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06.3728 · Interpellanza · 2006-12-18

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale versa ogni anno quasi 190 milioni di franchi ad organizzazioni di aiuto agli invalidi e centri di formazione. Senz'altro trascurabile in rapporto al budget globale dell'AI, la cifra assume dimensioni rilevanti se paragonata alle spese dovute ad altre attività. Gli uffici AI cantonali, per esempio, cui è conferita la responsabilità dell'applicazione dell'AI nei rispettivi cantoni, costano alla Confederazione una somma di poco superiore nonostante debbano adempiere un chiaro mandato legale.

Chiedo dunque al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Quanto ricevono complessivamente le organizzazioni d'aiuto agli invalidi? E i centri di formazione?

2. Quali somme sono versate alle singole organizzazioni d'aiuto agli invalidi (elenco completo degli importi destinati ad ogni singola organizzazione nel 2005/budget 2006)?

3. Quali compiti svolgono le organizzazioni con questi mezzi?

4. Ritiene l'ammontare dei versamenti adeguato o vi vede un potenziale di risparmio?

5. Può escludere che in caso di votazione referendaria una parte di questi mezzi possa essere usata a fini politici?

6. Se no, quali sono i provvedimenti applicati per impedirlo?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'AI eroga sussidi conformemente all'articolo 74 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) per complessivi 193 milioni di franchi l'anno circa. Di questi, 146 milioni sono destinati alle organizzazioni d'aiuto privato agli invalidi e all'accompagnamento a domicilio e 47 milioni ai centri di formazione. Mediamente l'AI partecipa al finanziamento dei costi in ragione del 50 per cento circa. Il resto è finanziato dalle organizzazioni stesse attraverso donazioni, redditi, lasciti ecc. Nel 2004 i sussidi versati ad associazioni centrali, accompagnamento a domicilio e centri di formazione rappresentavano l'1,7 per cento delle uscite complessive dell'AI. Con l'entrata in vigore della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e cantoni (NPC), prevista per il 1° gennaio 2008, l'AI non sussidierà più i centri di formazione.

2. Per gli importi e i beneficiari dei sussidi versati in virtù dell'articolo 74 LAI si rimanda alla distinta allegata. L'anno di riferimento è sempre quello per cui i sussidi sono già stati conteggiati. I sussidi per il 2006 registreranno una leggera crescita a causa del rincaro.

3. I sussidi alle organizzazioni private d'aiuto agli invalidi attive a livello nazionale o di regione linguistica sono finalizzati all'integrazione professionale e sociale, cioè a render possibile agli invalidi una partecipazione autonoma e responsabile alla vita sociale. I sussidi contribuiscono al finanziamento di prestazioni quali consulenza e assistenza per gli invalidi, consulenza per i loro congiunti, corsi per lo sviluppo delle attitudini degli invalidi, istruzione e perfezionamento del personale insegnante e specializzato per l'assistenza, la formazione e l'integrazione professionale degli invalidi.

Circa il 70 per cento dei sussidi va a diretto beneficio degli invalidi e dei loro congiunti sotto forma, par esempio, di consulenze, assistenza e corsi. Il rimanente 30 per cento dei sussidi sono invece destinati ad attività di sostegno e promozione dell'integrazione degli invalidi, cioè informazione e pubbliche relazioni, servizi e attività con tema specifico, prestazioni di base per la promozione dell'aiuto reciproco.

Con l'entrata in vigore della NPC l'AI non verserà più sussidi per la formazione, il perfezionamento e la formazione continua del personale specializzato nell'integrazione professionale degli invalidi.

4. L'AI stipula con le organizzazioni private d'aiuto agli invalidi contratti di prestazione della durata di tre anni, nei quali sono definiti contenuto, quantità e qualità delle prestazioni sussidiate. Un sistema di controllo garantisce che siano finanziate soltanto le prestazioni prescritte dalla legge e concordate per contratto. Il sistema di sussidi è impostato in modo da limitare la crescita delle uscite conformemente al freno all'indebitamento. Negli anni 2001 a 2004 le uscite dovute ai sussidi alle organizzazioni centrali hanno registrato un aumento medio annuo dell'1,57 per cento (contro il 5,74 segnato dall'AI nel suo complesso).

Il Consiglio federale ritiene l'importo dei sussidi adeguato a contribuire efficacemente alla realizzazione degli scopi assicurativi definiti all'articolo 1a LAI. Nel contesto dell'articolo 74 non vi è alcun potenziale di risparmio, in quanto risparmiare nel settore ambulatoriale significherebbe incrementare le spese nel settore delle prestazioni stazionarie (assai più care) ed arrecare così pregiudizio alla promozione delle pari opportunità e dell'autonomia dei portatori di andicap.

5./6. Le organizzazioni devono fornire le prestazioni ai sensi dell'articolo 74 LAI stabilite per contratto. L'articolo 74 LAI non prevede il sovvenzionamento di attività politiche. Sulla base dei dati che le organizzazioni sono tenute trasmettergli, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali verifica annualmente tipo, quantità, costi e qualità delle prestazioni fornite. Eventuali divergenze da quanto contrattualmente convenuto vanno discusse con i partner contrattuali e possono essere causa di riduzioni del sussidio. Le stesse organizzazioni forniscono tuttavia anche prestazioni a cui l'articolo 74 LAI non è applicabile e che pertanto non sono sovvenzionate. Nel contesto di queste prestazioni le istituzioni sono libere di esercitare anche attività politiche.

Il Consiglio federale non ritiene necessarie misure specifiche contro l'indebito impiego dei sussidi AI a fini politici. Il sistema di sussidi e di controllo attualmente in vigore garantisce che i mezzi versati siano effettivamente impiegati soltanto per finanziare prestazioni concordate contrattualmente.

Gli interventi che contengono grafici o tabelle possono essere scaricati da: Attività parlamentare / Curia Vista / Interventi che contengono grafici o tabelle.

Risposta del Consiglio federale.