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06.3736 · Postulato · 2006-12-18

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è pregato di verificare se le casse di compensazione non debbano condonare gli interessi di mora del 5 per cento applicati sui contributi AVS arretrati se il ritardo del pagamento non è imputabile al contribuente.

Begründung

In un periodo come quello attuale in cui i tassi d'interesse sono bassi e palesemente continueranno ad esserlo, un tasso per gli interessi di mora del 5 per cento è elevato. Giusta l'articolo 42 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, questo tasso è applicabile anche in caso di pagamento di contributi AVS arretrati. Il contribuente ritiene iniquo dover versare interessi di mora soprattutto se non è responsabile del pagamento di contributi arretrati. Come dimostrato nella prassi, a ritardare le comunicazioni alle casse di compensazione sono sovente gli uffici comunali e/o cantonali, come ad esempio gli uffici delle imposte, in seguito al trattamento eccessivamente lungo delle pratiche fiscali. Anche se da molto tempo intendevano adempiere il loro obbligo di contribuzione, gli assicurati devono così pagare inutili interessi di mora. Sebbene gli importi fatturati non siano molto elevati, suscitano malumore nei confronti dello Stato in numerosi interessati. Questi ultimi considerano a ragione gli interessi di mora del 5 per cento come una soprattassa di cui non sono affatto responsabili. Raccomando quindi al Consiglio federale di modificare nel senso summenzionato il diritto materiale concernente gli interessi di mora nell'AVS.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nell'AVS gli interessi di mora mirano alla compensazione forfetaria delle perdite d'interessi subite dall'assicurazione - al contrario degli assicurati, che invece ne beneficiano - in caso di ritardo nel pagamento di contributi. Pertanto, per quanto attiene all'obbligo di versare interessi di mora e alla sua durata, è del tutto irrilevante se il ritardo nella fissazione o nel versamento dei contributi sia imputabile alla cassa di compensazione o all'assicurato. È vero che il sistema degli interessi di mora previsto nell'AVS è un po' schematico e relativamente severo, ma lo è nell'interesse dell'assicurazione. D'altro canto non si può cercare una soluzione individuale per ogni caso. Inoltre una severa regolamentazione in merito fa sì che gli assicurati versino più rapidamente i contributi dovuti.

Far dipendere l'obbligo di versare interessi di mora dalla responsabilità del ritardo ne inficerebbe la funzione compensativa e implicherebbe complicazioni amministrative. Se i contribuenti adempiono ai loro obblighi legali, la riscossione d'interessi di mora è praticamente esclusa. In questi casi, nemmeno gravi ritardi nella comunicazione fiscale comportano l'obbligo di versare interessi di mora. Ciononostante, se tale versamento dipendesse da una colpa, le casse di compensazione dovrebbero verificare in ogni singolo caso se i contribuenti siano responsabili o meno del ritardo nel pagamento. Questo aumenterebbe considerevolmente gli oneri e renderebbe più frequente il ricorso alle vie legali. Nei rari casi in cui il versamento d'interessi di mora è chiaramente imputabile alla cassa di compensazione, nel diritto vigente si possono trovare soluzioni adeguate. Infine va notato che sono concessi interessi compensativi del 5 per cento per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione. Il principio di dipendenza da una colpa dovrebbe allora essere applicato anche agli interessi compensativi. In questo caso la cassa di compensazione dovrebbe chiarire ogni volta il motivo per cui sono stati versati contributi troppo elevati. Questo richiederebbe accertamenti delicati e onerosi. Pertanto il Consiglio federale non ritiene adeguato far dipendere il versamento d'interessi di mora dell'AVS dalla responsabilità del ritardo. D'altra parte anche il Parlamento si è espresso in tal senso nell'ambito della 10a revisione dell'AVS.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.