06.3773 · Mozione · 2006-12-19
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le disposizioni sulle raffigurazioni grafiche ammesse sulle derrate alimentari aromatizzate (art. 34 dell'ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari; OCDerr) al diritto UE (p. es. per quanto concerne il tè freddo).
Begründung
Nel diritto svizzero non è consentita, ad esempio, la raffigurazione grafica del frutto sugli imballaggi di tè freddo dato che si tratta soltanto di un'aggiunta di aroma (art. 34 dell'ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari; OCDerr). Nel diritto UE invece la raffigurazione grafica del frutto è permessa (cfr. direttiva 2000/13/CE, art. 2).
Da quest'anno i settori delle derrate alimentari in generale e delle derrate alimentari di origine animale in particolare sono ampiamente armonizzati con il diritto dell'UE. Ciò malgrado, in numerosi settori l'accesso al mercato continua a essere ostacolato da prescrizioni le cui differenze rispetto a quelle europee non sono giustificate da un interesse pubblico. Le disposizioni contrastanti svantaggiano i consumatori in Svizzera a causa delle ripercussioni negative sui prezzi. Chiediamo pertanto un adeguamento urgente.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La revisione dell'ordinanza del DFI sulle bevande analcoliche (RS 817.022.111), entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha reso possibile la raffigurazione grafica del frutto sugli imballaggi di tè freddo, anche se il gusto specifico è dovuto unicamente all'aggiunta di aromi. Con questa modifica, la richiesta formulata dall'autore della mozione è dunque già soddisfatta.
La legislazione della CE non stabilisce in modo specifico in quali casi sia permesso apporre immagini su derrate alimentari aromatizzate. Nei settori in cui il diritto comunitario non è armonizzato, ogni Stato membro possiede la propria legislazione. All'interno dell'UE e dello SEE, il principio del "Cassis de Dijon" fa sì che le merci possano circolare liberamente nonostante le diverse legislazioni nazionali. Questo principio non si applica però al traffico di merci con il nostro Paese, dato che la Svizzera non fa parte né dell'UE né dello SEE.
Nel quadro della revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51) è prevista l'introduzione e l'applicazione unilaterale del principio del "Cassis de Dijon" agli scambi commerciali con l'UE. Se la revisione della LOTC sarà accettata, i prodotti che non rispondono alle esigenze della legislazione svizzera potranno essere importati liberamente, a condizione che non rappresentino un pericolo per la salute e non ingannino i consumatori.
Il Consiglio federale ha incaricato il DFAE e il DFE di esaminare le condizioni quadro e gli effetti di un accordo di libero scambio con l'UE nel settore agricolo e delle derrate alimentari. Al centro delle discussioni, la possibilità di recepire il diritto armonizzato della CE nel settore delle derrate alimentari e di introdurre il principio del "Cassis de Dijon" su base reciproca negli ambiti in cui il diritto non è armonizzato.
Il progetto di revisione della LOTC è in consultazione fino al 16 marzo 2007. Il Consiglio federale non ritiene opportuno decidere in merito a una modifica delle ordinanze svizzere nei settori non armonizzati nell'UE prima di conoscere i risultati della consultazione. Tuttavia, indipendentemente dall'esito della consultazione, è gia in corso una revisione della legge federale sulle derrate alimentari finalizzata ad adeguare le disposizioni svizzere in modo tale da poter recepire il diritto europeo in materia entro il 2010.
Per tutti questi motivi, il Consiglio federale non può accogliere la presente mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.