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06.3705 · Interpellanza · 2006-12-14

Cancelleria federale

Liquidato

Wortlaut

Lo European Parliamentary Technology Assessment (EPTA) si occupa di valutare le scelte tecnologiche. Un recente rapporto dell'EPTA ha analizzato gli effetti dei servizi telematici sulla nostra sfera privata, rilevando in generale che in quest'ambito è necessario un intervento politico. A questo proposito chiedo al Consiglio federale:1. Ritiene che i singoli utenti siano in grado di valutare correttamente le opportunità e i rischi inerenti alla loro sfera privata elettronica?2. Prevede di adottare misure che permettano meglio al singolo di assumere le proprie responsabilità?3. Ritiene vi sia modo di imporre a chi offre servizi elettronici un più ampio obbligo di informare?4. Ritiene opportuno prevedere una norma che imponga di tenere conto delle esigenze della protezione dei dati in una fase precoce, vale a dire al momento di concepire e sviluppare l'offerta di servizi elettronici?5. L'organico dell'incaricato federale della protezione dei dati sarà potenziato?

Begründung

I servizi elettronici coinvolgono un numero sempre più ampio di settori. Nel contempo (e probabilmente anche per questa ragione) le persone lasciano tracce elettroniche in un numero sempre maggiore di luoghi. A differenza delle impronte lasciate sulla neve, tali tracce però non scompaiono, ma possono essere collezionate e correlate. Ed è proprio questo che accade. Per il singolo è sempre più difficile mantenere o addirittura avere il controllo della situazione. Pur condividendo il principio della responsabilità individuale, è nondimeno evidente che numerose sono le persone superate dagli eventi.Il rapporto dell'EPTA evidenzia che taluni problemi potrebbero essere evitati sensibilizzando offerenti e utenti, nonché tenendo conto in una fase precoce delle esigenze di protezione dei dati e della personalità. Tali considerazioni valgono tanto per il settore privato quanto per quello pubblico (governo elettronico, sanità elettronica, ecc.). Se dotati di adeguate risorse, anche gli organi preposti alla protezione dei dati possono concorrere a prevenire i problemi o quantomeno ad attenuarne la gravità, prestando assistenza alla popolazione e alla politica nell'esercizio delle loro molteplici funzioni.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La gestione dei dati elettronici e i rischi che ne derivano per la sfera privata pongono costantemente il singolo dinanzi a nuove sfide. Le esperienze maturate con la legge sulla protezione dei dati (RS 235.1) hanno tuttavia dimostrato che nel complesso l'applicazione di tale legge può essere ritenuta soddisfacente (cfr. il messaggio concernente la revisione della legge federale sulla protezione dei dati - LPD - e il decreto federale concernente l'adesione della Svizzera al protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001 alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati, FF 2003 1885 segg.). Uno degli obiettivi principali della citata revisione della LPD era appunto il rafforzamento della posizione degli interessati mediante una migliore informazione e maggiore trasparenza nell'elaborazione dei dati che li concernono.2./3. La revisione della LPD (FF 2006 3291, non ancora in vigore) prevede che la raccolta di dati personali e in particolare le finalità del trattamento devono essere riconoscibili da parte della persona interessata (art. 4 cpv. 4) e obbliga i detentori di collezioni di dati a informare la persona interessata se vengono raccolti dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità (art. 7a). La revisione garantisce in tal modo un'informazione ottimale dell'interessato.4. La LPD definisce le esigenze che devono essere osservate nell'elaborazione di dati personali da parte di privati; queste esigenze si applicano indipendentemente dalla tecnologia utilizzata e includono pertanto le offerte elettroniche. La revisione della LPD mantiene il principio di base dell'applicazione indipendente dalla tecnologia. Gli offerenti di prodotti o servizi hanno in linea di massima un interesse implicito a tenere conto delle norme di legge sin dalle fasi iniziali dei loro processi, poiché assicurano così la legalità del proprio operato e creano inoltre un rapporto di fiducia con i potenziali clienti. Non è pertanto chiaro se l'adozione di una normativa specifica possa dare un contributo ulteriore in questo contesto. Occorre sottolineare inoltre che sulla base del nuovo articolo 11 capoverso 2 LPD sarà introdotto lo strumento della certificazione in materia di protezione dei dati. Il riconoscimento di qualità ottenuto in base a questa certificazione volontaria potrà essere utilizzato per scopi pubblicitari, il che dovrebbe spronare segnatamente chi offre servizi elettronici a tenere conto quanto prima delle esigenze della protezione dei dati.5. L'ultimo potenziamento dell'organico (di quattro unità) dell'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) risale al 2004. Dal 2007 la Cancelleria federale finanzia con il proprio budget un posto di lavoro supplementare presso l'IFPDT. Nella misura in cui le nuove mansioni (legge sulla trasparenza, trattato di Schengen/Dublino) comporteranno una mole di lavoro addizionale, occorrerà definire un piano di rinuncia a determinati compiti o potenziare l'organico dell'IFPDT. La verifica attualmente condotta dal Controllo federale delle finanze fornirà altri elementi utili a valutare la situazione.