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06.3745 · Mozione · 2006-12-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale sottopone al Parlamento una modifica di legge che abolisce il requisito del medesimo domicilio durante tutta la procedura di naturalizzazione.

Begründung

Chi presenta una domanda di naturalizzazione deve poter scegliere liberamente il proprio domicilio in Svizzera anche durante la procedura. Prima della votazione sulle basi costituzionali relative alla revisione della legge sulla cittadinanza, anche le Camere federali avevano espresso la volontà di occuparsi di tale problema dopo la votazione popolare. Al momento della votazione la modifica non era contestata; è pertanto corretto mantenere la promessa fatta.

È vero che l'approvazione di tale modifica tange la competenza dei comuni e dei cantoni. La normativa vigente riguarda tuttavia il destino di molte persone desiderose di acquisire la cittadinanza svizzera. Da loro l'economia si attende un'elevata flessibilità. La disponibilità alla mobilità e la mobilità stessa sono date per scontate. Chi non le soddisfa, rischia di non adempiere i requisiti economici e deve attendersi la perdita del posto di lavoro. Gli obiettivi politici ed economici possono ostacolarsi a vicenda.

Occorre inoltre considerare che una procedura di naturalizzazione può essere molto lunga. Vi sono comuni che mantengono basso il numero di naturalizzazioni. Si possono formare liste d'attesa in base alle quali coloro che presentano oggi una domanda di naturalizzazione possono aspettarsi una conclusione della procedura soltanto fra 6-7 anni. Con il diritto vigente, tali persone devono restare nel comune in cui hanno presentato la domanda. In caso contrario, i termini previsti ricominciano a decorrere daccapo nel nuovo comune di domicilio.

Di recente, un caso ha suscitato grosso scalpore nel cantone di Lucerna. Durante la lunga procedura di naturalizzazione una giovane donna ha trasferito per amore il centro dei propri interessi da Littau nel comune limitrofo di Emmen. Questo è stato sufficiente perché non si entrasse più nel merito della sua domanda, sebbene quest'ultima avesse buone possibilità di essere accolta.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo l'articolo 38 capoverso 2 della Costituzione federale, la Confederazione emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei cantoni e rilascia il relativo permesso. Secondo l'articolo 12 della legge sulla cittadinanza (LCit, RS 141.0) nella procedura ordinaria di naturalizzazione, la cittadinanza svizzera si acquista mediante la naturalizzazione in un cantone e in un comune (soltanto se la Confederazione ha concesso l'autorizzazione). Le modalità della procedura per il rilascio della cittadinanza cantonale e comunale rientrano nella competenza dei cantoni e, nell'ambito del diritto cantonale, dei comuni. La procedura di naturalizzazione è retta anche da disposizioni che stabiliscono se i candidati devono essere domiciliati nel cantone e nel comune soltanto al momento della presentazione della domanda o durante tutta la procedura. La prassi varia a seconda del cantone e del comune. Vi sono cantoni (BE, BL, FR, JU, VD, VS) la cui legislazione, a determinate condizioni, non prevede esplicitamente il requisito del medesimo domicilio durante la procedura di naturalizzazione. La maggioranza dei cantoni e dei comuni esige tuttavia che i candidati alla naturalizzazione non solo abbiano il loro domicilio nel cantone e nel comune al momento della presentazione della domanda, ma anche che ve lo mantengano fino alla decisione sulla naturalizzazione. Tale regola ha fra l'altro un certo nesso con la procedura di naturalizzazione visto che il fatto che il richiedente sia domiciliato nel comune di naturalizzazione durante la procedura è in generale atto a facilitare i necessari chiarimenti. Nel caso vi siano condizioni particolari, come per esempio quando lo straniero è cresciuto nel cantone o nel comune, spetta ai cantoni e ai comuni prevedere deroghe al requisito del domicilio durante la procedura di naturalizzazione. Nell'ambito della revisione della legge sulla cittadinanza, respinta nel 2004, era previsto che la Confederazione fissasse prescrizioni quanto alla durata massima del domicilio ammissibile nei cantoni e nei comuni prima di avviare una procedura di naturalizzazione. Non era invece previsto definire regole di diritto federale in rapporto con il domicilio nei cantoni e nei comuni durante la procedura di naturalizzazione. È giustificato che come finora la competenza in proposito sia lasciata ai cantoni e ai comuni. La mozione va pertanto respinta.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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