06.3731 · Mozione · 2006-12-18
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a calcolare il tasso d'interesse minimo e il tasso d'interesse tecnico per le casse pensioni sulla base di indici riconosciuti riferiti a portafogli differenziati e non fondandosi su concetti ipotetici e avulsi dalla realtà come "investimenti sicuri" o "obbligazioni = obbligazioni della Confederazione". Inoltre la separazione dei costi amministrativi dalle prestazioni per i rischi e la vecchiaia stabilita per legge va osservata anche nel calcolo dell'aliquota di conversione. Operare deduzioni per costi amministrativi nel calcolo dell'aliquota di conversione è contrario alla legge.
Begründung
La revisione dell'aliquota di conversione conformemente alla LPP è fondata (ed è una novità) su dati che presuppongono una strategia d'investimenti di tutta sicurezza. In realtà però già da molto tempo le casse pensioni non privilegiano più la sicurezza, ma, per poter conseguire il rendimento "abituale" sul mercato (art. 15 cpv. 2 LPP), investono in tutti i settori, incluso il mercato azionario, secondo portafogli differenziati.
Il Consiglio federale è perciò invitato a valutare il tasso d'interesse tecnico e il tasso di conversione sulla base di indici riconosciuti, come per esempio l'indice Pictet LPP o altri.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La fissazione del tasso d'interesse minimo è disciplinata all'articolo 15 capoverso 2 LPP, che stabilisce chiaramente che il riferimento principale dev'essere costituito dagli "investimenti abituali del mercato, in particolare (le) obbligazioni della Confederazione". Gli altri tipi d'investimento, integrati in vari modi negli indici riconosciuti cui ci si riferisce, devono essere considerati solamente "in complemento".
Emanando questa prescrizione il legislatore ha voluto imporre un principio di prudenza che permettesse ad ogni istituto di previdenza di garantire ai propri assicurati le prestazioni minime legali. Abbandonare questo principio significherebbe dover rimettere presto o tardi in questione le garanzie legali accordate. A un dato momento, certi assicurati potrebbero quindi essere indotti a rinunciare alla garanzia, per altro esplicitamente prevista dalla Costituzione federale, di un determinato livello di prestazioni. Il Consiglio federale ritiene che quest'evoluzione non sia auspicabile per il nostro sistema di previdenza professionale. Basti pensare alla Gran Bretagna, dove negli ultimi anni gli assicurati hanno sperimentato, in parte a proprie spese, cosa significhi l'assenza di garanzie.
Queste considerazioni valgono anche per l'aliquota minima di conversione e il tasso d'interesse tecnico, che ne è una componente fondamentale. A questo proposito, il Consiglio federale non condivide il parere che tener conto dei costi amministrativi nel calcolo dell'aliquota di conversione sia contrario alla legge. Del resto si tratta di una delle numerose soluzioni praticate ed ha dato buoni risultati. Per i pensionati l'assunzione diretta dei costi amministrativi sarebbe difficilmente sostenibile, per gli assicurati attivi appare problematica vista la quota relativamente alta dei pensionati.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.