l'abrogazione per i motivi summenzionati.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.