06.3701 · Interpellanza · 2006-12-14
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Un'intervista al colonnello Philippe Rebord, capoprogetto del reclutamento XXI, pubblicata dalla "Berner Zeitung" il 15 novembre 2006, ha suscitato indignazione. L'affermazione secondo cui l'esercito seleziona rigorosamente i propri militari in base al quoziente di intelligenza e che le persone meno intelligenti possono essere reclutate in qualità di militari addetti all'esercizio o, essere tuttalpiù dichiarate idonee a prestare servizio di protezione civile mi induce a porre al Consiglio federale le seguenti domande:
1. Come si spiega la menzionata affermazione, riportata dalla "Berner Zeitung" il 15 novembre 2006? Essa corrisponde realmente all'opinione del responsabile del reclutamento?
2. Nell'ambito del reclutamento, non vi è libertà di scelta tra esercito e protezione civile. Corrisponde al vero che il risultato di un test d'intelligenza è decisivo per quanto concerne l'incorporazione nell'esercito o nella protezione civile? Il Consiglio federale e la legge consentono che l'esercito si assicuri in via preliminare gli elementi migliori?
3. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui la protezione civile è più idonea per le persone meno intelligenti? L'impiego in seno alla protezione civile (per es. a livello fisico in qualità di pioniere sul terreno, a livello psichico come addetto all'assistenza in caso di catastrofe oppure a livello intellettuale in veste di collaboratore di Stato Maggiore nel quadro dell'aiuto alla condotta) è meno impegnativo rispetto a quello in ambito militare?
4. Il Consiglio federale ritiene che simili affermazioni pubbliche siano favorevoli all'immagine della protezione civile e dei suoi membri? In quale modo esso si adopera per sostituire i vecchi cliché basati sull'idea di un servizio scarsamente utile e poco impegnativo con rappresentazioni veritiere dell'attuale sistema di protezione civile, moderno ed efficiente, che ha più volte dato prova della sua competenza in qualità di partner in seno alla protezione della popolazione?
5. Dopo la federalizzazione della protezione della popolazione, quali compiti nel settore della protezione civile restano di competenza della Confederazione? In quale maniera il Consiglio federale si impegna affinché la protezione civile sia riconosciuta, in seno alla protezione della popolazione, come un partner a pieno titolo dell'esercito?
6. Come noto, su pressione della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale il contratto di prestazioni con l'Unione svizzera per la protezione civile ha dovuto essere rescisso. In tal modo, quest'ultima è stata privata della base finanziaria per le necessarie attività di informazione. L'Unione svizzera per la protezione civile, alla ricerca di nuovi finanziamenti, può contare sul sostegno da parte del DDPS?
Stellungnahme des Bundesrates
A partire dal 2003 l'esercito svizzero recluta le persone soggette all'obbligo di leva tramite un nuovo processo, il quale è stato elaborato in collaborazione con la protezione civile e il servizio civile e costituisce un elemento essenziale della concezione di "Esercito XXI". Nel quadro di tale processo, la Confederazione e i cantoni operano a stretto contatto.
Questo nuovo sistema di reclutamento consente una selezione individuale del personale e mira a stabilire, per ogni persona soggetta all'obbligo di leva, l'utilizzazione più idonea. Nel quadro del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva sono esaminate approfonditamente dal profilo medico. La resistenza fisica e le capacità psichiche sono altresì sottoposte a verifica; test della personalità e test concernenti le attitudini sociali (spirito di squadra, facilità di contatto, capacità d'apprendimento ecc.) consentono di raffinare il profilo d'idoneità delle persone soggette all'obbligo di leva. Il cosiddetto quoziente d'intelligenza non è invece rilevato.
Il Consiglio federale risponde alle domande come segue:
1. L'autore dell'interpellanza si riferisce alla pubblicazione, in un quotidiano bernese, di un'intervista al comandante del reclutamento dell'esercito. A causa di semplificazioni testuali, la risposta alla domanda se le capacità intellettuali delle persone soggette all'obbligo di leva potrebbero essere correlate con l'utilizzazione di dette persone è stata riportata nell'intervista in maniera non corretta ed equivoca: essa non corrisponde né alla realtà né all'opinione dell'ufficiale citato.
2. L'articolo 59 della Costituzione federale sancisce che ogni uomo svizzero è obbligato a prestare servizio militare oppure un servizio civile sostitutivo. Nel quadro della procedura di reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva sono pertanto valutate in ordine alla loro idoneità a prestare servizio militare, vale a dire alla capacità di assolvere l'intera scuola reclute. Un'assegnazione alla protezione civile è quindi sottoposta a verifica in presenza di un'inidoneità a prestare servizio militare. La decisione definitiva è adottata dal medico capo del centro di reclutamento, sulla base dei risultati complessivi del reclutamento (referti medici, prove di resistenza sportive, risultati dei test psichici e verifiche delle attitudini sociali).
3. Le esigenze qualitative richieste per le funzioni di base in seno alla protezione civile sono incontestate e paragonabili a quelle connesse con funzioni analoghe in seno all'esercito. Come indicato, la selezione non avviene in base all'intelligenza, bensì tenendo conto della capacità di assolvere il servizio e di conseguenza un'istruzione di base di lunga durata (scuola reclute o scuola dei quadri).
4. Il Consiglio federale è convinto del fatto che la vecchia immagine della protezione civile appartenga definitivamente al passato. La protezione civile, grazie all'importante riforma e alla nuova legislazione, si è affermata in qualità di partner competente ed efficiente in seno al sistema integrato di protezione della popolazione. I compiti chiaramente definiti, l'equipaggiamento adeguato e l'istruzione moderna della protezione civile riflettono i convincimenti del Consiglio federale in materia.
5. La cosiddetta "federalizzazione" o "cantonalizzazione" della protezione della popolazione, e quindi della protezione civile, costituiva uno degli obiettivi dichiarati del Consiglio federale nel quadro delle "Riforme XXI". Ciò non implica che la Confederazione venga meno alla propria responsabilità. Conformemente al diritto vigente da inizio 2004 (legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile; RS 520.1), la Confederazione adempie - da sola o in stretta collaborazione con i cantoni - i seguenti compiti: sviluppo concettuale; collaborazione internazionale; ricerca; informazione; istruzione di organi di condotta, di quadri superiori e di personale insegnante; garanzia delle basi per un'istruzione unitaria, dei sistemi per l'allarme della popolazione, dei sistemi telematici della protezione civile, del materiale standard della protezione civile e degli impianti di protezione necessari. I mezzi finanziari necessari a tale scopo sono messi a disposizione nel quadro del budget dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP).
Il DDPS e l'UFPP sottolineano a ogni occasione l'importanza della protezione civile quale partner irrinunciabile in seno al sistema integrato di protezione della popolazione.
6. Il DDPS è cosciente dell'importanza dell'Unione svizzera per la protezione civile per quanto concerne l'informazione a beneficio della protezione civile. Il DDPS, direttamente e tramite l'UFPP, è pertanto disposto a sostenere in tutti i settori l'Unione svizzera per la protezione civile, anche nella ricerca di nuove possibilità di finanziamento.
Risposta del Consiglio federale.