06.3734 · Mozione · 2006-12-18
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica dell'articolo 38 capoverso 8 LIVA, in modo tale che le imprese start up, finanziate da contributi statali o donazioni private, abbiano diritto alla deduzione completa dell'imposta precedente se sono date tutte le altre condizioni per la deduzione di tale imposta. Ciò deve valere per i primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa.
Begründung
In base all'attuale legislazione (art. 38 cpv. 8 LIVA), un imprenditore che riceve contributi statali o donazioni private non è autorizzato a farsi rimborsare per intero l'imposta sul valore aggiunto che egli paga sui propri investimenti (imposta precedente). Un'impresa start up che è ad esempio finanziata da contributi statali nella misura del 50 per cento non può dunque far valere più del 50 per cento a titolo di imposta precedente.
L'economia svizzera è caratterizzata da attività ad alto valore aggiunto e da forze lavoro produttive molto qualificate (ad es. nel settore ricerca e sviluppo). In Svizzera la percentuale delle persone che lavorano in questo settore è più elevata che in altri Paesi industriali. Nel 2004 il 3 per cento del prodotto nazionale lordo è stato devoluto alla ricerca. Nel confronto internazionale si tratta di una percentuale elevata. Con i loro investimenti nella ricerca e nella formazione, queste imprese contribuiscono in maniera determinante alla crescita dell'economia del nostro Paese. Per far fronte alla concorrenza estera, esse devono tuttavia poter contare su condizioni quadro ottimali.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo il diritto vigente il prestatore non può dedurre l'imposta precedente che grava le sue spese, se le sue prestazioni non sono imponibili. Se utilizza le prestazioni ricevute solo in parte per prestazioni imponibili, egli può dedurre l'imposta precedente unicamente in questa misura. Questo principio è pure applicabile nei casi in cui il prestatore, oltre alla controprestazione imponibile, riceve un sussidio o un dono privato non imponibili. Dato che deve essere imposta solo una parte delle entrate, anche l'imposta precedente può essere fatta valere solo parzialmente.
La questione se anche negli ultimi casi la deduzione dell'imposta precedente deve essere concessa integralmente è delicata, in particolare dal punto di vista della libertà economica garantita dalla Costituzione (art. 27 Cost.) e dell'uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.), soprattutto in ragione degli altri offerenti di prestazioni uguali o equivalenti che non ricevono alcun sostegno finanziario da parte di terzi. Inoltre, bisogna prestare attenzione alle ripercussioni sul budget della Confederazione. Una rinuncia generale alla riduzione della deduzione dell'imposta precedente in caso di ottenimento di sussidi e doni comporterebbe per la Confederazione minori entrate di circa 400 milioni di franchi all'anno che dovrebbero essere compensate in altro modo.
Sebbene la concessione della deduzione completa dell'imposta precedente solo per le imprese start up comporterebbe per le Casse federali minori entrate molto meno cospicue (circa 1 mio. all'anno), il Consiglio federale ritiene che per motivi di neutralità concorrenziale e di uguaglianza giuridica, bisogna astenersi da una rinuncia parziale alla riduzione dell'imposta precedente per singoli settori o imprese.
Il Consiglio federale riconosce tuttavia che la regolamentazione attuale intesa a ridurre proporzionalmente la deduzione dell'imposta precedente in caso di ottenimento di sussidi non è ampiamente soddisfacente e che deve essere eventualmente ridefinita. Nel quadro della revisione totale della legge sull'IVA, il governo ha pertanto posto in consultazione diverse varianti concernenti il trattamento di sussidi e doni nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto. In tutte le varianti si rinuncia a una riduzione della deduzione per l'imposta precedente. Occorre tuttavia osservare che in particolare la variante 1 - imposizione di tutti i sussidi - e la variante 2 - imposizione dei sussidi impropri - possono corrispondere agli interessi della promozione della ricerca ai sensi della mozione, solo se nel calcolo dei contributi statali (sussidi) vengono contemporaneamente integrate le parti per l'imposta sul valore aggiunto.
La soluzione speciale per le imprese start up avanzata nella mozione renderebbe più complicato il sistema dell'imposta sul valore aggiunto, dato che si verrebbero a creare nuove questioni di delimitazione. Tale richiesta è controcorrente rispetto agli obiettivi della riforma dell'imposta sul valore aggiunto che si prefigge di aumentare la certezza del diritto e ridurre il dispendio amministrativo. Il progetto posto in consultazione contempla però altre agevolazioni per le imprese start up. Si prevede ad esempio che le imprese optino per l'obbligo fiscale soggettivo, anche senza che realizzino già operazioni imponibili, e che quindi deducano l'imposta pagata o dichiarata sull'ottenimento di beni e prestazioni di servizi a titolo d'imposta precedente. In tal modo la tassa occulta che gravava sinora queste imprese potrà essere ampiamente eliminata.
Le differenze con il diritto di determinati Stati dell'UE risultano in particolare dal fatto che il sistema svizzero dell'imposta sul valore aggiunto non opera distinzioni tra sussidi propri e impropri. In tal modo possono essere evitate questioni di delimitazione delicate aumentando la certezza del diritto. Analogamente alla Svizzera in particolare anche Francia e Spagna prevedono una riduzione della deduzione dell'imposta precedente.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.